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Ordinanza — n. 12016/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of valid digital signature on special power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12016/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because the special power of attorney lacked a valid digital signature. The taxpayer argued that electronic notification via PEC rendered a digital signature unnecessary for the payment order, but the tax agency contended that procedural requirements for cassation remain strict. The court rejected this argument, ruling that the principle of equivalence for digital signatures applies to the special power of attorney and that the lack of a signature does not invalidate the notification itself.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.; Art. 26 comma 2 DPR 602/1973; Art. 38 comma 4 lett. b) DL 78/2010: The principle of equivalence between CAdES and PAdES digital signatures applies to the special power of attorney for cassation proceedings, and the absence of a digital signature on a PEC notification does not render the notification void.

Parole chiave

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special power of attorney digital signature requirement electronic notification PEC Cassation appeal inadmissibility equivalence of digital signatures tax payment order notification procedural validity notificazione elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
Il motivo è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n.
Art. 26, comma 2, DPR n. 602 del 1973
30948 del 2019 questa Corte ha affermato che «Com'è noto, l'art. 26, comma secondo, del d.p.r.
Art. 38, comma 4, lettera b), DL n. 78 del 2010
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 83, comma 3, c.p.c.
Art. 18, comma 5, DM n. 44 del 2011
Art. 19 bis, commi 2 e 4, Decreto dirigenziale 16 aprile 2014
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017
Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf.
Cass. n. 29629 del 2020
Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia (cfr.
Cass. n. 30948 del 2019
Cass. n. 30948 del 2019; Cass.
Cass. n. 27561 del 2018
Cass., Sez. U, n. 23620 del 2018
27561 del 2018; Cass., Sez. U, n. 23620 del 2018; Cass.
Cass. n. 6417 del 2019
23620 del 2018; Cass. n. 6417 del 2019; Cass.
Cass. n. 7665 del 2016
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Testo completo

eguente ( ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9005-2020 R.G. proposto da: ALPS soc. coop. a r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Marco ROSAFIO, Andrea ZANARDI e Luigi GALIMBERTI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Emanuele Gianturco, n. 6, presso l'avv. Filippo SCIUTO - Studio legale Scofone; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3386/19/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 02/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e notificata il 20 marzo 2017 alla ALPS soc. coop. a r.I., con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo regolarmente effettuata la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato «.pdf» senza attestazione di conformità all'originale e senza necessità della firma digitale.

2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, comma 4, 3, 20, comma 1 bis, 21, 22 e 23 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, censurando la statuizione d'appello per avere escluso la necessità della firma digitale nella cartella di pagamento impugnata.

2. Il motivo è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia (cfr. Cass. n. 30948 del 2019; Cass. n. n. 27561 del 2018; Cass., Sez. U, n. 23620 del 2018; Cass. n. 6417 del 2019; Cass. n. 36462 del 2021, non massimata), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale 3.

Nella citata ordinanza n. 30948 del 2019 questa Corte ha affermato che «Com'è noto, l'art. 26, comma secondo, del d.p.r. n. 602 del 1973 come aggiunto dall'art. 38, comma 4, lettera b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che la notifica della cartella di pagamento «può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, 2 di 6 a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile». A sua volta l'art. 1, lett. f), del d.p.r. n. 68 del 2005, definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati». La lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, poi, definisce «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» come «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico», mentre la lett.. lett. i-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, nel definire il «duplicato informatico» parla di «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario».

Dunque, alla luce della disciplina surriferita, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")». Nel caso esaminato dalla Corte nella predetta ordinanza il concessionario della riscossione aveva «provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -,, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta».

La Corte, sulla base della predetta normativa ha escluso la denunciata iliegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, «per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico».

4. A tal riguardo deve anche ricordarsi l'insegnamento nomofilattico (Cass., Sez. U., n. 10266 del 2018) secondo cui «In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale».

5. Orbene, come condivisibilmente affermato da Cass. n. 6417 del 2019, «tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale (Cass. 27 aprile 2018, n. 10266), dovendosi altresì tenere conto che è stato affermato che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché, stante il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile», non vi è ragione per non estendere anche alla cartella di pagamento l'applicazione di tale principio.

6. Se a ciò si aggiunge che «In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso» (Cass. n. 30948 del 2019), e che la sua mancanza determinerebbe al più la nullità e non l'inesistenza della notifica, con conseguente applicazione del principio del raggiungimento dello scopo (cfr. Cass., Sez. U, n. 7665 del 2016; Cass. n. 6417 del 2019) per essere stata la cartella regolarmente e tempestivamente impugnata dalla società contribuente, allora è ben evidente l'erroneità della tesi di parte ricorrente.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 7.800,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 23/0:3/