Court allows appeal against suspension of bankruptcy opposition due to pending ordinary lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Fidital Revisione's appeal against the Verona bankruptcy court's decision to suspend the opposition proceedings. The bankruptcy court had suspended the case because Saira Europe filed a separate damages lawsuit in Venice regarding the same audit issues. The court ruled that suspending the bankruptcy opposition to await the ordinary lawsuit violated bankruptcy principles and the exclusive jurisdiction of the bankruptcy judge over creditor claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 295 c.p.c.; Art. 95, 93, 52 co. 2 legge fall.: The bankruptcy judge cannot suspend opposition proceedings pending a separate ordinary lawsuit on identical facts, as the bankruptcy judge must exclusively verify all creditor claims and exceptions within the bankruptcy estate.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 14480-2021 proposto da: FIDITAL REVISIONE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato EDOARDO ANDREOLI; - ricorrente- nonché contro S.AIRA EUROPE SRI. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO CAMPEIS; - resistente - per regolamento di competenza avverso il decreto n. R.G. 4447/2017 del TRIBUNALE di VERONA, depositato il 27/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO PIETRO LAMORGESE; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione di accogliere il ricorso. RILEVATO che il Tribunale di Verona, Sezione fallimentare, con il decreto menzionato in epigrafe, ha disposto, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo di Saira Europe srl, in amministrazione straordinaria, nel quale la Fidital Revisione srl aveva chiesto l'ammissione di un credito vantato a titolo di compensi per l'attività di revisione del bilancio per gli anni 2013 e 2014; che la Saira Europe, opposta nel giudizio, aveva eccepito l'inadempimento della opponente Fidital Revisione e riferito di avere proposto un separato giudizio pendente davanti al Tribunale di Venezia, sezione specializzata delle imprese, per ottenere la condanna della controparte al risarcimento dei danni conseguenti all'inesatto adempimento degli obblighi di revisione su di essa gravanti per legge e per contratto, sulla base di contestazioni sostanzialmente coincidenti con quelle oggetto dell'eccezione di inadempimento avanzate in sede di opposizione allo stato passivo; che, ad avviso del Tribunale di Verona, esiste tra i due giudizi un rapporto di pregiudizialità, stante la necessità di decidere la questione Ric. 2021 n. 14480 sez.
M1 - ud. 03-03-2022 -2- dell'inadempimento con efficacia di giudicato nel giudizio, ritenuto pregiudicante, pendente dinanzi al Tribunale di Venezia; che la Fidital Revisione ha proposto istanza di regolamento di competenza, con il quale ha chiesto di cassare il decreto impugnato e di disporre la prosecuzione del giudizio di opposizione pendente dinanzi al Tribunale di Verona; che la Saira Europe ha presentato memoria, ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, c.p.c., con la quale ha chiesto il rigetto del proposto regolamento; che il Procuratore Generale ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso.
CONSIDERATO che, in fattispecie similare, questa Corte, esaminando un ricorso con il quale si censurava la decisione del giudice fallimentare di non disporre la sospensione del giudizio di opposizione alla stima, sul presupposto che fosse pendente un separato giudizio presso il Tribunale ordinario, sezione specializzata per le imprese, lo ha rigettato, ritenendo che non ricorresse il presupposto «della sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c. (incompatibile con il giudizio di accertamento dei crediti in sede fallimentare), essendo proprio in sede di verifica del passivo che, ai sensi dell'art. 95 legge fall., "il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere" dal creditore a norma dell'art. 93 legge fall., nel rispetto del principio di esclusività del concorso formale sancito dall'art. 52, co. 2, legge fall.» (Cass. n. 10934 del 2021; in senso conforme Cass. n. 2990 del 2020, n. 22280 del 2017); che il ricorso dev'essere accolto, avendo il Tribunale adottato una soluzione incompatibile con i principi che presiedono all'accertamento del passivo fallimentare: ed infatti il giudice delegato deve vagliare sia la Ric. 2021 n. 14480 sez.
M1 - ud. 03-03-2022 -3- domanda restitutoria e risarcitoria, sia quella di risoluzione del contratto che costituisca antecedente logico-giuridico dell'altra domanda, non essendo applicabile in via analogica l'istituto dell'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96, n. 1 e n. 3, legge fai!., né potendosi disporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della causa di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria (Cass. n. 2990 e 2991 del 2020, n. 22280 del 2017); che, di conseguenza, il decreto impugnato è cassato con rinvio al Tribunale di Verona per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per la prosecuzione del giudizio al Tribunale di Verona, cui demanda la liquidazione delle spese relative alla presente fase. Roma, 3 marzo 2022 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERI