Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding false application of civil code provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Donofrio brothers against the Florence Court of Appeal's decision. The appellants argued for a different factual reconstruction based on documentary evidence, but the court found their arguments did not constitute a valid claim of false application of law under Article 2729 of the Civil Code. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible because it merely proposed alternative inferences rather than demonstrating a specific legal error in the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2729, comma 1, c.c.; Art. 360, n. 5, c.p.c.: The appeal is inadmissible if it merely proposes different probabilistic inferences or alternative factual reconstructions without demonstrating a specific false application of law or omission of a decisive fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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, rt k iS ORDINANZA sul ricorso 3633-2021 proposto da: DONOFRIO PIERINO E DONOFRIO JURI, rappresentati e difesi dall'Avvocato IVAN BECHINI per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro IMMOBILIARE IL CASTELLO SOCIETÀ SEMPLICE DI MANNELLI ELISABETTA & C., rappresentata e difesa dall'Avvocato GRAZIA MARIA MUSACCHIO per procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2418/2020 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, depositata 1'1/7/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha, per quanto ancora interessa, rigettato l'appello che Pierino Donofrio, quale titolare dell'impresa individuale Edilsid, e luri Donofrio, quale titolare dell'impresa individuale Edildream, avevano proposto nei confronti della sentenza che aveva solo in parte accolto la domanda con la quale gli stessi avevano chiesto la condanna della s.s. Immobiliare n Castello di Mannelli Elisabetta & C. al pagamento del residuo corrispettivo per i lavori da loro eseguiti nel Castello di Calenzano. 1.2.
La corte, in particolare, dopo aver rilevato, in fatto, alla luce della documentazione prodotta in giudizio dall'appellata, che: - gli appellanti avevano predisposto cinque stati di avanzamento dei lavori (che indicano il Castello di Calenzano quale luogo di destinazione di trasporto dei materiali e di esecuzione dei lavori); - in corrispondenza di tali stati di avanzamento erano state emesse (evidentemente per accordo tra le parti) da Edilsid e nei confronti della Donatello s.p.a. fatture che trovano corrispondenza sia nelle date che negli importi; - a ciascuna fattura aveva fatto seguito un assegno tratto dalla Donatello s.p.a., del quale non era contestato l'avvenuto incasso, e l'attestazione di ricezione sottoscritta da Pierino Donofrio in calce alla relativa fotocopia; - le fatture facevano riferimento a lavori extracapitolato svolti a Prato, via dei Confini, essendo, tuttavia, evidente che la coincidenza di somme e tempi con gli stati di avanzamento dei lavori costituisse "forte indizio" che il tutto si riferisse ai lavori svolti presso il Castello di Calenzano; - in calce al conteggio del 5/4/2009 dei lavori riguardanti via dei Confini vi era la testuale dizione, sottoscritta da Pierino Donofrio, "Pagato tutto, da rivedere C 14.000/00, e lavoro ultimo Castello di C 3.514/00"; - l'importo finale di C. 3.514,00 trova, infine, corrispondenza nel consuntivo finale su carta intestata di Edilsid ed intitolato "Castello Calenzano per conto e ordine del sig.
Francesco Generoso", che è il legale rappresentante della Donatello s.p.a.; ha ritenuto che era stato dimostrato in giudizio che il corrispettivo per i lavori in questione era stato saldato dalla Donatello s.p.a. e che, pertanto, l'appello proposto era infondato. Ric. 2021 n. 3633 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 2.1. Pierino Donofrio e Juri Donofrio, con ricorso notificato il 29/1/2021, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. 2.2. La s.s. Immobiliare Il Castello di Mannelli Elisabetta & C. ha resistito con controricorso e depositato memoria in cui ha chiesto la condanna dei ricorrenti a norma dell'art. 96 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Con l'unico motivo articolato, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che i lavori dagli stessi eseguiti per conto della società appellata presso il Castello di Calenzano erano stati pressoché integralmente pagati, traendone la prova, attraverso un ragionamento di tipo presuntivo, dai documenti prodotti in giudizio dalla committente, e cioè i cinque stati di avanzamento lavori, le cinque fatture emesse dalla Edilsid nei confronti della Donatello s.p.a. e i cinque assegni intestati alla Edilsid ed emessi dalla Donatello s.p.a., omettendo, tuttavia, di considerare che, in realtà, gli elementi presuntivi tratti dai predetti documenti per desumere il pagamento dei lavori oggetto di causa, salvo per il residuo debito di C. 3.514,00, non rispondono ai requisiti della gravità, precisione e concordanza richiesti a tal fine dall'art.2729 c.c.. 3.2.
