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Ordinanza Interlocutoria — n. 11613/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to ordinary section pending Supreme Court ruling on partial success cost allocation rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11613/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to the ordinary section pending a potential ruling by the Supreme Court on a specific legal issue. Aquafarma challenged the appellate court's decision regarding labor contract reclassification and cost allocation, arguing violations of procedural and substantive laws. The court identified a conflict in existing jurisprudence concerning whether partial success constitutes 'soccumbenza' for cost purposes and deferred the final decision on this point.

Regesto Legislator

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Art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The Court remits the case to the ordinary section to resolve a jurisprudential conflict regarding whether partial acceptance of a claim constitutes 'soccumbenza' for the purpose of allocating litigation costs.

Parole chiave

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partial success cost allocation soccumbenza legal definition labor contract reclassification procedural violation appeal Supreme Court conflict jurisprudence credito di contributi regime comune forfettario per i produttori agricoli finanziamento di progetti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
E' denunciata l'apparenza della motivazione nella parte in cui si afferma che tutti i quarantaquattro contratti presentavano il medesimo progetto nonostante che, in giudizio, fossero stati prodotti solo otto contratti; con il terzo motivo - ai sensi dell'art. 360 nn.
Art. 132 comma 1 nr. 4 c.p.c.
e dell'art. 132, comma 1, nr.
Art. 115 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ.
Art. 91 c.p.c.
art. 380 bis cod.proc.civ
25-01-2022 -3- la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata; CONSIDERATO CHE: con il primo motivo -ai sensi dell'art 360 nr.
art. 2700 cod.civ
276 del 2003 e dell'art. 2700 cod.civ.
art. 2697 cod.civ
in relazione all'art. 2697 cod.civ.
art. 112 cod.proc.civ
- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ.
art. 91 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 28048 del 14 ottobre 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23532-2020 proposto da: AQUAFARMA SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato CURZIO CICALA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MAZZOLENI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 937/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: il Tribunale di Bologna ha respinto, con condanna alle spese, l'opposizione proposta dall'odierna ricorrente avverso l'avviso di addebito emesso dall'INPS, sulla base del verbale di accertamento ispettivo del 13 luglio 2012; la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado e in accoglimento della domanda subordinata di Aquafarma s.r.I., ha disposto la compensazione tra i contributi richiesti dall'INPS, in favore della Gestione lavoratori dipendenti, e quelli già versati alla Gestione separata dell'INPS, in relazione ai medesimi lavoratori, per complessivi euro 84.027,47; in discussione la natura giuridica di quarantaquattro rapporti di lavoro -che stipulati come contratti di lavoro a progetto erano stati riqualificati dall'INPS in termini di contratti di lavoro subordinato- la Corte territoriale ha osservato come l'appello fosse carente di una critica «serrata» al decisum del Tribunale, sorretto da una doppia ratio decidendi: da un lato, la ritenuta genericità del progetto, come risultante dal contratto standard, dall'altro, l'accertamento, in concreto -e comunque-, della prestazione lavorativa nelle forme della subordinazione; a tale riguardo, la Corte di appello ha ritenuto che l'appellante non avesse specificamente contestato la prima ratio decidendi (v.

Ric. 2020 n. 23532 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- primo cpv. pag. 4 della sentenza impugnata) mentre la censura della diversa ragione di decisione era condotta con l'indicazione di passaggi di dichiarazioni testimoniali, a sé favorevoli, che non consideravano il complessivo compendio probatorio acquisito e «quanto in contrasto (era stato) già riferito dai lavoratori in sede ispettiva»; i giudici rilevavano, poi, come i rilievi dell'appellante circa la mancata produzione in giudizio di tutti i contratti a progetto fossero irrilevanti, attesa la significatività di quello «a campione», la conferma, nell'atto pubblico costituito dal verbale ispettivo, dell'identità (al primo) di quelli non prodotti (ma visionati dagli ispettori), la richiesta tempestiva di esibizione alla società, che detti contratti deteneva e che avrebbe avuto interesse a produrre, se utili a smentire quanto affermato dal pubblico ufficiale; in ordine al quantum, inoltre, la Corte di appello ha ritenuto che, né in primo grado né in sede di impugnazione, la società avesse formulato conclusioni in merito ad errori di conteggio delle contribuzioni dovute in relazione ad alcune posizioni lavorative e di decorrenza di uno dei predetti rapporti di lavoro, risultando perciò precluso l'esame; per la Corte d'appello, doveva, invece, accogliersi la domanda subordinata, sulla quale il primo giudice non si era pronunciato e che era stata ritualmente riproposta in sede di appello, avente ad oggetto la compensazione tra i contributi dovuti alla Gestione lavoratori dipendenti, in conseguenza dell'accertamento ispettivo, e quelli, per i medesimi soggetti, già versati alla Gestione separata; le spese di lite, in parte compensate, per il resto andavano poste a carico della parte appellante «secondo soccombenza; avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, AQUAFARMA SRL, con cinque motivi, successivamente illustrati con memoria; ha resistito, con controricorso, l'INPS;

