Italian Court dismisses appeal as jurisdictional issue resolved by appellate court's correction of clerical error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying jurisdictional objection was rendered moot by a subsequent correction of a clerical error. The appellants argued that the appellate court's correction violated procedural rules regarding contradiction and notification, yet the Court found no remaining interest in the dispute. Consequently, the appeal was rejected as the question of jurisdiction no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: A correction of a clerical error in a Supreme Court order regarding the designation of a court of appeal renders a subsequent appeal on jurisdiction inadmissible due to the disappearance of the legal interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 11789-2021 proposto da: TODINI GIAMPAOLO, STERBINI ANDREA, rappresentati e difesi dall'avv. Piero Peppucci; - ricorrenti- contro BRIZIOLI SILVANO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Chiucchiolo; - controricorrente- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 603/2018 della Corte d'appello di Perugia, depositata il 05/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/02/2022 dal consigliere relatore. Giuseppe Tedesco; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott.
Stanislao De Matteis, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 11789/2021 Numero sezionale 1571/2022 Numero di raccolta generale 11876/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il presente regolamento di competenza, proposto da Todini Giampaolo e Sterbini Andrea, trae origine dalla sentenza di questa Corte di cassazione n. 6552 del 2018, con la quale è stata cassata con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 5 del 2013, resa nel contraddittorio di Brizioli Silvano.
Riassunto il giudizio dal Brizioli dinanzi alla Corte d’appello di Perugia, il Todini e lo Sterbini hanno eccepito l’incompetenza del giudice adito, in quanto la Suprema Corte, nel cassare la sentenza, aveva disposto il rinvio della causa dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, e ciò sia in parte motiva, sia nel dispositivo. La Corte d’appello di Perugia, richiamato il principio che l’indicazione operata dalla Suprema Corte aveva carattere vincolante, rilevava tuttavia che nel caso in esame quella indicazione costituiva un evidente ipotesi di errore materiale; quindi, rimetteva la causa sul ruolo con ordinanza, al fine di consentire alla parte interessata di promuovere, dinanzi al giudice di legittimità, il procedimento di correzione dell’errore materiale.
Il procedimento di correzione è stato avviato ed è stato definito con ordinanza n. 32672 del 2021, con la correzione della sentenza, nella parte relativa all’indicazione del giudice di rinvio. Le parole “ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro” sono state sostituite con le parole “ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia”. In considerazione di tale sviluppo della vicenda, il Collegio ritiene di fare proprie le considerazioni del Procuratore Generale, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse”.
Il ricorrente con la memoria ha dissentito da tale conclusione, perché il provvedimento di correzione sarebbe stato assunto in modo irrituale, sia in ordine al rito seguito, che avrebbe dovuto essere il procedimento in camera di consiglio disciplinato dai commi 1 e 2 dell’art. 380-bis c.p.c., sia, soprattutto, F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 11789/2021 Numero sezionale 1571/2022 Numero di raccolta generale 11876/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 perché definito in violazione del contraddittorio, a causa della mancata notificazione del ricorso, previsto a pena di inammissibilità del medesimo. Ciò posto, preannunziando la propria intenzione di richiedere la revocazione del provvedimento di correzione, essendo ancora pendenti i termini, ha chiesto sospendersi il presente procedimento fino alla definizione del giudizio di revocazione.
Tale richiesta non può avere seguito, dovendosi prendere atto che, a seguito della correzione, in questo momento non sussiste la questione di competenza sollevato con il regolamento. Si debbono condividere inoltre i rilievi del Procuratore generale sul difetto di interesse del ricorrente a coltivare la questione. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. In relazione all’iter del procedimento sussistono giusti motivi compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2022. Il Presidente (dott. Luigi Giovanni Lombardo) F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r