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Ordinanza — n. 11951/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal as inadmissible due to prior legislative reform of the motivation review article.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11951/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to properly consider constitutional presumptions regarding bank movements and concurrent costs. The Court ruled that both grounds for appeal relied on a version of the relevant procedural article that was already repealed by a 2012 reform, rendering the arguments legally impossible to sustain.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 54 d.l. 22/6/2012 n. 83: Appeals challenging the motivation of administrative acts must be filed under the current valid text of the law; arguments based on repealed legislative versions are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural reform motivation review tax administration legislative repeal prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria documenti bancari onere della prova del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
22931/2018); che, in ogni caso, il fatto di cui all'art. 360 c.p.c., n.
Art. 2697 c.c.
5 deve concretarsi in un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un "fatto" costitutivo, Ric.
Art. 12 c.c.
134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla :luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass.
Art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 360 c.p
22931/2018); che, in ogni caso, il fatto di cui all'art. 360 c.p.c., n.
art. 2697 c.c
5 deve concretarsi in un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 19806/2017
Cass. V, n. 19806/2017, specialmente 54.2; n.
Cass. V, n. 22931/2018
Cass. V, n. 16655/2011
Cass. S.U. 8053/2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9634-2020 proposto da: MARCHIGNOLI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 28, presso lo studio dell'avvocato FLAMINIO PASQUALE MORREALE, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO MARCIANO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4480/18/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 19/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio - Latina che ha confermato la pronuncia della C IP di Frosinone, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di dimostrazione dei movimenti bancari; che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., circa punti decisivi della controversia in ordine a vizi dell'atto impositivo, nella sostanza lamentando non sia stata tenuta in conto la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 che ha espunto la presunzione di maggior ricchezza dei professionisti derivante dai movimenti bancari.

A pag. 3 del ricorso viene riportato che la presunzione è stata operata sui soli versamenti e tale presunzione normativa è esente dalla censura della Consulta, quindi legittimamente utilizzabile dall'Ufficio, sia per l'attività imprenditoriale che professionale (cfr. Cass. V, n. 19806/2017, specialmente 54.2; n. 22931/2018); che, in ogni caso, il fatto di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 deve concretarsi in un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un "fatto" costitutivo, Ric. 2020 n. 09634 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -2- modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso. E di tale fatto deve essere indicata anche la natura "decisiva" ai fini del decidere (Cfr. Cass., Sez. V, n. 16655/2011). Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n.

5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla :luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. S.U. 8053/2014); che essendo proposto secondo la previgente formulazione legislativa, il motivo è inammissibile; che con il secondo motivo si prospetta cesura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per non aver l'Ufficio preso in considerazione i costi concorrenti per la determinazione dei maggiori ricavi accertali, lamentando che la CTR abbia ritenuto infondata la doglianza sul presupposto che avrebbe potuto essere considerata solo laddove l'Ufficio avesse applicato la presunzione legale di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973.

La lettura della sentenza non consente di evincere tale ratio decidendi; che, altresì, il motivo di ricorso è anch'esso proposto secondo la versione previgente della norma, esponendosi all'inammissibilità per le ragioni già sopra esposte relativamente al primo motivo; che, pertanto, il ricorso è inammissibile e tale dev'essere dichiarato; Ric. 2020 n. 09634 sez. MT - ud. 23-02-2022 -3- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.seimila/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso piIè, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, 11 23 febbraio 2022 Il Presidente Lucio NAPOLITANO IJ DEPOSITATO IN CANCELLERIA og