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Ordinanza — n. 11870/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax authority appeal for lack of specific facts regarding invoice evidence and burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11870/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible due to a lack of specific facts and insufficient detail in the arguments. The authority challenged a lower court's decision that rejected tax exemptions for certain operations, arguing the burden of proof was incorrectly placed on the taxpayers. The court rejected these claims because the appeal failed to provide concrete details about the missing invoices or specific errors in the evidentiary distribution.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. n. 3; Art. 115 c.p.c.; Art. 21 d.P.R. 633/1972: Appeals must be self-sufficient and specific; generic complaints about missing documents or burden of proof without concrete factual allegations render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility burden of proof allocation specificity requirement invoice evidence missing tax exemption regime procedural defect Cassazione Roma indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c. n. 3
Considerato che: il primo motivo denuncia Verror in procedendo e la nullità della sentenza ex art. 360 c.
Art. 115 c.p.c.
per violazione dell'art. 115 c.pc.
Art. 21 d.P.R. 633/1972
633 del 1972 e dell'art. 21 del d.P.R.
Art. 8-bis d.P.R. 633/1972
dell'art. 8-bis del d.P.R.
Art. 2697 c.c.
633 del 1972 in relazione all'art. 2697 c.c. per avere la CTR addossato erroneamente l'onere della prova in ordine alla insussistenza dei requisiti del regime d'esenzione da imposizione; - il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione e art.
art. 380-bis c.p
art. 2697 c.c
633 del 1972 in relazione all'art. 2697 c.c per avere la CTR falsamente applicato il principio di non contestazione; - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione e art.

Giurisprudenza citata

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Cons. Est. Roberto Succio
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 11982/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - ricorrente - Contro FERRARO FABIO e SCHININA' ANGELO quali ex soci della società BFS Lavorazione Inoza di Ferraro F. & Schininà s.n.c., cancellata da registro imprese, rappresentati e difesi giusta delega in atti dall'avv.

Giuseppe Lanza (PEC: qiuseppe.lanza@avvraqusa.legalmail.it ) controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, i il i 20 I sez. staccata di Catania n. 6381/05/19 depositata in data 8," udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio Rilevato che: - i contribuenti ricorrevano avvero tre avvisi di accertamento per IVA relativa ai periodi d'imposta dal 2010 al 2013, dovuta a fronte del mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio di operazioni ritenute non imponibili ex art. 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l'Agenzia delle Entrate; - con la sentenza impugnata la CTR confermava la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte l'Amministrazione Finanziaria con atto affidato a tre motivi; i contribuenti resistono con controricorso; - la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.;

Considerato che: il primo motivo denuncia Verror in procedendo e la nullità della sentenza ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.pc. in combinato disposto con gli artt. 1 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992, nonchè contestuale violazione e falsa applicazione ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 2697 c.c per avere la CTR falsamente applicato il principio di non contestazione; - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione e art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. dell'art. 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 2697 c.c. per avere la CTR addossato erroneamente l'onere della prova in ordine alla insussistenza dei requisiti del regime d'esenzione da imposizione; - il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione e art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. dell'art. 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la CTR violato tal previsione normativa; - tutti i motivi risultano inammissibili per difetto di autosufficienza, in quanto privi in particolare di specificità segnatamente - avuto riguardo anche alla precisazione contenuta nel penultimo Cons. Est.

Roberto Succio - 2 capoverso del terzo motivo di ricorso - con riferimento alla mancata trascrizione e/o allegazione delle fatture delle quali si lamenta la genericità, in relazione all'art. 21 del d.P.R. 633/1972, onde farne discendere le conclusioni riguardo al denunciato errato riparto dell'onere della prova sull'esenzione che si assume spettante; - conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile; - non sussistono i presupposti processuali per il c.d. "raddoppio" del contributo unificato, in quanto parte ricorrente è l'Amministrazione Finanziaria; p.q.m. - dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in euro oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022. Il Presidente Lucio ,Napolitano DEPOS!TATO IN CANCELLERIA 11 2