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Ordinanza — n. 11790/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specifically contest the lower court's ratio decidendi regarding appeal specificity requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11790/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the taxpayer's appeal inadmissible because it failed to specifically challenge the ratio decidendi of the Regional Tax Court's decision. The lower court dismissed the appeal solely on the grounds that it lacked the specificity required by Article 53 of D.Lgs. n. 546/1992. The Court ruled that the appellant's arguments regarding other statutes did not address this specific legal basis, rendering the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 53 D.Lgs. n. 546/1992; In cassation appeals, the specific ratio decidendi of the lower court's decision must be directly contested; general arguments failing to address the specific grounds for inadmissibility render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specificity requirement appeal ratio decidendi contest tax appeal procedural defect D.Lgs 546/1992 specificity tassa sulle case da gioco reddito da lotterie, giochi e scommesse validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992
288 del 1998; i motivi dedotti sono inammissibili; essi, infatti, non aggrediscono minimamente la ratio decidendi della sentenza della CTR, che si è limitata a dichiarare inammissibile l'appello della società contribuente in quanto privo dei requisiti di specificità imposti dall'art. 53 del d.
Art. 3 del d. Lgs. n. 504 del 1998
Art. 1 c. 66 della L. n. 220 del 2010
504 del 1998 come interpretato dall'art. 1 c. 66 della L. n. 220 del 2010 e della sentenza n.
L. n. 288 del 1998
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente prrh-rcirafe, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello clobp'9er il ricorso pipa a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27825/2020 proposto da LOGISPIN AUSTRIA GMBH già GOLDBET SPORTWETTEN GMBH rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. prof. Antonio Dossena (PEC dossena@pec.slvb.it) - ricorrente - Contro 2)() ti' a i\ré• E AGENZIA DELLE `-ENTFUT in persona del Direttore pro tempore, rappreSentata e difesa dall'Avvocatura ener domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatur Generale dello Stato PEC ags.rm@legalmail.avvo_c_aturastata. - - con-troricorrente '- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 346/02/20 depositata in data 22/01/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la contribuente società ricorreva impugnando l'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per tributi sui giochi e le lotterie relativo a operazioni poste in essere nel 2008; la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la Logispin Austria GMBH; con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l'impugnazione; ricorre a questa Corte la contribuente società con atto affidato a due motivi che illustra con memoria; "resiste con controricor-g l'Agenzia delle Entrale) A 1'101,-7 '1.3 Considerato che: il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d.

Lgs. n. 504 del 1998 come interpretato dall'art. 1 c. 66 della L. n. 220 del 2010 e della sentenza n. 27 del 2018 della Corte Costituzionale; il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione della L. n. 288 del 1998; i motivi dedotti sono inammissibili; essi, infatti, non aggrediscono minimamente la ratio decidendi della sentenza della CTR, che si è limitata a dichiarare inammissibile l'appello della società contribuente in quanto privo dei requisiti di specificità imposti dall'art. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992; come questa Corte ha ribadito anche di recente (Cass.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017) in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata; conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile; non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimata Amministrazione Finanziaria; fr7 Cons. Est. Roberto Succio - 2 p.q m. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente prrh-rcirafe, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello clobp'9er il ricorso pipa a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, i