Cassation Court dismisses VAT appeal regarding fuel supply to commercial ships under export exemption rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the Revenue Agency's appeal against a Regional Tax Commission decision exempting VAT on fuel supplied to commercial vessels. The court found that although the fuel was billed to a third party, it constituted a 'loading' operation where the third party acted on behalf of the shipowner, satisfying the requirements of Article 8 bis of the 1972 VAT Code. Consequently, the lower court correctly applied the export exemption for supplies destined for ships engaged in high-sea navigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: The VAT exemption for supplies to ships applies when the transfer to an intermediary occurs simultaneously with the shipowner's authorization to dispose of the goods as if they were the owner's property.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11166-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro MOLITTICA SOC. COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE ; - intimata- av-verso la sentenza n. 69/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOLISE, depositata il 10/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la società contribuente forniva carburante, tramite un impianto di distribuzione dello stesso ubicato sulla banchina del porto di Termoli, ad alcuni natanti adibiti al trasporto di persone alle isole Tremiti emettendo fatture nei confronti di un soggetto terzo (la Polaris s.r.l. di Napoli) senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in virtù dell'art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 (secondo cui sono assimilate alle cessioni all'esportazione i servizi a favore delle navi) e pertanto svolgeva solo di fatto il commercio dei prodotti petroliferi direttamente a favore dei suddetti natanti ma emettendo fattura nei confronti di un soggetto terzo; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 con il quale si contestavano violazioni IVA in materia di esportazioni; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che il nuovo codice doganale ha previsto che le merci fornite come approvvigionamento di navi non possono considerarsi esportazioni e che ai fini della non imponibilità IVA occorre verificare unicamente se l'operazione soddisfi i requisiti previsti dall'art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui non sono imponibili IVA le cessioni di beni destinate al loro rifornimento e vettovagliamento e nel caso di specie si è in presenza sia dei requisiti soggettivi che oggettivi richiesti dall'art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 al fine della non imponibilità IVA, poiché si tratta di operazioni rese direttamente all'armatore della Ric. 2020 n. 11166 sez.
MT - ud. 23-02-2022 -2- nave e poiché si tratta di navi destinate all'esercizio di attività commerciali. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione degli artt. 8 e 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e falsa applicazione del codice doganale in quanto per un verso le operazioni sono rese dalla società cooperativa non direttamente all'armatore delle navi ma a soggetto terzo, ossia alla Polaris s.r.l. di Napoli e per un altro verso per approvvigionamento deve intendersi soltanto il vettovagliamento.
Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - anche nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 8, cornma 2, lett.
e) n. 1, della I. n. 217 del 2011 - opera a condizione che la cessione o l'acquisto abbia ad oggetto navi destinate all'esercizio di attività commerciale che siano anche adibite alla navigazione d'alto mare, in conformità all'interpretazione dell'art. 15, n. 4, lett.
a) della sesta direttiva n. 77/388/CEE, fornita dalla Corte di Giustizia CE con ordinanza 14 settembre 2006, in cause da C-181/04 a C-183/04, di cui l'art. 8 bis citato costituisce norma di attuazione (Cass. n. 7533 del 2021); in tema di IVA, le operazioni di rifornimento e di vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare sono esenti, perché equiparate ad operazioni all'esportazione ex art. 8 bis del d.P.R n. 633 del 1972, se trattasi di cessioni finali di beni esportati direttamente dal venditore o per suo conto, non Ric. 2020 n. 11166 sez.
MT - ud. 23-02-2022 -3- estendendosi l'esenzione agli stadi commerciali anteriori; ne consegue che, laddove la cessione avvenga nei confronti di un intermediario che agisce in nome proprio anziché dell'armatore, rileva il "caricamento" della merce (nella specie: carburante), potendo applicarsi l'esenzione ove detto trasferimento sia intervenuto al più presto, in concomitanza del momento in cui l'armatore sia stato autorizzato a disporne, di fatto, come se fosse il proprietario (Cass. n. 22210 del 2019). La Commissione Tributaria Regionale si è conformata ai predetti principi laddove - affermando che il nuovo codice doganale ha previsto che ai fini della non imponibilità IVA occorre verificare unicamente se l'operazione soddisfi i requisiti previsti dall'art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui non sono imponibili IVA le cessioni di beni destinate al rifornimento e vettovagliamento di navi e nel caso di specie si è in presenza sia dei requisiti soggettivi che oggettivi richiesti dall'art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 al fine della non imponibilità IVA, poiché si tratta di operazioni rese direttamente all'armatore della nave e poiché si tratta di navi destinate all'esercizio di attività commerciali - ha correttamente ritenuto che nei caso di specie spettasse l'esenzione prevista dall'art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto: la cessione è a favore di navi destinate all'esercizio di attività commerciale che siano anche adibite alla navigazione d'alto mare (trasporto di persone da Termoli alle isole Tremiti); le operazioni di rifornimento e di vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare sono esenti, perché equiparate ad operazioni all'esportazione ex art. 8 bis del d.P.R n. 633 del 1972, se, come nel caso di specie, trattasi di cessioni finali di beni esportati direttamente dal venditore, in quanto dalla ricostruzione fattuale svolta dalla sentenza impugnata e non adeguatamente contestata dal ricorrente, deve presumersi che la Ric. 2020 n. 11166 sez.
MT - ud. 23-02-2022 -4- Polaris s.r.l. agisse in nome dell'armatore (affermando la sentenza che si tratta di operazioni rese direttamente all'armatore della nave), e rilevando il "caricamento" della merce (nella specie: carburante), potendo applicarsi l'esenzione ove detto trasferimento sia intervenuto al più presto, in concomitanza del momento in cui l'armatore sia stato autorizzato a disporne, di fatto, come se fosse il proprietario e senza che, come sostenuto dal ricorrente, il termine approvvigionamento debba intendersi in senso restrittivo, come riferito soltanto al vettovagliamento.
Deve peraltro evidenziarsi l'ultroneità del riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla nuova disposizione del codice doganale, comunque non applicabile ratione temporis. Dunque, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente. ,,, 2 I (),—,...,, --.0.1,-,,, e vrc,--- ,A, ' t - -, o. A .-k-A - ' Or," D .---''-' • j, ,..,, c,-, t-e,, 4'..^-• .~C--‹) 9- L tvl t 1- , t'' (_, .t.4.A.,,f) , 1', 041 11C._, 41 ->.,-; • '\,0•1.. ?.., ,k,, r, h-or, ,
P.Q.M.
(.,4_2 "e ‘--,‘.),'' 1-' '-t" t 4/.- ' rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del 23 febbr