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Ordinanza — n. 12249/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against regional tax court ruling on justified social funding and funding source proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12249/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayers' appeal against a Lombardy Regional Tax Court decision regarding justified social funding. The Regional Court found the taxpayers' financial documents insufficient to prove the specific mobilization of funds required to offset tax burdens, despite showing general asset availability. The Court upheld this finding, ruling that the lower court correctly applied the principle of the most liquid reason to deny the funding claim.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; The principle of correspondence between request and judgment does not prevent a judge from basing a decision on an independent factual reconstruction or different legal norms, provided the cause of action remains unchanged and the ruling corresponds to the proven facts.

Parole chiave

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justified social funding tax burden offset financial mobilization proof correspondence between request and judgment apparent lack of motivation most liquid reason tax litigation procedure patrimonio sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
9936/2014), la CTR ha appurato la mancata prova del fatto offerto dal contribuente a giustificazione; che il primo motivo è pertanto infondato; che, con il secondo motivo, si profila motivazione apparente ex art. 360 n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n.
Art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delD ricorrente Attncipalre dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. IV, n. 2209/2016
Cass. IV, n. 2209/2016, conf.
Cass. II, n.11289/2018
Cass. S.U. n. 9936/2014
In ossequio al principio della "ragione più liquida" (Cass. S.U. n. 9936/2014), la CTR ha appurato la mancata prova del fatto offerto dal contribuente a giustificazione; che il primo motivo è pertanto infondato; che, con il secondo motivo, si profila motivazione apparente ex art.
Cass. S.U, n. 8053/2014
"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009
In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art.
Cass V, n. 24313/2018
4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr., recentemente, Cass V, n. 24313/2018).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9411-2020 proposto da: GALLI ROBERTO , SKEMA SPOL SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato ANNA ZONTINI; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3355/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA , depositata il 19/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che le parti contribuenti ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia - Brescia che ha riformato la pronuncia della CTP di Cremona, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di finanziamento soci giustificati da disinvestimenti; che l'Avvocatura dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza le parti contribuenti hanno presentato memoria a sostegno delle proprie conclusioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si muove censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per" violazione della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., laddove la CTR ha ritenuto non congrui i documenti offerti dal contribuente per superare la presunzione dell'ufficio e dimostrare la propria disponibilità finanziaria, dacché dimostrano l'esistenza di una disponibilità di un certo patrimonio, ma non la provenienza - contestuale- da smobilizzo di somme che abbiano assolto l'onere fiscale, mentre il tema atteneva all'esistenza di "fondi neri"; che il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, purché restino immutati il Ric. 2020 n. 09411 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -2- "petiturn" e la "causa petendi" e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio. Cass. IV, n. 2209/2016, conf. Cass. II, n.11289/2018. In ossequio al principio della "ragione più liquida" (Cass. S.U. n. 9936/2014), la CTR ha appurato la mancata prova del fatto offerto dal contribuente a giustificazione; che il primo motivo è pertanto infondato; che, con il secondo motivo, si profila motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c.; ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disarnina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr., recentemente, Cass V, n. 24313/2018).

La gravata sentenza sul punto afferma irragionevole ritenere provato un legittimo finanziamento soci con la presenza di un patrimonio titoli negli anni in questione, ma senza prova del suo smobilizzo; che il motivo è pertanto infondato e va disatteso ) che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; Ric. 2020 n. 09411 sez. MT - ud. 23-02-2022 -3- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM z La Corte rigetta il ricorso. Condanna lipatte-cantribtiente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.cinquernilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delD ricorrente Attncipalre dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello