Cassation court declares appeal inadmissible due to preclusion of double conformity and legislative changes on motivation control.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the claimant's argument regarding insufficient motivation was precluded by the doctrine of double conformity. The lower courts had dismissed the claim for lack of standing because the professional mandate was allegedly granted to a third party rather than the claimant. The Court held that since the appeal was filed before the 2012 legislative reform, the strict preclusion rules applied, barring the review of motivation sufficiency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348 ter comma 5 c.p.c.; Art. 54 D.L. 83/2012: The doctrine of double conformity precludes the examination of the sufficiency of motivation in appeals filed prior to the legislative reform of September 2012.
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seguente ORDINANZA sul ricorso RG 2438-2022 proposto da: DERVISO GIUSEPPE rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE SARRACINO; - Ricorrente - contro IANNUZZI ALFONSO rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO MARTOSCIA; - Controricorrente — contro MASSA MICHELE rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELA CARRO e domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. GAETANO GUTTEREZ - Controricorrente - avverso la sentenza/l'ordinanza della CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/11/2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14/01/2022, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da Dervisio Giuseppe, innanzi al Tribunale di Napoli, con la quale chiese la condanna di Iannuzzi Alfonso al pagamento dei compensi per le prestazioni professionali svolte in suo favore, consistenti nello svolgimento di pratiche edilizie; - Iannuzzi Alfonso si costituì in giudizio e dedusse di non aver intrattenuto alcun rapporto con il Dervisio ma di aver conferito l'incarico all'ing.
Massa Michele, di cui chiese la chiamata in causa; - si costituì il Massa, il quale confermò di aver ricevuto l'incarico dallo Iannuzzi e di essersi avvalso della collaborazione del Dervisio, suo collaboratore di studio. - Il Tribunale di Napoli rigettò la domanda per carenza di legittimazione attiva del Dervisio, che non aveva provato l'esistenza di un rapporto di mandato con lo Iannuzzi in quanto l'incarico professionale era stato conferito al Massa. la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 20.11.2020, rigettò l'appello proposto dal Dervisio sulla base delle medesime argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado; rilevò, infatti, che le prestazioni erano state svolte dal Dervisio in esecuzione del rapporto di collaborazione intercorrente con il Massa e non per incarico ricevuto dallo Inannuzzi; - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Con l'unico motivo di ricorso, si deduce l'omessa ed insufficiente motivazione sulla mancata prova della legittimazione ad agire per l'esecuzione di un incarico professionale conferitogli dal convenuto principale. Il motivo è inammissibile. Va preliminarmente evidenziato che la deduzione del vizio motivazione è preclusa dall'esistenza di una "doppia conforme", ai sensi dell'art.348 ter comma V c.p.c. in quanto il giudizio d'appello è stato introdotto in data antecedente all'11.9.2012. L'art. 54 del D.L. 83/2012 convertito nella L.134/2012, prevede l'applicabilità della normativa ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall'11.9.2012.
Inoltre, le censure svolte presuppongono come ancora esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l'omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo - alla stregua della detta novella legislativa - esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014)»;
Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge con distrazione in favore degli Avvocati Martoscia Gaetano e Carro Daniela.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 14 gennaio 2022.