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Ordinanza — n. 11793/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding regional commission's finding on business trip allowance eligibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11793/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that granted a taxpayer's claim for a business trip allowance. The taxpayer had submitted evidence proving actual travel, while the agency argued the lower court failed to consider all facts regarding the allowance's statutory requirements. The court ruled that the regional commission correctly applied the law and that the taxpayer's arguments regarding factual reconstruction were inadmissible in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917/1986; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: The cassation court cannot re-evaluate factual findings made by the court of first instance or second instance, limiting its review to legal violations.

Parole chiave

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business trip allowance tax appeal dismissal cassation admissibility factual findings review IRPEF taxation indennità e spese trasferimento dell'imposta indennità giornaliera di transizione

Disposizioni normative citate

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Art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986
civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 5, del del d.P.R.
Art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917 del 1986
civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 5, del del d.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 7 quinquies, d.l. n. 193 del 2016
23-02-2022 -2- l'art. 7 quinquies del d.l.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 27093 del 2017
51 (Cass. S.U. n. 27093 del 2017; Cass.
Cass. n. 2424 del 2019
27093 del 2017; Cass. n. 2424 del 2019).
Cass. n. 29404 del 2017
Cass. n. 5811 del 2019
Cass. n. 5811 del 2019; Cass.
Cass. n. 27899 del 2020
5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; C::ass.
Cass. 18611 e 15276 del 2021
Cass., Sez. 6 - T, Ordinanza n. 31080 del 2/11/2021
115 (Cass., Sez. 6 - T, Ordinanza n. 31080 del 2/11/2021; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016
31080 del 2/11/2021; Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3235-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro ZANCHINI FABRIZIO; - intimato - avverso la sentenza n. 578/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ABRUZZO, depositata il 14/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo a IRPEF per l'anno d'imposta 2010 con il quale l'Ufficio aveva escluso la natura di indennità di trasferta alle somme percepite dal contribuente quale dipendente del Consorzio Servizi Integrati S.C.A.R.L., somme che quindi ricomprendeva nel reddito di lavoro dipendente e come tali assoggettava ad IRPEF; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate, affermando che nel caso di specie il contribuente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare adeguatamente l'effettivo svolgimento delle trasferte e che è indimostrata la ricorrenza delle tre condizioni di applicazione del comma 6 dell'art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986 di cui a Cass.

S.U. n. 27093 del 2017; l'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 5, del del d.P.R. n. 917 del 1986 e 2697 cod. civ. per avere la sentenza impugnata omesso di vagliare tutti gli elementi di fatto e di diritto addotti dall'Ufficio dalla considerazione dei quali sarebbe emersa, per tabulas, la violazione della normativa in tema di indennità di trasferta.

Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: Ric. 2020 n. 03235 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- l'art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016 (conv. con modif. in I. n. 225 del 2016) - ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di "interpretazione autentica" del comma 6 dell'art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986, con la quale si è stabilito, al comma 1, che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, e che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo art. 51 (Cass. S.U. n. 27093 del 2017; Cass. n. 2424 del 2019).

La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta al suddetto principio, espressamente richiamato nella sentenza impugnata, laddove ha affermato c:he nel caso di specie il contribuente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare adeguatamente l'effettivo svolgimento delle trasferte e che in ogni caso trattasi di questione nuova relativamente alla quale peraltro l'amministrazione finanziaria non ha interesse al suo esame atteso che l'applicazione del citato comma 6 del d.P.R. n. 917 del 1986 consentirebbe alla parte contribuente di ottenere una riduzione d'imposta maggiore rispetto a quella prevista dal parimenti citato comma 5 della stessa disposizione; per il resto le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, Ric. 2020 n. 03235 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -3- investono il merito della lite e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017;

Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; C::ass. 18611 e 15276 del 2021). Dunque il ricorso è infondato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente. Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - T, Ordinanza n. 31080 del 2/11/2021; Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera d