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Ordinanza — n. 12066/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12066/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12066/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente C.-Ke ORDINANZA sul ricorso iscritto n. RG 11002-2021 proposto da: LAPI LAPO e PALAGIO ENGAGEMENT S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ANDREA PESCI e MONICA SFORZINI; - ricorrenti - contro AGRICOLA PALAGIO WINE ESTATE Società Semplice, in persona del legale rappresentante in carica, PALAGIO & PALAGI DI LILIANA BORGHI E C. S.A.S., COPPI SIMONE, domiciliati in ROMA presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, alla piazza CAVOUR, rappresentati e difesi dall'avvocato PIER LORENZO PARENTI; - resistenti - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 14089/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022, dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. proc. civ, art. 282 cod. proc. civ, art. 295 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 12066/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La detta conclusione è confermata anche dalla successiva giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 21763 del 29/07/2021 Rv. 662227 — 03, richiamata nelle note illustrative dei resistenti), che ha comunque escluso il ricorrere, al di fuori dei casi normativamente predeterminati, di ipotesi di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. e affermato che nel caso di reiterazione dell'istanza di sospensione e accoglimento della stessa sulla base di una ritenuta sospensione facoltativa/ l'ordinamento appresta lo strumento di cui all'art. 336, comma 2, cod. proc. civ.

Parole chiave

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revoca dell'esecutore testamentario accertamento della qualità di erede rinuncia all'eredità legatario validità del testamento legato di cosa altrui

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. proc. civ
art. 282 cod. proc. civ
24-02-2022 -4- disciplina de/processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 cod.
art. 295 cod. proc. civ
662227 — 03, richiamata nelle note illustrative dei resistenti), che ha comunque escluso il ricorrere, al di fuori dei casi normativamente predeterminati, di ipotesi di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente C.-Ke ORDINANZA sul ricorso iscritto n. RG 11002-2021 proposto da: LAPI LAPO e PALAGIO ENGAGEMENT S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ANDREA PESCI e MONICA SFORZINI; - ricorrenti - contro AGRICOLA PALAGIO WINE ESTATE Società Semplice, in persona del legale rappresentante in carica, PALAGIO & PALAGI DI LILIANA BORGHI E C. S.A.S., COPPI SIMONE, domiciliati in ROMA presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, alla piazza CAVOUR, rappresentati e difesi dall'avvocato PIER LORENZO PARENTI; - resistenti - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 14089/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022, dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle, lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luisa De Renzis che chiede alla Corte di Cassazione di accogliere l'istanza di regolamento di competenza e, per l'effetto, di cassare l'ordinanza di sospensione ex art.295 cod. proc. civ. emessa dal Tribunale di Firenze; osserva quanto segue. Lapo Lapi, quale erede testamentario (per testamento olografo) di Anton Francesco Goretti e la Palagio Engagement S.r.l. hanno proposto dinanzi al Tribunale di Firenze, con atto di citazione notificato il data 16/12/2018, azione revocatoria, nei confronti di atti di conferimento di beni immobili (in data 19/06/2014) e di stipulazione di una locazione per diciotto anni (in data 4/08/2015) posti in essere da Simone Coppi, dalla Palagio & Palagi S.r.l. (ora Palagio & Palagi di Borghi Liliana S.a.s.) e dalla Società semplice Agricola Palagio Wine Estate in favore della Persimmon Pomegranate LTD.

I convenuti hanno chiesto la sospensione del processo. L'istanza è stata disattesa una prima volta e successivamente reiterata. Il Tribunale di Firenze ha, con ordinanza in data 23/03/2021, disposto la sospensione necessaria del processo, ai sensi dell'art. 295 Ric. 2021 n. 11002 sez. M3 - Ad. 24-02-2022 -2- cod. proc. civ., in attesa dell'esito del giudizio volto ad accertare la sussistenza della qualità di erede in capo a Lapo Lapi. Lapo Lapi e la Palagio Engagement S.r.l. ricorrono contro il provvedimento di sospensione. Simone Coppi, la Palagio & Palagi di Borghi Liliana S.a.s. e la dalla Società semplice Agricola Palagio Wine Estate hanno depositato, in via telematica, memorie ai sensi dell'art. 47, comma 5, cod. proc. civ.

