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Decreto — n. 11942/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal declaring litigation extinct due to plaintiff's formal waiver under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 11942/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinct via a decree following the plaintiff's formal waiver of the appeal. The plaintiff, representing the applicant, submitted a waiver that met the procedural requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and dismissed the appeal without awarding costs to either party.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A formal waiver by the appellant satisfies statutory requirements for declaring litigation extinct, thereby terminating the proceedings without further adjudication on merits.

Parole chiave

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litigation extinction formal waiver Code of Civil Procedure appeal dismissal procedural termination Corte di Cassazione costs allocation protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

ETO RG 32315/2020 Roma, 1 3 APR sul ricorso proposto da: 2022 CISSE ANSOUMANE, rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariagrazia Stigliano, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: decreto del Tribunale di Bari reso all'esito del procedimento N.R.G. 1050/2019 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Coordinatore Pres Giaci t B' gni k DF.70SITAT0 IN CANCELLERIA 1 3 APR 2022 CAN