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Ordinanza — n. 11825/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and missing appeal content.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11825/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax appeal filed by Immobiliare Pollenza 2005 inadmissible on two grounds. The first ground was rejected because it failed to address the specific legal issue regarding the notification of the cadastral variation act, while the second ground was dismissed for lacking sufficient specificity and not matching the required legal archetype for an omission of reasoning claim. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and the unified contribution.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 138 c.p.c.: The appeal must be self-sufficient and specific; if it fails to clearly state the grounds or does not match the legal archetype of the alleged defect, it is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity omission of reasoning tax procedure cadastral variation self-sufficiency requirement Cassazione ordinanza azione di rettifica

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE - con il primo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 138 c.p.c.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
24974/16/2016 della Commissione Tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso della società contribuente avverso avviso di rettifica ICI per l'anno 2011; - Roma Capitale (già Comune di Roma) resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002
art. 380 bis cod. proc. civ
24974/16/2016 della Commissione Tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso della società contribuente avverso avviso di rettifica ICI per l'anno 2011; - Roma Capitale (già Comune di Roma) resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7825 del 2006
Cass. n. 12688 del 2006
Cass. n. 14784 del 2015
Cass. n. 14784 del 2015; Sez.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017
Cass. sez. 1, 24/09/2018, n. 22478
Cass. sez. 1, 24/09/2018, n. 22478, Rv.
Cass. sez. 2, 07/05/2018, n. 10862
650919-01; Cass. sez. 2, 07/05/2018, n. 10862, Rv.
Cass. sez. 3, 31/08/2015, n. 636872-01
648018-01, nonché la precedente Cass. sez. 3, 31/08/2015, n. 636872-01, già, sul punto, conforme ad altre); -in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; -le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31453 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Immobiliare Pollenza 2005 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to Valeria Marsano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, alla Via Barnaba Tortolini 29; -ricorrente - Contro Roma Capitale (già Comune di Roma) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv.to Umberto Garofoli, elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma Via del Tempio di Giove n. 21; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria del Lazio n. 1812/08/18, depositata in data 22 marzo 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - Immobiliare Pollenza 2005 s.r.I., in persona del legale rappresentante p.t., propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l'appello proposto nei confronti del Comune di Roma, in persona del sindaco pro tempore, avverso la sentenza n. 24974/16/2016 della Commissione Tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso della società contribuente avverso avviso di rettifica ICI per l'anno 2011; - Roma Capitale (già Comune di Roma) resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE - con il primo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 53 D. Lgs. n. 546/1992, 342 e 113 c.p.c., nonché 74 I. n. 342/2000 per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso di rettifica ICI anche se in mancanza di notifica alla contribuente dell'atto di variazione catastale, quale elemento essenziale e costitutivo per l'efficacia dell'atto impositivo; - il motivo si profila inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi avendo la CTR- nel ritenere inammissibile la censura mossa dalla contribuente /V\ di irregolarità della notifica dell'atto di variazione catastale per difetto di specificità e per mancata autonoma impugnativa dello stesso quale atto presupposto - fatto proprio, confermandolo, l'accertamento, in punto di fatto, operato dal giudice di primo grado circa l'attestazione nella certificazione catastale della avvenuta notifica in data 19.11.2007 della nuova rendita catastale conseguente alla presentazione in data 29.11.2006 della DOCFA da parte della contribuente; -con il secondo motivo, Immobiliare Pollenza 2005 s.r.l. denuncia omessa, contraddittoria, insufficiente e illogica motivazione della sentenza impugnata per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di censura con il quale era stata lamentata la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; -in primo luogo, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità in quanto, in mancanza della trascrizione nel ricorso o della allegazione ad esso, del contenuto, per le parti rilevanti, dell'atto di appello in ordine alla dedotta censura di carenza motivazionale dell'atto impositivo, non è dato a questa Corte verificare la riproposizione della stessa in sede di gravame al fine di ritenerla compresa nel thema decidendum avanti al giudice di secondo grado; invero, il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (ex multis, Cass. n. 7825 e n. 12688 del 2006;

Cass. n. 14784 del 2015; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017); - peraltro, il mezzo utilizzato rubricato in termini non è consono alla censura proposta con la quale si denuncia in sostanza l'omessa pronuncia da parte della CTR in ordine ai dedotti motivi di appello principale; invero, detta doglianza avrebbe dovuto essere formulata quale vizio di omessa pronuncia e non risponde quindi all'archetipo del vizio denunciato (per l'inammissibilità del motivo non rispondente, nella sostanza, all'archetipo della censura 3Akr\ denunciata, ex plurimis, 2019, n. 26358;

Cass. sez. 1, 24/09/2018, n. 22478, Rv. 650919-01; Cass. sez. 2, 07/05/2018, n. 10862, Rv. 648018-01, nonché la precedente Cass. sez. 3, 31/08/2015, n. 636872-01, già, sul punto, conforme ad altre); -in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; -le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 5.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 22 marzo 2022 Il { 'Presidente ; , ,-, N ,,--- , D 057FATO IN CANCELLER