La Persimmon & Pomegranate Ltd al quale il ricorso, tradotto in lingua inglese, è stato notificato, non ha svolto attività difensiva. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Simone Coppi, la Palagio & Palagi di Borghi Liliana S.a.s. e la Società semplice Agricola Palagio Wine Estate hanno depositato, parimenti in via telematica, note illustrative nelle quali hanno ribadito la sussistenza dei presupposti per fare luogo alla sospensione necessaria del processo. Il ricorso avverso l'ordinanza di sospensione del processo adottata dal Tribunale di Firenze in data 23/03/2021 è fondato e deve essere accolto, disponendosi la prosecuzione del processo, in quanto:

Lapo Lapi è erede testamentario (come già rilevato per testamento olografo) di Anton Francesco Goretti Miniati, deceduto il 29/01/2009. Il testamento olografo è stato impugnato dal fratello del testatore Gerardo Goretti Miniati, il quale è deceduto a sua volta il 25/10/2014 e il giudizio è stato proseguito dalla figlia e da due legatari Simone Coppi e Manuela Colzi. Il Tribunale di Firenze ha, con sentenza n. 856 del 2018, rigettato la domanda di inefficacia della disposizione testamentaria e in precedenza lo stesso Tribunale aveva rigettato la querela di falso Ric. 2021 n. 11002 sez.

M3 - Ad. 24-02-2022 -3- proposta da Gerardo Goretti Miniati, e la sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze, con conseguente riconoscimento dell'autenticità del testamento olografo. La causa vertente sull'inefficacia della disposizione testamentaria pende tuttora in appello dinanzi alla Corte territoriale. La causa pendente in appello e quella tuttora pendente in primo grado vertono tra parti non pienamente coincidenti, in quanto nella presente controversia sono parti Lapo Lapi e la Palagio Engagement S.r.l. da un lato e Simone Coppi, la Palagio & Palagi di Borghi Liliana S.a.s. e la Società semplice Agricola Palagio Wine Estate dall'altro, nonché e la Persimmon & Pomegranate Ltd, mentre la causa di impugnativa del testamento verte — tuttora — tra i legatari Simone Coppi e Manuela Colzi da un lato e Lapo Lapi dall'altro.

Ciò posto, alla stregua della giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U n. 10027 del 19/06/2012 Rv. 623042 — 01) ritiene il Collegio che tra causa di impugnazione della disposizione di inefficacia del testamento di Anton Francesco Goretti Miniati e quella di revocatoria dei conferimenti immobiliari e della locazione ultranovennale in favore della Persimmon & Pomegranate non vi sia un rapporto di pregiudizialità necessaria, non avendo la qualità di erede necessità di essere assistita da statuizione coperta da giudicato, in quanto come affermato dalla richiamata pronuncia «salvi i casi in cui la sospensione del giudkio sulla causa pregiudicata sia imposta da una diJposkione .oecifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentel'ka passata in giudicato, quando fra due giudki esista rapporto di pregiudkialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giUdkio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall'intopreta.zione sistematica della Ric. 2021 n. 11002 sez.

M3 - Ad. 24-02-2022 -4- disciplina de/processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 cod. proc. civ.: diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecnione provvisoria, sia l'autorità della sentena di primo grado.». Alla stregua del detto orientamento (successivamente ribadito e da ultimo da Cass. n. 00080 del 04/01/2019 Rv. 652448 — 01), ritiene il Collegio che non vi sia alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra la causa di revocatoria dei detti conferimenti e locazione immobiliari e la causa, tuttora pendente in appello, sull'inefficacia della disposizione testamentaria di Anton Francesco Goretti Miniati, posto che vi è stata statuizione di primo grado nel senso dell'autenticità del testamento olografo e di piena efficacia della disposizione testamentaria in favore di Lapo Lapi.

La detta conclusione è confermata anche dalla successiva giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 21763 del 29/07/2021 Rv. 662227 — 03, richiamata nelle note illustrative dei resistenti), che ha comunque escluso il ricorrere, al di fuori dei casi normativamente predeterminati, di ipotesi di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. e affermato che nel caso di reiterazione dell'istanza di sospensione e accoglimento della stessa sulla base di una ritenuta sospensione facoltativa/ l'ordinamento appresta lo strumento di cui all'art. 336, comma 2, cod. proc. civ.

Deve, peraltro, rilevarsi che è del tutto assente la coincidenza soggettiva delle parti dei rispettivi processi (quello di azione revocatoria e quello di impugnativa di testamento) il che, di per sé, esclude la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria idoneo a legittimare la sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (da ultimo si veda, con riferimento ai rapporti tra giudizio civile e Ric. 2021 n. 11002 sez. M3 - Ad. 24-02-2022 -5- giudizio penale Cass. n. 1443 del 18/01/2022 Rv. 663628 — 01; per un'ipotesi di ritenuta sospensione necessaria si veda Cass. n. 03936 del 18/02/2008 Rv. 602031 — 01, dalla quale si trae, a contrario, l'insussistenza dei presupposti per ritenerla sussistente in questo giudizio).

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Firenze. Le spese di lite del regolamento seguono la soccombenza di Simone Coppi, della Palagio & Palagi di Borghi Liliana S.a.s. e della Società agricola semplice Palagio Wine Estate, in solido, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del processo; condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in curo 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 febbrai