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Ordinanza — n. 11616/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding omitted facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11616/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to specify the exact location and timing of the alleged omitted fact concerning property parcel 316. While the appellants argued the lower court ignored a distinct courtyard belonging to one party, the court found the complaint lacked the necessary precision required by procedural law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the opposing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 1362 c.c.: An appeal alleging the omission of a decisive fact is inadmissible if the appellant fails to precisely identify where and when that fact was alleged and discussed during the proceedings.

Parole chiave

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omitted fact inadmissible appeal lack of specificity property boundaries condominial ownership parte comune azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari spazio pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.
03-12-2021 -2- -non hanno svolto attività difensiva gli intimati Maria Di Trento e gli eredi di Raffaele Battista; considerato che: -con il primo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, n.4 e n.5, cod.
Art. 115 e 116 c.p.c.
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 e 116 cod.
Art. 1362 c.c.
per travisamento e/o omesso e non corretto esame delle prove- contraddittorietà della motivazione-violazione dell'art. 1362 cod.
Art. 1117 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
per travisamento e/o omesso e non corretto esame delle prove- contraddittorietà della motivazione-violazione dell'art. 1362 cod.
art. 1362 cod. civ
per travisamento e/o omesso e non corretto esame delle prove- contraddittorietà della motivazione-violazione dell'art. 1362 cod. civ.
art. 1117 cod. civ
e dell'art. 1117 cod. civ.; -assumono i ricorrenti che la corte d'appello avrebbe errato nel fare applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 20867/2020
Cass. Sez. Un. 20867/2020): la corte territoriale ha proceduto all'interpretazione del contenuto del rogito e ha motivato la conclusione, sicché la censura tesa a sindacare la motivata valutazione discrezionale del giudice del merito è inammissibile; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art.
Sez. Un. 20867/2020
Sez. Un. 20867/2020): la corte territoriale ha proceduto all'interpretazione del contenuto del rogito e ha motivato la conclusione, sicché la censura tesa a sindacare la motivata valutazione discrezionale del giudice del merito è inammissibile; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36894-2019 proposto da: LAURI GIUSEPPINA, DI TRENTO ANTONIO, DI TRENTO NATALE, domiciliati in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avv. Francesca D'Onofrio; - ricorrenti - contro LA ROCCA LEONE, TOSCANO NATALINA ANNA, RUSCITTO PASQUALINA, RUSCITTO FRANCESCO, domiciliati in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Lucia Camporeale, Francescopaolo De Arcangelis; - controricorrentí avverso la sentenza n. 459/2019 della Corte d'appello di Roma, depositata il 23/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: - Antonio Di Trento, Natale Di Trento e Giuseppina Lauri impugnano per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma che, respingendo il gravame dai medesimi proposto ha • - • _la natura condominiale delle aree esterne, una anteriore ed una posteriore al caseggiato di proprietà comune degli originari attori Raffaele Battista;

Pasqualina Ruscitto, Maria Di Trento, Leone La Rocca, Francesco Ruscitto e Natalina Toscano; -questi ultimi avevano adito il Tribunale di Latina allegando di essere proprietari di distinte unità abitative site nello stabile di Sperlonga via Romita 7 e chiedevano venisse dichiarato che le suddette aree esterne al caseggiato erano di proprietà comune con condanna dei convenuti Antonio Di Trento, Natale Di Trento e Giuseppina Lauri che in una di dette aree vi avevano realizzato una pizzeria, a rimuovere i manufatti ivi installati; -l'adito Tribunale accoglieva la domanda attorea e i convenuti soccombenti impugnavano la sentenza del primo giudice avanti alla Corte d'appello di Roma che, all'esito di due ctu e dell'acquisizione di documentazione, confermava che le porzioni in contestazione e catastalmente identificate come particelle n.354 e 486 rappresentano l'area scoperta che circonda il fabbricato costruito sulle particelle 485 e 1366 e costituiscono beni condominiali; --la cassazione della sentenza d'appello è chiesta con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso, pure illustrato da memoria, Pasqualina Ruscitto, Leone La Rocca, Francesco Ruscitto e Natalina Toscano;

