Cassation court dismisses appeal for jurisdiction, ruling the appeal was incomplete regarding consumer forum requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal regarding jurisdiction, holding that the lower court's decision on competence was valid. The appellant failed to properly raise the consumer forum exception, which requires explicit reference to the consumer's forum alongside other criteria. Consequently, the court ruled that the appealed tribunal of Tivoli retained jurisdiction over the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33, 38 c.p.c.; The exception of territorial incompetence must be fully articulated by the defendant, including the consumer forum, under penalty of forfeiture, and the court cannot raise unproposed grounds of incompetence ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 8095-2021 proposto da: BARTOLOMEI LIDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUBICONE 42, presso lo studio dell'avvocato ALESSIA MARIA BASSANI TERENZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO CATINI; - ricorrente - nonchè contro GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, DE BLASIS ROBERTA; - intimate - contro A.C. SOLUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO, 9 presso lo studio dell'avvocato MAURO B01 I che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO MANNO; - ricorrrente successiva - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 156/2021 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 07/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CRICENTI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALBERTO CARDINO che chiede che codesta Corte voglia dichiarare la competenza del Giudice di pace di Tivoli, assumendo i provvedimenti di cui all'art. 49 comma 2 cpc. Ric. 2021 n. 08095 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -2- Ritenuto che 1.-Lidia Bartolomei ha ceduto un credito, derivante da un incidente stradale in cui è rimasta danneggiata, alla società AC Soluzioni srl. La cessione è avvenuta pro so/vendo e, poiché né il danneggiante né la compagnia di assicurazioni di quest'ultimo, ossia la Groupanna SPA, hanno provveduto al risarcimento, la AC soluzioni SRL ha agito in giudizio sia verso questi ultimi che verso la Bartolomei. 2.-La società Groupama spa, sin dal primo grado di giudizio, ha contestato la competenza per territorio del Giudice di pace di Tivoli, adìto per l'appunto dalla AC Soluzioni.
II Giudice di pace, con preliminare ordinanza, ha affermato la propria competenza e, con successiva sentenza, ha deciso nel merito riconoscendo il diritto dell'attrice al pagamento delle somme contenute nella cessione del credito, così condannando di conseguenza sia la cedente, ossia Lidia Bartolomei, che i debitori ceduti, vale a dire Roberta de Blasis, responsabile dell'incidente e la Groupama Assicurazioni, sua compagnia assicuratrice. 3.-Su appello sia della Bartolomei che della Groupama, il Tribunale di Tivoli ha invece ritenuto la competenza del Tribunale di Roma, affermando che è in quel circondario che si è verificato l'incidente. 4.-Ricorre per regolamento di competenza, avverso tale sentenza, la Bartolomei con un motivo di ricorso.
Ricorre altresì AC Soluzioni srl, con atto del tutto sovrappoeile alla impugnazione della Bartolomei. Il PG ha chiesto raccoglimento essuno degli intimati risulta costituito. Considerato che motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 33 e 38 codice di procedura civile, oltre che 279,325, 327 del codice di procedura civile. La censura è duplice, in quanto, da un lato, si afferma che la controparte avrebbe dovuto impugnare la decisione del Giudice di pace sulla competenza, trattandosi di provvedimento decisorio idoneo a definire la questione, e che, per altro verso, l'eccezione è stata svolta in maniera incompleta, in quanto non è stato fatto alcun riferimento al foro del consumatore, o meglio ,al foro relativo per l'appunto alla ricorrente, e che dunque si tratta di una eccezione che si deve considerare come non svolta. 6.-Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili . ) Intanto, va ricordato che "i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito) anche quando non definiscono il giudizio, ancorché qualificati ordinanza, vanno considerati sentenze non definitive, con la conseguenza che la statuizione ivi contenuta non può essere, neppure implicitamente, revocata o modificata dalla sentenza (definitiva), atteso che il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento dei potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la sentenza interlocutoria, ancorché avente forma di ordinanza. (Cass, 2237/ 2005).
Con la conseguenza che avrebbe dovuto essere im 0~ ttÀ5 • ru ugnata la decisione del ,e2C 3<f OG Giudice di pace sulla competenz 7.-Inoltre, è principio di diritto consolidato che territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della I. n. 69 del 2009 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi deil'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.
Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argornentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili. (Cass. 17374/ 2020;Cass. 1720/ 2011). Invece, l'eccezione è stata fatta tenendo in considerazione solo il foro del commesso delirto ed foro del convenuto, senza tenere in considerazione per l'appunto il foro della ricorrente e le relative ripercussioni che questo poteva avere sull'individuazione della competenza. Con la conseguenza che, ove il foro adìto non sia efficacemente contestato, come nella fattispecie, rimane quello valido non potendo il giudice rilevare d'ufficio un foro alternativo. 8.-Il ricorso va dunque accolto in questi termini
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e indica come competente H Tribunale di Tivoli. Roma 16.2.2022 Il P