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Ordinanza — n. 11953/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses taxpayer appeal regarding tax assessment without prior hearing and standing issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11953/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision confirming a lower court ruling. The taxpayer argued for a prior hearing under specific tax laws and questioned their standing after closing their business, but the court found these grounds invalid. The court ruled that the inductive tax assessment was conducted without physical inspections and that the taxpayer had not lost standing regarding the specific tax year in question.

Regesto Legislator

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Art. 41 d.P.R. n. 600/1973; Art. 12, comma 7, 1. n. 212/2000: Inductive tax assessments based on non-physical inspections do not require prior hearings, and standing remains valid for the tax year preceding business closure if the cessation declaration was timely filed.

Parole chiave

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inductive tax assessment prior hearing requirement taxpayer standing business closure declaration fiscal audit procedure procedimento contraddittorio eccezioni processuali opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 41 d.P.R. n. 600/1973
per violazione art. 41 d.P.R. n. 600/1973, art.
Art. 12, comma 7, 1. n. 212/2000
600/1973, art. 12, comma settimo, 1.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Donde l'infondatezza del motivo; che con il secondo motivo si prospetta omessa pronuncia di su di un punto decisivo ex art. 360 n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Donde l'infondatezza del motivo; che con il secondo motivo si prospetta omessa pronuncia di su di un punto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non ave statuito sulla doglianza di carenza di legittimazione a ricevere l'atto impositivo per aver cessato l'attività e chiuso la partita iva l'anno precedente.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 41 d.P.R. n. 600/1973
per violazione art. 41 d.P.R. n. 600/1973, art.

Giurisprudenza citata

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Cass. VI n. 24636/2017
Cass. n. 6219/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22963-2020 proposto da: IERACE ANNA LUCIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato COSIMO ALBANESE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso la sentenza n. 4380/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria — Reggio Calabria che ha confermato la pronuncia della C IP di Reggio Calabria, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di contraddittorio endoprocedimentale; che l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 41 d.P.R. n. 600/1973, art. 12, comma settimo, 1. n.212/2000, nella sostanza protestando che l'accertamento ex art. 41 citato possa essere adottato in assenza di contraddittorio preventivo.

Le garanzie previste dall'art. 12, comma 7, della 1. n. 212 del 2000, operano esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente, sia pure accompagnati da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell'accertato, prescindono dal fatto che l'operazione abbia comportato contestazione di violazioni fiscali (Cass. VI — 5 n. 24636/2017; n. 6219/2018).

Trattandosi di accertamento per mancata esposizione della dichiarazione dei redditi, la ricostruzione induttiva ex art. 41 d.P.R. n. 600/1973 non si è concretata sulla base di accessi nei locali di esercizio dell'attività professionale, bensì ricostruita "a tavolino". Donde l'infondatezza del motivo; che con il secondo motivo si prospetta omessa pronuncia di su di un punto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non ave statuito sulla doglianza di carenza di legittimazione a ricevere l'atto impositivo per aver cessato l'attività e chiuso la partita iva l'anno precedente.

Emerge Ric. 2020 n. 22963 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- dagli atti (pag. 13 ricorso per cassazione) che la contribuente presentava in data 13 agosto 2008 dichiarazione di cessazione attività al 17 luglio 2008; la contestazione erariale oggetto del presente giudizio attiene alla mancata compilazione del modello unico 2009, per esporre i redditi maturati nell'anno 2008, o parte cli esso. Il motivo è dunque infondato; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell'Amministrazione;

PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte derricorrente ~10 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsori~ a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, 11 23 febbraio 2022 Il Presidente Lucio N_POLITANODEPOSITATO I