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Ordinanza — n. 12001/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses excessive length claim when criminal trial suspension is excluded from duration calculation under Law 89/2001.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12001/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal filed by three defendants seeking compensation for the excessive length of their criminal trial. The Ministry of Justice argued that the suspension period of the proceedings should not be included in the duration calculation, a stance supported by Article 2, paragraph 2, subsection 4 of Law 89/2001. The Supreme Court upheld this interpretation, rejecting the claim that the civil incidental proceeding regarding duration should be treated as a separate legal context distinct from the original criminal trial.

Regesto Legislator

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Art. 2, par. 2, quater, Law 89/2001; Art. 6, para. 1, CEDU: The suspension period of a criminal trial is excluded from the duration calculation for excessive length claims, and the incidental civil proceeding does not constitute a separate legal context for such claims.

Parole chiave

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excessive length of proceedings Law 89/2001 duration calculation criminal trial suspension equa riparazione compensation Art 6 CEDU application incidental civil proceeding procedural suspension exclusion

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, par. 2, quater, Law 89/2001
Evidenziava, tra l'altro, la corte che con il decreto impugnato si era fatta corretta applicazione dell'art. 2, 2° co.
Art. 6, para. 1, CEDU
la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, par.
Art. 375, n. 5, cod. proc. civ.
Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n.
Art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ.
di manifesta infondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
Art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art.
Art. 10 d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n.
Art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115.
artt. 117 Cost
89/2001 in relazione agli artt. 117 Cost.
art. 10 d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n.

Giurisprudenza citata

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Cass. (ord.) 30.7.2020, n. 16328
Cass. (ord.) 30.7.2020, n. 16328; Cass.
Cass. (ord.) 21.6.2021, n. 17686
16328; Cass. (ord.) 21.6.2021, n. 17686; Cass.
Cass. 7.3.2017, n. 5769
17686; Cass. 7.3.2017, n. 5769; Cass.
Cass. 16.9.2015, n. 18197
5769; Cass. 16.9.2015, n. 18197).
Corte Cost. 184/2015

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 20709 - 2020 R.G. proposto da: CAVONE ELIO - c.f. CVNLEI48S27B519C - DI CRISTOFARO LUCA - c.f. DCRLCU65R11B5190 - DI CRISTOFARO ilACOPO - c.f. DCRJCP71P27B519S - elettivamente domiciliati, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Campobasso, alla via Mazzini, n. 112, presso lo studio dell'avvocato Ennio Cerio che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Mariano Prencipe li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTI contro MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 80184430587 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE avverso il decreto n. 27/2020 della Corte d'Appello di Campobasso, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Campobasso Elio Cavone, Luca Di Cristofaro e Jacopo Di Cri:i;tofaro si dolevano per l'irragionevole durata del giudizio penale instaurato a loro carico con decreto del 13.3.2012 del G.U.P. del Tribunale di Campobasso, giudizio sospeso all'udienza del 20.2.2013 sino all'11.4.2018, giudizio poi definito con sentenza del 30.1.2019, depositata il 30.4.2019, con la quale erano stati assoiti dai reati ad essi ascritti.

Chiedevano ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 30.7.2019 il consigliere designato rigettava il ricorso. Evidenziava che non era da computare il periodo di sospensione, sicché, al netto del periodo in cui era rimasto quiescente, il giudizio "presupposto" non aveva avuto durata irragionevole.

3. Elio Cavone, Luca Di Cristofaro e Jacopo Di Cristofaro proponevano opposizione ex lege n. 89/2001. Resisteva il Ministero della Giustizia.

4. Con decreto n. 27/2020 la Corte di Campobasso rigettava l'opposizione. Evidenziava, tra l'altro, la corte che con il decreto impugnato si era fatta corretta applicazione dell'art. 2, 2° co. quater, della legge n. 89/2001.

5. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso Elio Cavone, Luca Di Cristofaro e Jacopo Di Cristofaro; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.6. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

7. I ricorrenti hanno depositato memoria.

8. Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, par. 1, C.E.D.U. e dell'art. 2 della legge n. 89/2001; sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 2° co. quater, della legge n. 89/2001 in relazione agli artt. 117 Cost. e 6 C.E.D.U. Deducono che è corretto espungere i periodi di sospensione allorché la causa pregiudicante coinvolge le medesime parti. Deducono che, di contro, nella specie il giudizio civile ritenuto pregiudicante ha avuto come parti soggetti diversi, ovvero Tiziana Cavone e la "Di Cristofaro" s.r.I., società operante nel settore immobiliare. Deducono quindi che possono dolersi unicamente dell'irragionevole durata del giudizio penale "presupposto", nell'ambito del quale sono stati coinvolti, e non anche dell'irragionevole durata del giudizio civile pregiudicante.

9. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. D'altronde, le argomentazioni di cui alla memoria che i ricorrenti hanno provveduto a depositare, non sono - si dirà - da recepire. Il motivo di ricorso è dunque destituito di fondamento e va respinto.

10. Si condivide il dictum della Corte di Campobasso. Riveste rilievo dirimente l'ampia portata della previsione dell'art. 2, 2° co. quater, della legge n. 89/2001 ("Ai fini de/computo non si tiene conto de/tempo in cui il processo è sospeso '9 (cfr. Cass. (ord.) 30.7.2020, n. 16328; Cass. (ord.) 21.6.2021, n. 17686; Cass. 7.3.2017, n. 5769; Cass. 16.9.2015, n. 18197). Né rileva la circostanza (reiteratamente ribadita in memoria: "se, come nel caso di specie, il giudizio civile incidentale non contempla le medesime parti di quello penale, si vanificherebbe del tutto la previsione di cui all'alt 6 C.E.D.U.": così memoria, pag. 4; "in sostanza i ricorrenti non avrebbero potuto lamentare l'irragionevole durata, se non all'interno del contesto del procedimento penale in cui erano coinvolti": così memoria, pag.

6) per cui i ricorrenti, imputati nel giudizio penale "presupposto", non siano stati parti del giudizio civile pregiudicante. Evidentemente ben avrebbero potuto i ricorrenti valutare se spiegare o meno intervento nel giudizio civile pregiudicante e domandare, se del caso, in dipendenza dello spiegato intervento„ l'equa riparazione in rapporto all'eventuale irragionevole durata di quel giudizio. In questi termini è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata.

11. A tal riguardo si puntualizza che per nulla rileva la sentenza n. 184/2015 della Corte costituzionale. Con tale sentenza, invero, la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 2° co. quater, della legge n. 89/2001, che la Corte d'Appello di Firenze ebbe a sollevare con riferimento agli artt. 3, 111 e 117, 1° co., Cost. (nella circostanza la Consulta ha precisato che la quaestio legitimitatis era stata prospettata "in un senso indeterminato e inadeguato", segnatamente che "l'eterogeneità delle ipotesi di sospensione previste dai diversi settori processuali dell'ordinamento non è (...) ricondotta a /( 4 .0. unità per mezzo dell'ambigua formula cui il remittente ha ancorato il dubbio di costituzionalità '9.

12. In dipendenza del rigetto del ricorso Elio Cavone, Luca Di Cristofaro e Jacopo Di Cristofaro vanno condannati in solido a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo.

13. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115. P.Q.IM. La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, Elio Cavone, Luca Di Cristofaro e Jacopo Di Cristofaro, a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione H della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2022. Il presidente dott. orenzo Orilia Il Funzi