Cassation court remands case to lower section for unresolved incidental appeal issues regarding public employment indemnities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the incidental appeal by remanding the case to the Fourth Civil Section for public employment matters. The lower court had partially awarded indemnities to a doctor while rejecting the risk allowance due to conflicting regional and national collective agreements. Since the specific legal questions raised in the incidental appeal remained undefined, the court ordered the case back to the specialized section for a public hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When questions raised in an incidental appeal have not yet been decided by the Court of Cassation, the case must be remitted to the appropriate section for examination in public session.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8510/2021 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) N. 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA, rappresentata e difesa dall'avv. VINCNZO SANTUCCI, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. NICOLETTA SERRANI in Roma, Piazza San Pantaleo 3 - ricorrente - contro IEZZI MARCO, rappresentato e difeso dall'avv. FABIO DI BATTISTA, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. DORANGEI,A DI STEFANO in Roma, via dei Gracchi 128 - controricorrente- ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 525/2020 della CORTE D'APPELLO di L"AQUILA, depositata il 1/10/2020, NRG 525/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/2/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO BEI RITENUTO CHE 1. la Corte d'Appello di L'Aquila, confermando solo in parte la sentenza del Tribunale di Avezzano, ha riconosciuto il diritto di Marco lezzi, quale medico convenzionato addetto al servizio di continuità assistenziale presso la Asl n. 1 Avezzano-L'Aquila-Sulmona, alla percezione di alcune indennità (reperibilità domiciliare, NCP in gruppo etc.), ritenute indebitamente decurtate a suo danno, in illegittima deroga rispetto alla vigente contrattazione regionale, ma ha invece disconosciuto il diritto alla percezione della indennità c.d. di rischio, in quanto la corrispondente previsione della contrattazione regionale è stata ritenuta tale da violare la contrattazione nazionale di riferimento;
2. la sentenza è stata impugnata con sette motivi dalla Asl, cui ha opposto difese lo lezzi mediante controricorso contenente anche sei motivi di ricorso incidentale;
3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. ed entrambe le parti hanno depositato memorie; CONSIDERATO CHE 1. le questioni agitate dal ricorso incidentale non sono state ancora definite da questa S.C. e quindi non si prestano alla trattazione in questa sede e vanno rimesse alla sezione semplice; 2)-)2A \f.\/ Ric. 2.G20 n. 1ért43 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- v
P.Q.M.
La Corte dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte, area pubblico impiego, per la trattazione in pubblica udienza. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24.2.2022. Il Presidente dott.ssa Lucia F,sposito n , MPOSITATO iN CANCE