Cassation court dismisses late jurisdictional appeal due to missed deadline from written trial publication date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal for regulation of jurisdiction inadmissible because it was filed late. The appellant argued the trial court lacked competence due to an arbitration clause, but the lower court had already ruled on both merits and jurisdiction in a written trial. The court held that the thirty-day deadline for filing such an appeal began on the date the judgment was published via the judge's signature on the written record, which had long passed before the appeal's submission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, 20 co. cod. proc. civ.; Art. 281 sexies cod. proc. civ.: When a judgment is rendered in a written trial under Art. 281 sexies, the appeal period for jurisdictional appeals begins from the date of publication via the judge's signature on the record, and late filings are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso 14967 - 2021 R.G. proposto da: EDILART s.r.l. - p.i.v.a. 02359720352 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Reggio nell'Emilia, alla via Viganò, n. 2, presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Sessa che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale conferita in data 25.5.2021. RICORRENTE contro ZANNONI STEFANO - c.f. ZNNSFN61C01F023G - elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Reggio nell'Emilia, alla via Previdenza Sociale, n. 8, presso lo studio dell'avvocato Valter Pompeo Azzolini che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla scrittura difensiva ex art. 47, u.c., cod. proc. civ.
CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 326 dell'11.3.2021 del Tribunale di Reggio nell'Emilia, P(".1‘ ')Z udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022 dal consigliere dott. Luigi Abete, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per regolamento di competenza, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con decreto telematico n. 1274/2019 il Tribunale di Reggio nell'Emilia, su ricorso della "Edilart" s.r.I., ingiungeva a Stefano Zannoni il pagamento della somma di euro 37.950,00, oltre interessi e spese di procedura.
2. Stefano Zannoni proponeva opposizione. Eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del tribunale adito in via monitoria in dipendenza della stipulazione, all'art. 15 del contratto d'appalto siglato in data 25.2.2019 con la controparte, di una clausola compromissoria che demandava al "procedimento di conciliazione e di arbitrato rapido della Camera di Commercio di Reggio Emilia in materia urbanistica, edilizia, lavori pubblici e privati e ambiente" la risoluzione delle "controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso che dovessero insorgere tra le parti". Instava per la declaratoria di nullità della pronunciata ingiunzione.
3. Si costituiva l' "Edilart" s.r.l. Instava per il rigetto dell'opposizione.
4. Con sentenza n. 326/2021 il Tribunale di Reggio nell'Emilia, in accoglimento della formulata eccezione, dichiarava la propria incompetenza in dipendenza della competenza arbitrale, dichiarava la nullità dell'ingiunzione e condannava l'opposta alle spese di lite.
5. Avverso tale sentenza la "Edilart" s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza; ha chiesto sulla scorta di un unico motivo /9 2 dichiararsi la competenza del Tribunale di Reggio nell'Emilia con ogni conseguente statuizione. Stefano Zannoni ha depositato scrittura difensiva. Ha chiesto dichiararsi inammissibile, giacché tardivamente proposto, o rigettarsi il ricorso per regolamento di competenza con vittoria di spese.
6. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte. Il controricorrente ha depositato memoria.
7. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 113 cod. proc. civ. Deduce che la giunta della Camera di Commercio di Reggio nell'Emilia con deliberazione n. 138 del 19.12.2016, nel quadro del dec. Igs. n. 219/2016, ha sospeso i servizi di arbitrato. Deduce dunque che la clausola compromissoria di cui all'art. 15 del contratto d'appalto in data 25.2.2019 deve reputarsi tamquam non esset. Deduce quindi che competente è senz'altro il Tribunale di Reggio nell'Emilia.
8. Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile, siccome tardivamente proposto.
9. Va dato atto previamente che la statuizione impugnata è stata assunta all'esito dell'udienza dell'11.3.2021, celebrata nelle forme della "trattazione scritta", poiché le parti hanno atteso alla discussione attraverso lo scambio di note conclusionali. Più esattamente, la sentenza impugnata è stata assunta ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. mercé lettura del dispositivo e della motivazione. Tanto si evince univocamente dall'allegato verbale di trattazione scritta dell'udienza anzidetta, udienza in precedenza disposta dal giudice con ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
10. Su tale scorta si rappresenta quanto segue. Va, per un verso, ribadito l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, in tema di regolamento di competenza, qualora il giudice, a seguito di discussione orale della causa, abbia pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, 2° co., cod. proc. civ., sia sul merito che sulla competenza mediante lettura alle parti presenti del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza si intende "pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene", sicché è da tale data che decorre il termine perentorio di cui all'art. 47, 20 co., cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 23.10.2014, n. 22525; Cass. (ord.) 22.1.2018, n. 1471; Cass.(ord.) 2.8.2019, n. 20833). Va, per altro verso, evidenziato che il ricorso per regolamento di competenza è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 25.5.2021, allorché il termine di trenta giorni, ex art. 47, 2° co., cod. proc. civ., a far data dall'11.3.2021, era ampiamente decorso.
11. Permane dunque impregiudicata l'affermata competenza arbitrale.
12. La declaratoria di inammissibilità del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo.
13. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; condanna la ricorrente, "Edilart" s.r.I., a rimborsare al controricorrente, Stefano A 4 Zannoni, le spese del presente giudizio, che si liquidano nel complesso in euro 4.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura pari al 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione H della Corte Suprema di Cassazion