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Ordinanza — n. 11617/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lower court correctly interpreted contract termination by mutual consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11617/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's decision to reject the contractor's claim for early contract termination. The contractor argued that the client unilaterally rescinded the contract without compensating for expenses or lost profits, while the client contended the parties mutually agreed to terminate. The Court ruled that the lower court correctly interpreted the private writing and subsequent communications as evidence of a mutual consent resolution, adhering to the principle of literal interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 1362 cod. civ.; Art. 1372 cod. civ.: The court must interpret contractual agreements based on their literal text; a claim alleging violation of the principle of consensus is inadmissible if the lower court's interpretation of the agreement's terms is logically sound and supported by the evidence.

Parole chiave

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contract termination mutual consent literal interpretation principle contractor damages claim inadmissible cassation appeal unilateral rescission defense convenzione di risoluzione diritto alla risoluzione del contratto aggiudicazione d'appalto edile

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 cod. civ.
r.l.; considerato che: -con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1362 per non avere considerato il tenore letterale della scrittura del 28/10/2004 nella quale non era mai enunciata la parola risoluzione o mutuo consenso mentre all'art.
Art. 1372 cod. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
r.l.; considerato che: -con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1362 per non avere considerato il tenore letterale della scrittura del 28/10/2004 nella quale non era mai enunciata la parola risoluzione o mutuo consenso mentre all'art.
art. 1362 cod. civ
11254/2018); -ciò posto nel caso di specie, la ricorrente lamenta la violazione della regola ermeneutica dell'art. 1362 cod. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27519-2020 proposto da: COPA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Pellegrino Cavuoto; - ricorrente - contro CENTRO POLIDIAGNOSTICO GAMMACORD SANNIO TAC SRL; - intimato - avverso la sentenza n. 2526/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -la società COPA s.r.l. in liquidazione impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, respingendo il gravame da essa proposto, ha confermato il rigetto della domanda di declaratoria dell'intervenuta risoluzione anticipata del contratto d'appalto stipulato con Group Diagnostic Hospital soc. consortile; - con citazione notificata del 2012, la Copa aveva, infatti, convenuto in giudizio la Group Diagnostic Hospital al fine di far accertare che quest'ultima aveva proceduto alla risoluzione anticipata unilaterale del contratto di appalto intercorso fra le parti nel gennaio 2002 ed avente ad oggetto la costruzione da parte dell'appaltatrice Copa di un complesso immobiliare in Benevento per un prezzo convenuto di euro 607.650,18; -sosteneva l'attrice che successivamente alla stipula del contratto e dopo l'esecuzione dei lavori parziali per un valore di euro 59.864,98 era intervenuta ordinanza comunale di sospensione dei lavori cui aveva fatto seguito il rilascio di variante alla concessione e conseguente possibilità di loro ripresa; -assumeva, tuttavia, l'appaltatrice che la committente pur richiedendo un intervento edilizio diverso da quello inizialmente programmato aveva preteso che i lavori proseguissero alle stesse condizioni stipulate in precedenza; -in tale contesto sosteneva l'appaltatrice di essere stata costretta a concludere una scrittura privata di risoluzione anticipata del contratto, consistito, in realtà, in un recesso unilaterale da parte della committente e che in detta scrittura era stato previsto il solo pagamento dei lavori sino a quel momento eseguiti senza alcun rimborso delle spese sostenute dall'appaltatrice né il riconoscimento del lucro cessante; -ciò posto, l'appaltatrice chiedeva al Tribunale di Benevento di statuire sulla domanda di risarcimento dei conseguenti danni a titolo di spese vive, quantificate in euro 31.500,00, e su quelli Ric. 2020 n. 27519 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -2- a titolo di lucro cessante quantificato in euro 60.765,00 oltre accessori; -si costituiva la società convenuta che insisteva per il rigetto delle domande attoree; -l'adito Tribunale di Benevento, all'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale, rigettava la domanda attorea; - la società attrice proponeva gravame allegando che il giudice di prime cure aveva trascurato nella ricostruzione dei rapporti fra le parti la lettera del primo ottobre 2004 con la quale la Diagnostic Group aveva comunicato la risoluzione unilaterale del contratto di appalto; -inoltre, secondo l'appellante il giudice era incorso in errore nell'interpretazione della scrittura privata del 28/10/2004 là dove il riferimento al fatto che dopo il pagamento dell'ultima rata prevista per il pagamento dei lavori eseguiti sino a quel momento l'appaltatrice non aveva più nulla a che pretendere era stato inteso quale indice della risoluzione consensuale e non, piuttosto, quale ricognizione del credito della appaltatrice per le opere eseguite sino a quel momento; -la corte d'appello ha deciso il gravame ricostruendo la volontà delle parti alla luce del tenore complessivo della scrittura del 28/10/2004; ha argomentato che da essa risulta per tabulas dopo la sospensione dei lavori disposta dal Comune di Benevento, e non costituente inadempimento contrattuale della committente, l'indisponibilità di Copa a proseguire i lavori; ha quindi ritenuto legittimo l'interesse perseguito dalla committente di ottenere la restituzione del cantiere ed incaricare un'altra impresa per la prosecuzione dei lavori, come poi effettivamente avvenuto e come fermato in sede di prova testimoniale; il giudice d'appello ha inoltre osservato come la Ric. 2020 n. 27519 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -3- lettera del primo ottobre 2004 dava atto della sospensione e dell'inconveniente derivante dall'intervento di un terzo; -la corte d'appello ha pure considerato che l'appaltatrice non aveva proposto alcuna azione di annullamento per vizio del consenso avente ad oggetto la scrittura privata del 28 ottobre 2004; -in definitiva la corte territoriale ha disatteso l'interpretazione riduttiva della scrittura privata sostenuta dall'appellante, avallando l'interpretazione che l'espressione " di non avere più nulla da pretendere" contenuta nella medesima scrittura era da intendersi riferita ad ogni pretesa derivante lato sensu dal contratto di appalto; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria; -non ha svolto attività difensiva l'intimato Centro Polidiagnostico Gammacord Sannio Tac s.r.l. subentrata nella Group Diagnostic Hospital soc. consortile a. r.l.; considerato che: -con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1362 per non avere considerato il tenore letterale della scrittura del 28/10/2004 nella quale non era mai enunciata la parola risoluzione o mutuo consenso mentre all'art. 4 della stessa era letteralmente scritto che " a seguito dell'avvenuto pagamento dell'ultima rata, COPA s.r.. dichiara di non aver altro a pretendere, in riferimento alla fattura ed allo stato di avanzamento; -con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art.1372 cod.civ. per avere la corte d'appello ritenuto lo scioglimento del contratto di appalto per mutuo dissenso, senza tenere conto che con la raccomandata del primo ottobre Ric. 2020 n. 27519 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -4- 2004 la committente aveva già comunicato all'appaltatrice il recesso; -i due motivi strettamente connessi perché inerenti l'interpretazione della scrittura del 28 ottobre 2004, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili; -va ricordato che l'interpretazione dei contratti costituisce compito del giudice di merito; -ai fini della ricostruzione dell'accordo negoziale, l'attività del giudice del merito è diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira e consiste in un accertamento di fatto; -l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra ( cfr.