La corte d'appello, infatti, hanno osservato i ricorrenti, ha ritenuto che la mera corrispondenza tra gli importi e le date indicati in dette fatture e quelli presenti negli stati di avanzamento dei lavori, recanti però un espresso riferimento al Castello di Calenzano, costituisse un forte indizio che il tutto si riferisse ai lavori eseguiti presso il Castello di Calenzano, omettendo, tuttavia, di considerare il fatto che: - le fatture Ric. 2021 n. 3633 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 facevano espresso riferimento ai lavori extra svolti presso il cantiere di Prato, via dei Confini, e, dunque, non a quelli eseguiti presso il Castello di Calenzano; - le fatture erano state emesse nei confronti di un soggetto diverso da quello che aveva commissionato i lavori, e cioè la Donatello s.p.a. e non la Immobiliare II Castello; - gli assegni erano stati emessi dalla Donatello s.p.a.. 3.3.
Nessuno dei documenti utilizzati dalla corte, pertanto, hanno osservato i ricorrenti, risulta, in realtà, idoneo ad attribuire certezza al fatto, ignoto e da provare, costituito dal pagamento dei lavori del Castello di Calenzano, trattandosi, piuttosto, di una semplice supposizione fondata su fatti del tutto incerti e dedotta in via di semplice ipotesi. 3.4. Anche gli altri elementi posti dalla corte a supporto del proprio ragionamento, vale a dire la dicitura "Pagato tutto, da rivedere C 14.000/00, e lavoro ultimo Castello di C 3.514/00" posta in calce al conteggio del 5/4/2009, non sono, del resto, idonei, hanno aggiunto i ricorrenti, al pari del "consuntivo finale", a fondare una prova presuntiva che risponda ai requisiti posti dalle norme indicate, non avendo considerato che, in realtà, i ricorrenti avevano stipulato due contratti, uno con la Donatello s.p.a. per il cantiere di Prato via dei Confini, e l'altro (per il quale non è stata data prova dell'avvenuto pagamento) con la Immobiliare n Castello presso il cantiere del Castello di Calenzano, e che i documenti esaminati dalla corte d'appello fanno esclusivo riferimento ai lavori di Calenzano. 4.1.
Il motivo è inammissibile in quanto non risulta articolato, nei vari punti in cui sono evocati gli atti e i documenti utilizzati dalla corte d'appello, in modo idoneo ad evidenziare il vizio di violazione dell'art. 2727 c.c. Ric. 2021 n. 3633 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 4.2. In effetti, come questa Corte ha condivisibilmente più volte affermato, la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all'art. 2729 c.c. si può prospettare (Cass. n. 17535 del 2008; più di recente: Cass. n. 19485 del 2017; Cass.
SU n. 1785 del 2018) sotto i seguenti aspetti:
a) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell'art. 2729 c.c., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma; bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell'art. 2729 c.c. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza. 4.3.
Con riferimento a tale secondo profilo, si rileva che, com'è noto, la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient'altro - almeno secondo l'opinione preferibile - che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile, invece, l'idea che vorrebbe sotteso alla "gravità" che l'inferenza presuntiva sia "certa").
La precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca Ric. 2021 n. 3633 - Sez. 2-6 - CC dei 17 febbraio 2022 alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti. La concordanza esprime - almeno secondo l'opinione preferibile - un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione "non falsa" dell'art. 2729 c.c.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l'idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi. 4.4.
Ora, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz'altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell'art. 360 n. 3 c.p.c. e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art.2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. 4.5.
Questa Corte può essere, pertanto, investita, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè un'inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza. Ric. 2021 n. 3633 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 4.6. In base alle considerazioni svolte, la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, comma 1°, c.c., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.
Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l'evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei pa radig mi. 4.7. Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729 cit. (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali).
Ric. 2021 n. 3633 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 4.8. In questi casi, la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. (falsa applicazione dell'art. 2729, comma 10, c.c.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti. 4.9. Ed è, invece, noto come le Sezioni Unite (Cass.
SU n. 8053 del 2014) hanno avuto modo di precisare che il nuovo n. 5 dell'art. 360 c.p.c. consente solo di denunciare che il giudice di merito ha omesso l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini -- della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto veng indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria. 4.10. Nel caso in esame, il motivo articolato dai ricorrenti, per come illustrato, non prospetta la falsa applicazione dell'art. 2729, comma 1°, c.c., nei termini su indicati, ma si risolve, in sostanza, o nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse sulla base della evocazione di emergenze istruttorie o nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones facti ripercorse in relazione agli oggetti dei vari documenti sopra ricordati.
Ne consegue che il motivo non presenta le caratteristiche della denuncia di un vizio di falsa applicazione dell'art. 2729 cit. e nemmeno quelle di un motivo riconducibile al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. ed è, come tale, inammissibile.
5. Il ricorso dev'essere, pertanto, rigettato. Ric. 2021 n. 3633 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.j,),p...1-; Y - 7. Non sussistono, per contro, i presupposti per la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
8. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 4.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civ