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Ordinanza — n. 11886/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming factual error regarding mafia affiliation in victim compensation case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11886/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting Giuseppina Cianchino's claim that the lower court erred factually regarding her husband's mafia ties. The court determined that the Supreme Court's 2019 decision did not address the specific issue of estrangement from criminal environments but rather the correct interpretation of the applicable law. Consequently, the court ruled that Cianchino's argument targeted a matter outside the original judgment's scope, leading to the dismissal of her request for revocation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the ground of review concerns a factual circumstance that was not the subject of the lower court's decision, as the court's ruling pertains to the correct interpretation and application of the law rather than a false perception of facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual error claim mafia victim compensation ratio decidendi scope Cassazione Roma assistenza sociale retroattiva ricongiungimento familiare inverso revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10825-2020 proposto da: CIANCHINO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA, 10, presso lo studio dell'avvocato MATTEO MEGNA, rappresentata e difesa dall'avvocato DAVIDE BRUNO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore e il COMITATO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 10825/2020 avverso la sentenza n. 28820/2019 della CORTE SUPREMA DI Numero sezionale 2946/2022Numero di raccolta generale 11886/2022 CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/11/2019; Data pubblicazione 12/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.-Giuseppina Cianchino, con precedente ricorso, ha agìto nei confronti del Ministero dell'Interno per ottenere il risarcimento o l’indennizzo che la legge prevede a favore delle vittime della mafia, e che è a carico dello specifico Fondo di Solidarietà gestito per l'appunto dal Ministero. Ottenuta ragione in primo grado, e persa poi la causa in appello, la Gianchino ha fatto ricorso per Cassazione, ottenendo definitivo rigetto della sua pretesa. 2.-La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza 28820 del 2019, ha ritenuto applicabile al caso della Cianchino la normativa sopravvenuta, vale a dire la legge numero 122 del 2016, che ha previsto tra i requisiti soggettivi per ottenere il beneficio la necessità che il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti delinquenziali o che comunque al momento del fatto se ne sia definitivamente dissociato. 3.-La Cianchino ritiene che questa decisione della Corte di Cassazione sia viziata da errore di fatto, in quanto avrebbe data per scontata la affiliazione mafiosa del marito, vittima di omicidio di mafia, incorrendo in un errore di percezione, laddove invece tale affiliazione doveva ritenersi esclusa. 4.- La ricorrente pertanto agisce con un motivo di ricorso al fine di ottenere la revocazione, per errore di fatto, di tale sentenza.

Si è costituito il Ministero dell’ Interno che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 5.- Il ricorso è inammissibile. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 10825/2020 Il ricorso non intercetta la ratio decidendi, la quale non verte sulla Numero sezionale 2946/2022Numero di raccolta generale 11886/2022 questione dell’estraneità o meno del soggetto all’ambiente mafioso, Data pubblicazione 12/04/2022 ma sull’interpretazione ed applicazione della norma da parte del giudice del merito, che la Corte ha reputato corrette.

La censura pone pertanto una questione rimasta estranea alla statuizione e denuncia un errore relativo ad una circostanza che non ha costituito oggetto della decisione e rispetto alla quale non è quindi configurabile una falsa percezione emergente dalla motivazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 5500,00 euro, oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 17 marzo 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a