Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to join Enel in the original debt dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to join Enel Distribuzione as a party in the initial proceedings. The lower courts correctly ruled that since Enel performed binding measurements, the appellant could not contest the debt owed to Axpo without formally calling Enel into the lawsuit. Consequently, the court rejected the arguments regarding the validity of the evidence and the existence of the debt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; In a tripartite energy supply relationship where the utility company acts as a non-representative mandatary, the consumer cannot contest the debt without joining the actual metering entity, rendering such an appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31305-2020 proposto da: BIEN - ETRE SAS DI STEFANIA GRASSETTI E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUCA SAVINO e domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: qianluca.savino©milano.pecavvocati.it - ricorrente - contro AXPO ITALIA SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 710/2020 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 09/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipa del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANNA MOSCARINI. Vk Considerato che: 1.11 Giudice di Pace di Genova respinse l'opposizione della società Bien Etre s.a.s. di Stefania Grassini al decreto ingiuntivo intimato da Axpo Italia SpA a titolo di compensi per somministrazione di energia elettrica) e il Tribunale di Genova, adito in appello dalla Bien Etre, ha rigettato l'appello ritenendo che l'appellante non avesse contestato né l'esistenza del rapporto di somministrazione né l'esistenza del debito e che nessun pregio avesse l'eccezione di indeterminatezza del credito di Axpo e quella della eccessività dei consumi riportati nella bolletta del 12/1/2015.
2. Sull'importo della fattura il Tribunale ha osservato che, essendo il rapporto de quo un rapporto trilatero, tra la società beneficiaria della somministrazione, la Axpo Italia e l'Enel, nell'ambito del quale le misurazioni erano effettuate, con efficacia vincolante, da Enel Distribuzione, qualunque rilievo sui consumi avrebbe dovuto essere formulato dalla opponente nei confronti di Enel, con una chiamata in causa della stessa, sicché, in assenza di tale chiamata in causa, il cliente non poteva contestare alcunchè né ad Axpo, che aveva agito come mandatario privo di rappresentanza, né ad Enel con il quale il cliente non aveva rapporti diretti.
3. Avverso la sentenza, che ha rigettato l'appello, la società Bien Etre ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1-2.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1175, 1375, 1193 1705 c.c. con riguardo all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. e con il secondo l'omesso esame di un fatto decisivo, travisamento dei fatti per mancata osservanza delle prove, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., sempre con riferimento all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. 1 -2.1 I motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione.
La ricorrente assume che la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, da parte della società Axpo SpA, abbia determinato confusione inducendo il Tribunale a ritenere erroneamente soddisfatto, da parte del creditore, l'onere della prova circa l'esistenza del credito ed il suo preciso ammontare) ritenendo sufficienti la produzione delle fatture e del prospetto comparativo dei consumi attivi e passivi. Ad avviso della ricorrente la documentazione prodotta da Axpo - fatture, allegate solo in copia e prospetto riepilogativo dei consumi -sarebbe stata contestata da Bien Etre di guisa che il giudice non avrebbe potuto ritenere soddisfatto l'onere della prova del credito da parte di Axpo sulla base di una documentazione inutilizzabile.
Né rileva, ad avviso della ricorrente, la mancata estensione del contraddittorio ad Enel Distribuzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)sia perché essa ricorrente non avrebbe avuto titolo ad agire nei confronti del produttore di energia, sia perché, in ogni caso, il rapporto contestato era quello con la Axpo SpA. L'argomentazione va disattesa perché priva di qualunque correlazione con le rationes decidendi dell'impugnata sentenza. In base all'art. 4 delle Condizioni generali di fornitura, le misurazioni effettuate da Enel erano vincolanti nel rapporto tra la Axpo e il cliente.
Ne deriva che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto che Bien Etre non avesse titolo a contestare il debito: non nei confronti di Axpo, che era mandatario senza rappresentanza, né nei confronti di Enel, con la quale non aveva rapporti. •rneiggv, qualora avesse inteso contestare l'eccessività dei conteggi, avrebbe dovuto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, chiedere la chiamata in causa di Enel Distribuzione. La ricorrente non censura in modo idoneo le predette ragioni decisorie del Tribunale, ed in particolare non censura il capo di sentenza che ha ritenuto non contestata l'esistenza del debito desunta sia dalla coincidenza dei dati forniti da Enel Distribuzione riguardo ai consumi rilevati rispetto a quelli riportati nella bolletta contestata sia dal prospetto comparativo dei consumi attivi e passivi dai quali la corrispondenza con la fattura era riscontrabile.
Risulta altresì non idoneamente censurata l'autonoma ratio decidendi della mancata chiamata in giudizio di Enel Distribuzione.
3. Conseguentemente il ricorso, va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spesi dà, invece, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione C