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Ordinanza — n. 12017/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling administrative notice lacked sufficient motivation regarding sector study adjustments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12017/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering the lower court to retry the case. The agency argued the original notice failed to adequately explain why sector study parameters were adjusted despite the company's defenses. The court agreed, finding the administrative act insufficiently motivated because it did not explicitly detail how the company's specific arguments were refuted during the hearing.

Regesto Legislator

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Art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600/1973; Art. 54, DPR n. 633/1972; Art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331/1993; Art. 2697 cod. civ.: In standardized tax assessments based on sector studies, the administrative act must explicitly demonstrate how the taxpayer's specific defenses were refuted to justify the final quantification.

Parole chiave

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tax assessment motivation sector study parameters administrative procedure taxpayer defense cassation review fini dell'IVA garanzia fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600 del 1973
Art. 54, DPR n. 633 del 1972
Art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993
633 del 1972, in relazione all'art. 62-sexies, comma :3, del d.l.
Art. 2697 cod. civ.
427 del 1993, nonché dell'art. 2697 cod. civ., per avere la CTR errato nel ritenere che l'atto impositivo impugnato non fosse motivato in ragione delle giustificazioni fornite dalla società contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
art. 2697 cod. civ
427 del 1993, nonché dell'art. 2697 cod. civ., per avere la CTR errato nel ritenere che l'atto impositivo impugnato non fosse motivato in ragione delle giustificazioni fornite dalla società contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. U, n. 8999 del 2009
Il Collegio ritiene che, diversamente dalla proposta del relatore (Cass., sez. U, n. 8999 del 2009), il motivo sia fondato.
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27822 del 12/12/2013
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27822 del 12/12/2013; conf.
Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30370 del 18/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10015-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro G.A.R. IMMOBILFIN s.r.I., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, Giovanni Fiore, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Tullio ELEFANTE, presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via Cardinal de Luca, n. 10, è elettivamente domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 10515/25/2018 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 04/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d'impresa ai fini IRES, IRAP ed IVA emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti della G.A.R. IMMOBILFIN s.r.I., in liquidazione, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che nel caso di specie, in cui l'avviso di accertamento era fondato «unicamente nella divergenza tra dati ricavabili dagli studi di settore e valori dichiarati con un rinvio di stile a tabelle, coefficienti e variabili per l'applicazione di detti studi», l'amministrazione finanziaria non aveva valorizzato la documentazione prodotta dalla società contribuente al fine di dimostrare la «sussistenza di elementi che giustificavano la non integrale applicazione delle risultanze degli studi di settore», «in termini di motivazione della contestazione per far comprendere sia il perché si era addivenuti ad una diversa quantificazione dei maggiori ricavi sia le modalità e la logica seguita per pervenire al risultato contestato», nulla di tutto ciò essendo rinvenibile nell'avviso di accertamento impugnato.

2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che:1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 62-sexies, comma :3, del d.l. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, nonché dell'art. 2697 cod. civ., per avere la CTR errato nel ritenere che l'atto impositivo impugnato non fosse motivato in ragione delle giustificazioni fornite dalla società contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale.

2. Il Collegio ritiene che, diversamente dalla proposta del relatore (Cass., sez. U, n. 8999 del 2009), il motivo sia fondato.

3. Invero, il contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento impugnato, riprodotto per autosufficienza nel ricorso, rende evidente che l'amministrazione finanziaria ha emesso l'atto impositivo dando specificamente conto delle giustificazioni fornite dalla società contribuente nel corso del contraddittorio endoprocedimentale che ha confutato con specifiche argomentazioni.

4. Risulta, quindi, rispettato l'orientamento di questa Corte in materia di c.d. "accertamento standardizzato" mediante parametri o studi di settore, secondo cui la motivazione di un atto di accertamento di tale tipo debba dare ragione, a seguito dell'obbligatorio espletamento del contraddittorio con il contribuente, dell'adeguamento dei risultati restituiti dalla mera applicazione di quei parametri alla specifica realtà reddituale del contribuente (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27822 del 12/12/2013; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30370 del 18/12/2017, secondo cui «In tema di "accertamento standardizzato" mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la "presunzione" alla concreta realtà economica dell'impresa.

Ne consegue che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente»).

5. Ne consegue che, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale terriitorialmente competente per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 23/03/2022 n Fu ionari d ,o