Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 11933/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal and declares case extinguished due to plaintiff's withdrawal meeting CPC requirements.

Numero d'incarto Decreto — n. 11933/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal, which satisfied the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. The defendant argued for costs, but the court noted the absence of any defensive activity by the opposing party. Consequently, the judgment was issued as a decree without provisions for litigation expenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.; Withdrawal by the plaintiff extinguishes the proceedings if formal requirements are met, and costs are not awarded when the opposing party shows no defensive activity.

Parole chiave

Generato dall'IA
civil procedure withdrawal extinction of proceedings Code of Civil Procedure litigation costs allocation defensive activity absence court decree ruling Italian jurisprudence rinuncia alle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
19 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

19 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Coordinatore Gialto ogni DEPOSITATO IN,CANCELLERIA .i APR 2022 ILCAN