Ric. 2019 n. 36894 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- -non hanno svolto attività difensiva gli intimati Maria Di Trento e gli eredi di Raffaele Battista; considerato che: -con il primo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, n.4 e n.5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 e 116 cod. proc. civ. per travisamento e/o omesso e non corretto esame delle prove- contraddittorietà della motivazione-violazione dell'art. 1362 cod. civ. e dell'art. 1117 cod. civ.; -assumono i ricorrenti che la corte d'appello avrebbe errato nel fare applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. i cortili hanno natura condominiale anche se posti concretamente a servizio di alcune porzioni, se dal titolo non risulta il contrario; -deducono cioè che nel titolo di trasferimento da parte dei coniugi Giannone e Pezzucco a favore dei signori Di Trento Natale e Lauri Giuseppina si specificava il trasferimento a favore degli acquirenti di un vano terraneo ad uso negozio con piccola area antistante e retrostante di mq 57 circa, così inequivocabilmente attestando l'oggetto del trasferimento a titolo di proprietà esclusiva delle porzioni oggetto di contestazione; -la censura è inammissibile; -premesso che diversamente da quanto dedotto nella memoria di parte ricorrente non si verte in materia di travisamento della prova, nel caso in esame la corte territoriale ha enunciato correttamente la ripartizione dell'onere della prova come sancito nell'art. 1117 cod. civ., a mente del quale la natura condominiale delle parti ivi indicate si presume salva la prova a carico del condomino che ne affermi la proprietà esclusiva (cfr.

Cass. 11195/2010; 20593/2018); Ric. 2019 n. 36894 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -3- -la corte distrettuale ha quindi esaminato il titolo allegato dai convenuti a sostegno dell'eccezione di infondatezza della domanda attorea e ha ritenuto, anche sulla base delle risultanze della ctu disposta in fase di appello, che il riferimento alle aree contenuto nel rogito del 1981 di trasferimento da parte del Giannone/Pezzuco ai Di Trento/Lauri non potesse, in difetto del riferimento al numero delle particelle n.354 e 486 pure all'epoca già bene individuate catastalmente, essere considerato inequivocablimente idoneo a superare la presunzione di condominialità delle stesse; -come si comprende, la censura si appunta sull'esito dell'apprezzamento delle risultanze di causa, sull'interpretazione del testo del rogito e non sull'erronea ricognizione del suo contenuto, come invece sostenuto dai ricorrenti che paventano il travisamento della prova; -non vi è, infatti, nell'atto alcun riferimento ai numeri delle particelle delle porzioni in contestazione che possa fondatamente invocare la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. (cfr.

Cass. Sez. Un. 20867/2020): la corte territoriale ha proceduto all'interpretazione del contenuto del rogito e ha motivato la conclusione, sicché la censura tesa a sindacare la motivata valutazione discrezionale del giudice del merito è inammissibile; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per non avere la corte tenuto in considerazione che oggetto della contestazione erano due aree distinte, una corte identificata con il n. 316, appartenente alla proprietà Di Trento Antonio, e l'altra con i nn.354 e 486, di proprietà Di Trento Natale e Lauri Giuseppina aventi causa di Pezzucco e Giannone Ric. 2019 n. 36894 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -4- e che i resistenti avevano agito per la dichiarazione di condominialità di entrambe le corti; -la censura è infondata; -deducono i ricorrenti l'omesso esame di un fatto asseritamente decisivo perché riguardante la corte identificata come particella n. 316 appartenente a Di Trento Antonio e distinta da quella di proprietà Di Trento Natale e Lauri Giuseppina aventi n. 354 e 486; -la censura appare, tuttavia, inammissibile per difetto di specificità perché i ricorrenti non localizzano la questione, indicando cioè dove e quando detta circostanza di fatto è stata puntualmente allegata e discussa dalle parti; -il ricorso è quindi inammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti sono tenuti alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara parte ricorrente tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente e liquidate in euro 2500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di .legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Ric. 2019 n. 36894 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -5- ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, n