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Ordinanza — n. 12064/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows ex-shareholders to claim litigation costs after company liquidation, rejecting automatic debt waiver presumption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12064/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal by former shareholders against a lower court ruling that denied them standing to claim litigation costs. The lower court had presumed the debt was waived due to the company's cancellation from the business register, but the Supreme Court clarified that such cancellation does not automatically extinguish claims unless the creditor explicitly demonstrates a waiver. Consequently, the Court of Cassation overturned the appellate decision and ordered the parties to share litigation expenses across all trial levels.

Regesto Legislator

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Art. 2945, 1236, 2697, 2729 cod. civ.; Art. 110 cod. proc. civ.: The cancellation of a capital company from the business register does not automatically extinguish pending claims or waive debts, requiring explicit conduct by the creditor to demonstrate a waiver of the claim.

Parole chiave

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litigation costs allocation company liquidation effects standing to sue debt waiver presumption business register cancellation ex-shareholder rights civil procedure costs debito sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 2945 cod. civ.
Art. 1236 cod. civ.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 2729 cod. civ.
Art. 110 cod. proc. civ.
art. 92 cod. proc. civ
77 del 19/04/2018) che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U n. 06070 del 12/03/2013
Cass. n. 03136 del 09/02/2021
Cass. n. 06771 del 10/03/2021
Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018
Cass. Sez. U n. 04315 del 20/02/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11506-2021 proposto da: AGUZZONI SIMONA e FRANCHINI ENRICO, quali ex soci e successori universali della Studio Pleiadi S.r.l. in Liquidazione, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Ovidio n. 20, presso lo studio dell'avvocato SILVIA CLEMENZI, rappresentati e difesi dall'avvocato ERMELINDA ELIA; - ricorrenti - contro CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, al Corso Italia n. 19, presso lo studio dell'avvocato MARCO SED, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO SPINELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2751/2020 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 27/01/2022, dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue. Simona Aguzzoni ed Enrico, Franchini, quali ex soci della cessata ,,,t2op4t 4.24:«4 Yr S.r.l. Studio Pleiaà-riciorrono per cassazione, con atto affidato a un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 2751 del 20/10/2020, che in causa di opposizione all'esecuzione ha dichiarato la loro carenza di legittimazione attiva all'impugnazione della sentenza di primo grado e, quindi, anche, implicitamente, avuto riguardo alla loro originaria opposizione all'esecuzione, nel cui ambito essi avevano ottenuto ordinanza ai sensi dell'art. 186 ter, nei confronti della Credit Agricole Cariparma S.p.a., quale incorporante la Cassa di risparmio di Cesena S.p.a., gravandoli del pagamento delle spese di lite, liquidate in oltre novemila curo, oltre accessori di legge.

La Credit Agricole Cariparma S.p.a., quale incorporante la Cassa di risparmio di Cesena S.p.a., resiste con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito camerale non partecipato, di cui agli artt. 375 bis e 380 cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti. Non risulta il deposito di memorie. Il ricorso, fondato su un unico motivo per art. 360, comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 2945, 1236, 2697, 2729 cod. civ. e 110 cod. proc. civ. afferma erroneità della sentenza della Corte di Appello di Bologna e si incentra sulla giurisprudenza successiva a quella nomofilattica dell'anno 2013 (Sez.

U n. 06070 del 12/03/2013 Rv. 625323 - 01) in Ric. 2021 n. 11506 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- tema di effetti della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese e afferma, richiamando giurisprudenza più recente, che dalla cancellazione non possono farsi discendere effetti automatici, come ha fatto la Corte territoriale, che ha escluso la legittimazione degli ex soci Aguzzoni e Franchini in quanto poteva presumersi che la pretesa relativa al rimborso delle spese di lite fosse stata rinunciata. Il motivo è fondato, sulla scorta della giurisprudenza più recente di questa Corte, che il Collegio condivide e al quale intende assicurare continuità, che ha ulteriormente precisato le conseguenze della cancellazione della società dal registro delle imprese, affermando (Cass.n. 09464 del 22/05/2020 Rv. 657639 — 01:

«L'estirkione di una società conseguente alla sua cancella.zione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella penden.za di un giudkio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estilkione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare. (In applicckione di tale principio la S.0 ha confermato la senten.za impugnata che ha ritenuto dovute agli ex soci di una società di capitali, estintasi nel corso della causa, le somme inizialmente pretese dalla medesima).» Nene" 64( stesso senso si sono pronunciate anche ulteriori provvedimenti (Cass. n. 03136 del 09/02/2021 e n. 06771 del 10/03/2021) che, in materia di crediti della società non iscritti al bilancio di liquidazione, e quindi anche con riferimento anche alle spese di giudizi pendenti, hanno ritenuto che esse non possano ritenersi rinunciate, nemmeno tacitamente, non potendosi ritenere integrato, sulla base della sola circostanza della cancellazione dal registro delle imprese, un negozio di remissione di debito.

Ric. 2021 n. 11506 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -3- A tanto consegue che la sentenza della Corte di Appello di Bologna laddove ha ritenuto Enrico Franchini e Simona Aguzzoni, quali ex soci della Studio Pleiadi S.r.l., privi di legittimazione a perseguire il pagamento delle spese giudiziali relative a giudizio instaurato dalla Studio Pleiadi S.r.l. in liquidazione, ha errato nell'applicazione della legge. Il ricorso è, pertanto, accolto. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio, non risultando necessari ulteriori Kcertamenti in punto di fatto./.. 14.4.4..;vvott • a -az- ou-cks-tuu_ (.0,24,fre L'esito della lite consente di ritenere sussistenti eccezionali ragioni — anche alla stregua della più recente giurisprudenza costituzionale (Corte Costituzionale sentenza n. 77 del 19/04/2018) che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (oltre a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ.), consistenti, con riferimento alla fattispecie in esame, nell'applicazione, in questa sede di legittimità, di un orientamento giurisprudenziale sviluppatosi successivamente alle pronunce di merito impugnate nelle varie fasi — per disporre la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio.

L'impugnazione è stata accolta e non può esservi luogo, pertanto, alla statuizione di sussistenza dei presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020), posto che ne sono requisiti processuali il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione. Ric. 2021 n. 11506 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -4- rase

P.Q.M.

dtuatmh, nmf 4^4ibj"°/ Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata 9 compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 27 gennaio 2