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Ordinanza — n. 11824/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on apparent motivation but allows violation claim regarding bank transfers as professional income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11824/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the first ground alleging apparent lack of motivation because the lower court explicitly stated the taxpayer failed to provide proof. However, the Court accepted the second ground claiming a violation of the tax code regarding the equivalence of bank withdrawals and deposits for professionals. Consequently, the appealed judgment was annulled and remanded to the Regional Tax Commission for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 32, comma 1, n. 2 D.P.R. n. 600/1973: While a judgment is void for apparent lack of motivation if reasoning is insufficient, a separate violation claim regarding the tax treatment of bank movements for professionals may be independently admissible and lead to annulment.

Parole chiave

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apparent motivation tax code violation bank transfers professional income annulment of judgment remand to lower court tax administration onere della prova del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 32, comma 1, n. 2 D.P.R. n. 600/1973
La gravata sentenza sul punto afferma "Nel caso di specie si ritiene che il contribuente questa prova non l'abbia fornita"; che, con il secondo motivo si profila violazione art. 32, primo coma, n.
Corte Costituzionale n. 228/2014
sull'equiparazione fra versamenti e prelevamenti anche con riguardo ai professionisti, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014; che il motivo resta assorbito dal precedente.

Giurisprudenza citata

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Cass. VI-5, n. 9105/2017
Cass. S.U., n. 8053/2014
Cass. VI-5, n. 5209/2018
Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009
23-02-2022 -2- In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art.
Cass. V, n. 24313/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22965-2020 proposto da: STANCO FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA, "VIA PROPERZIO 5, presso lo studio legale CICALA RICCIONI & PARTNERS, rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati ALESSANDRO RICCIONI, CARLO CICALA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente- , avverso la sentenza n. 6726/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha riformato la pronuncia della CI P di Roma, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di movimentazione bancaria e principio della libertà della prova; che l'Agenzia delle entrate si è riservata di intervenire in udienza; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c. per non aver la CTR esplicitato in base a quali argomenti o ragioni il contribuente non avrebbe fornito la prova che i versamenti operati in conto corrente e non annotati fossero estranei all'attività professionale e non costituissero compensi occulti.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). Ric. 2020 n. 22965 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr., recentemente, Cass V, n. 24313/2018).

La gravata sentenza sul punto afferma "Nel caso di specie si ritiene che il contribuente questa prova non l'abbia fornita"; che, con il secondo motivo si profila violazione art. 32, primo coma, n. 2 d.P.R. n. 600/1973 ex art. 360 n. 3 c.p.c. sull'equiparazione fra versamenti e prelevamenti anche con riguardo ai professionisti, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014; che il motivo resta assorbito dal precedente. che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, 11 23 febbraio 2022 Il Presidente Ludo NAPOLITANO r DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 1.2_AP.E1 _102 IL CACiELLIER ES IL CANCELLIERE E Vincenzo Pio ;1,1 assimi