Ric. 2020 n. 23532 sez. ML - ud. 25-01-2022 -3- la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata; CONSIDERATO CHE: con il primo motivo -ai sensi dell'art 360 nr. 3 cod. proc. civ,- è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 61, 69 D.Lgs. nr. 276 del 2003 e dell'art. 2700 cod.civ. in relazione all'art. 2697 cod.civ. ed agli artt. 112,115 e 116 cod.proc.civ. Parte ricorrente assume la violazione dei principi che governano l'onere probatorio, per non avere la Corte d'appello considerato che la statuizione di conversione dei contratti a progetto in contratti di lavoro subordinato poteva valere unicamente per i contratti depositati in giudizio; con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ.- è dedotta violazione degli artt. 132, comma 1, nr. 4 e 115 cod.proc.civ. nonché illogicità e contraddittorietà della decisione.

E' denunciata l'apparenza della motivazione nella parte in cui si afferma che tutti i quarantaquattro contratti presentavano il medesimo progetto nonostante che, in giudizio, fossero stati prodotti solo otto contratti; con il terzo motivo - ai sensi dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione degli artt. 132, comma 1, nr. 4 e 115 cod.proc.civ. nonché illogicità e contraddittorietà della decisione con riferimento al riconoscimento degli indici della subordinazione. E' censurata la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto che l'appellante non avesse contestato la genericità e l'assenza dei progetti e, comunque, la statuizione di accertamento della subordinazione; con il quarto motivo -ai sensi dell'alt 360 nn.3, 4 e 5 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione degli artt.132, comma 1, nr.4, 112 e 115 cod.proc.cív. per omessa pronuncia in relazione alla rideterminazione dei conteggi da parte della ricorrente nonché illogicità e contraddittorietà della decisione nella parte in cui afferma Ric. 2020 n. 23532 sez.

ML - ud. 25-01-2022 -4- che la società non avrebbe proposto alcuna domanda di (ri)determinazione degli importi; con il quinto motivo di ricorso - ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ. e dell'art. 132, comma 1, nr. 4 cod.proc.civ. nonché ultrapetizione e illogicità della motivazione nella parte in cui, nonostante l'accoglimento della domanda subordinata, ha posto a carico della parte appellante le spese dei due gradi di merito, nella misura di due terzi; la questione di diritto sottoposta all'attenzione del Collegio dall'ultimo motivo del ricorso presenta profili di comunanza con quella -se l'art. 91 cod.proc.civ. consenta di condannare alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte chi abbia visto sì accogliere la propria domanda, ma in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto- che l'ordinanza di questa sezione nr. 28048 del 14 ottobre 2021 ha rimesso al Primo presidente per valutarne la sottoposizione all'esame delle Sezioni Unite per due ragioni: sia perché è una questione di principio di ovvia importanza; sia perché ha dato vita ad un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte; nell'ordinanza si dà atto, infatti, che, secondo un primo orientamento, anche chi vede accogliere in minima parte la domanda non potrebbe ritenersi soccombente per i fini di cui all'art. 91 cod.proc.civ. e quindi non potrebbe mai essere destinatario, nemmeno per una parte residua, di una condanna alle spese, atteso che «la riduzione, sia pure sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, non vale a realizzare il concetto di soccombenza ai fini dell'attribuzione dell'onere delle spese e può, quindi, solo consentire la relativa compensazione totale o parziale»; un secondo orientamento, pure illustrato dall'ordinanza, ritiene invece che sussista una ipotesi di «soccombenza» in senso tecnico anche quando l'attore abbia formulato una sola domanda, articolata in un unico capo, la quale venga accolta in misura quantitativamente inferiore al richiesto;

Ric. 2020 n. 23532 sez. ML - ud. 25-01-2022 -5- la Corte ritiene, pertanto, opportuno rimettere la causa alla sezione ordinaria, in attesa della eventuale decisione a Sezioni Unite, rilevante ai fini della disamina del quinto motivo del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione. Così deciso in Roma, nelle adunanze camerali del 25 genryi 2022 e del 2