Cass. 11254/2018); -ciò posto nel caso di specie, la ricorrente lamenta la violazione della regola ermeneutica dell'art. 1362 cod. civ. ma la censura è inammissibile perché la corte d'appello ha ricostruito la portata della scrittura privata del 28/10/2004, trascritta dal ricorrente così come la comunicazione del primo ottobre 2004, richiamandone esplicitamente il tenore letterale (cfr. pag. 5 e 6 della sentenza) individuando le specifiche affermazioni che dalla premessa e dall'art. 4 l'hanno portata alla conclusione , anche alla luce della comunicazione del primo ottobre 2004, Ric. 2020 n. 27519 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -5- che essa integra una risoluzione del rapporto contrattuale per mutuo consenso (cfr. pag. 8, quinto cpv.); -la corte d'appello, come sopra già rilevato, ha ricostruito nella premessa i vari passaggi del rapporto fra le parti, dalla stipula dell'originario contratto di appalto, alla sospensione dei lavori disposta dal Comune, all'approvazione della variante, alla possibilità di ripresa dei lavori ed alla indisponibilità della Copa a proseguirli alle medesime condizioni del contratto originario; -in tale contesto, l'accordo intervenuto fra le parti con la scrittura in esame e con particolare riguardo alla previsione dell'art. 4 - "a seguito dell'avvenuto pagamento dell'ultima rata, COPA s.r.. dichiara di non aver altro a pretendere, in riferimento alla fattura ed allo stato di avanzamento"- è stata motivatamente considerata come volta a definire le pretese derivanti per la parte appaltatrice dal contratto originario, smentendo l'interpretazione in termini riduttivi di ricognizione del credito sostenuta dall'appellante; -allo stesso modo la corte territoriale ha, con specifico riferimento alla comunicazione del primo ottobre 2004, argomentato alla stregua del tenore letterale la valenza meramente interlocutoria della stessa rispetto all'assetto definitivo che le parti hanno dato al loro rapporto a mezzo della successiva scrittura del 28 ottobre e come detta conclusione non è sia stata smentita dalle prove testimoniali; -in definitiva, emerge da quanto sopra come l'operazione ermeneutica sia stata condotta dalla corte territoriale sulla base del tenore letterale, in osservanza del precetto di cui all'art. 1362 cod. civ., e come l'asserita violazione dell'art.1372 cod. civ. costituisca, in realtà, una critica che si appunta inammissibilmente al risultato finale dell'interpretazione Ric. 2020 n. 27519 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -6- effettuata dal giudice del merito, disattendendo quello propiziata dalla ricorrente; -il ricorso è dunque inammissibile; -nulla va disposto sulle spese atteso, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera