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Decreto — n. 11938/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal, declaring the lawsuit extinguished under procedural rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 11938/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Archimede Immobiliare SRL, voluntarily relinquished the right to contest the appellate court's judgment against Banco BPM SPA. Consequently, the court ruled that no further proceedings or cost allocation were necessary, effectively terminating the case.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for further adjudication on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure voluntary relinquishment judicial dismissal condono delle spese procedurali abbandono del procedimento anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

ETO RG 18276/2020 Roma ' 1 3 APR 2022 sul ricorso proposto da: C39-0L_ JUSS2 ARCHIMEDE IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giovanni Perlasca, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: BANCO BPM SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Achille Saletti, giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 746/2020 pubblicata in data 9 settembre 2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, . 4 3 APR 2022 ______________ I