Court rules franchise contract governs jurisdiction over unpaid goods dispute, dismissing defendant's venue objection based on sublease.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Saggese SpA's appeal against the Nola Tribunal's decision transferring jurisdiction to Tivoli. The defendant argued venue should be Tivoli based on a sublease of the business, while the plaintiff contended the dispute arose solely from the franchise agreement regarding unpaid goods. The court ruled that since the creditor's claim was exclusively based on the franchise contract, the sublease was irrelevant, and jurisdiction remained with the plaintiff's domicile in Nola.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28, 29, 360 co. 1 n. 3, 447 bis c.p.c.; The court holds that when a creditor's claim arises exclusively from a franchise contract, the existence of a separate sublease agreement does not alter territorial jurisdiction, which remains with the plaintiff's domicile.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 19103-2021 proposto da: SAGGESE SPA 08339081211, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI IPPOLITO ed elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE N.2, presso lo studio dell'avvocato UGO PRIMICERJ, pec: avvocatoippolito@pec.it - ricorrente - contro PICCA ANTONIO 13435741007, in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO PALMIERI, ed elettivamente clomiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA, VIA ALBERICO II n. 4 Pec: stefanopalmieri@ordineavvocatiroma.org - resistente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1152/2021 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANNA MOSCARINI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ANNA MARIA SOLDI che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il presente regolamento. Considerato che: Antonio Picca, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nola con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore della società Saggese SpA, con la quale il Picca aveva stipulato un contratto di franchising, della somma di € 21.767,34 a titolo di pagamento di merci rimaste in suo possesso all'esito della risoluzione del contratto.
L'opponente, dedotta la sussistenza tra le parti di un contratto di affitto di azienda avente ad oggetto la vendita di articoli di abbigliamento preso il Centro Commerciale Tiburtino Roma e di un contratto di franchising, eccepì in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Noia, in favore del Tribunale di Tivoli ex art. 447 bis c.p.c. in ragione della inderogabilità del foro del locus rei sitae. La Saggese SpA si costituì chiedendo la conferma della competenza del Tribunale di Noia sul presupposto che l'azione monitoria fosse stata proposta al fine di ottenere il pagamento di merce fornita e non pagata in seno al contratto di franchising, non essendo stata azionata invece alcuna domanda in ordine al separato contratto di subaffitto di ramo d'azienda.Il Tribunale di Noia accolse l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Tivoli valorizzando unicamente il luogo dove aveva sede l'immobile e dunque affermando l'inderogabilità del "locus rei sitae".
Pur rilevando l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di affitto di azienda e quello di franchising escluse che i due contratti si fossero fusi in un unico contratto complesso ed ha ritenuto che, ai fini della competenza territoriale, dovesse aversi riguardo esclusivamente al contratto di affitto d'azienda. Avverso detta sentenza la Saggese ha proposto ricorso per regolamento di competenza formulando due motivi: il primo - violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - con cui censura la decisione per aver omesso di considerare che la pretesa creditoria aveva ad oggetto esclusivo il recupero di somme dovutele in forza del contratto di franchising, sicchè la competenza territoriale, trattandosi di obbligazione portabile, era quella della sede della creditrice, e cioè Noia; con il secondo motivo - violazione e falsa applicazione dell'art.20 e 447 bis c.p.c. - pure contesta la competenza del Tribunale di Tivoli facendo leva sull'afferenza del petitum e della causa petendi esclusivamente al contratto di franchising.
Antonio Picca ha depositato memoria contrastando le tesi della ricorrente. Ritenuto che: Il P.G. nelle sue conclusioni ritiene il regolamento di competenza ammissibile e fondato in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo era conseguente al mancato pagamento di merci e quindi, essendo la causa petendi esclusivamente limitata all'esecuzione del contratto di franchising, la competenza era quella del Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo in virtù della clausola convenzionale esclusiva inserita nel contratto di franchising. Alcun rilievo avrebbe dovuto attribuirsi alla interferenza del contratto di affitto di azienda e, comunque, anche a voler valorizzare il collegamento negoziale, il contratto di franchising avrebbe dovuto essere considerato prevalente su quello di affitto d'azienda, essendo quest'ultimo funzionale all'esecuzione del franchising.
Il Collegio aderisce alle conclusioni del P.G. dal momento che la pretesa creditoria azionata dalla Saggese aveva ad oggetto esclusivo il recupero di somme dovutele, in forza del contratto di franchising, per merce trattenuta illegittimamente dalla ditta Picca Antonio e non pagata. Alcun rilievo può quindi avere la contemporanea esistenza tra le parti di un contratto di subaffitto di ramo d'azienda perché estraneo alla pretesa creditoria azionata e non collegato al contratto di affiliazione. Il rapporto di cui al decreto ingiuntivo era da inquadrare esclusivamente nel rapporto di debito-credito sorgente da una relazione commerciale ed economica relativa ad obbligazioni del tutto estranee al contratto di subaffitto di ramo d'azienda.
Il ricorso pertanto è accolto;va dichiarata la competenza del Tribunale di Noia e la parte resistente va condannata alle spese, liquidate in C 2.200.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Noia e condanna parte resistente alle spese del giudizio, liquidate in C 2.200. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte