Italian tax court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific attack on lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because it failed to specifically contest the reasoning of the lower tribunal. The lower court rejected the appeal solely on procedural grounds regarding the lack of specificity required by Article 53 of D.Lgs. 546/1992. The court held that the appellant's arguments regarding substantive tax laws did not address this specific procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 d.Lgs. 546/1992; In tax appeals to the Court of Cassation, the specific ratio decidendi of the lower court's decision must be directly contested; otherwise, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27820/2020 proposto da LOGISPIN AUSTRIA GMBH già 1GOLDBET SPORTWETTEN GMBH rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. prof. Antonio Dossena (PEC dossenabec.slvb.it) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro temporelrrappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso (\._ l'Avvocatura Generale dello Stato PEC ags.rrnMegalmail.avvocaturastato.it ) - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 345/02/20 depositata in data 22/01/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: la contribuente società ricorreva impugnando l'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per tributi sui giochi e le lotterie relativo a operazioni poste in essere nel 2010; la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la Logispin Austria GMBH; con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l'impugnazione; ricorre a questa Corte la contribuente società con atto affidato datz due motivi e illustrato da memoria; l'Agenzia delle t è rimasta intimata; Considerato che: il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d.
Lgs. n. 504 del 1998 come interpretato dall'art. 1 c. 66 della L. n. 220 del 2010 e della sentenza n. 27 del 2018 della Corte Costituzionale; il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione della L. n. 288 del 1998; tali motivi sono inammissibili; essi, infatti, non aggrediscono minimamente la ratio decidendi della sentenza della CTR, che si è limitata a dichiarare inammissibile l'appello della società contribuente in quanto privo dei requisiti di specificità imposti dall'art. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992; come questa Corte ha ribadito anche di recente (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017) in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata; conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile; Cons. Est. Roberto Succio - 2 - non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimata Amministrazione Finanziaria; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente printtard, d~ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello per il ricorso p~fè a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma,