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Ordinanza — n. 12072/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses taxpayer appeal for non-filing within legal time limits per Article 369 of Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12072/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible due to failure to file within the statutory deadline. The tax agency successfully filed a counter-claim citing the taxpayer's omission of required documents under Article 369 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled the appeal procedurally impossible and ordered the taxpayer to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: The counter-claimant may request the inscription of the appeal to the docket to declare it inadmissible if the appellant fails to deposit the appeal and other acts within the time limits prescribed by law.

Parole chiave

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procedural inadmissibility failure to file appeal taxpayer rights counter-claim power litigation costs allocation assistenza amministrativa fiscale comunicazione fiscale accesso agli atti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
art. 369 c.p
art. 370 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass VI-4, n. 27571/2020
Cass VI-4, n. 27571/2020; Cass I, n.
Cass I, n. 3193/2016
27571/2020; Cass I, n. 3193/2016); che, pertanto, il ricorso è improcedibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; , -,-- t - L- -1.-k - — n/ ;, 'à 'A kt PQM Ric.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27663-2021 proposto da: SCATURCHIO ARMANDO, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge ; - ricorrente non costituito- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 151/22/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata l' 11 /01 /2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha riformato la pronuncia della C1P di Napoli, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di mancata notifica della cartella esattoriale; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il controricorso è stato iscritto con certificato di mancato deposito del ricorso principale; che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione. (cfr.

Cass VI-4, n. 27571/2020; Cass I, n. 3193/2016); che, pertanto, il ricorso è improcedibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; , -,-- t - L- -1.-k - — n/ ;, 'à 'A kt PQM Ric. 2021 n. 27663 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore delltAgetuizAdle entrate, che liquida in f.tremila/00, oltre a spese prenotate a debito. Così d