Cassation court remands pension case to Fourth Section regarding interpretation of asbestos benefit retroactivity rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that granted Paolo Zannoli early pension benefits for asbestos exposure. The INPS argued that the right to these benefits must have been fully perfected by October 2, 2003, but the appellate court found the legislative text sufficient to allow the benefits to count toward the requirement. The court declined to establish a binding precedent on this specific interpretation, noting the lack of consolidated jurisprudence, and therefore remanded the case to the Fourth Section for further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 132, I. n. 350/2003; Art. 47 d.l. n. 269/2003, conv. in I. n. 326/2003: The court finds no consolidated jurisprudence permitting the retroactive application of the 2003 legislative novella to benefits already accrued prior to October 2, 2003, and remands the case for further examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11955-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocatiGIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; - ricorrenti - Contro ZANNOLI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 60, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PUTIGNANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RACHELE VALERIA PUTIGNANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 563/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 12/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 11955 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- RILEVATO che con sentenza del 12 marzo 2019, la Corte d'Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari, accoglieva la domanda proposta da Paolo Zannoli nei confronti dell'INPS dichiarando il diritto del primo a fruire dei benefici pensionistici previsti dall'art. 13 I. n. 257/1992 in riferimento ai contributi relativi al periodo di lavoro dal 1.12.1977 al 31.3.1994 con esclusione della contribuzione figurativa; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sufficiente, ai fini dell'applicazione in favore dell'istante delle disposizioni previgenti rispetto alla novella di cui all'art. 47 del d.l. n. 269/2003, conv. in I. n. 326/2003, volte a consentire di fruire dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, I. n. 257/1992, la sua esposizione qualificata all'amianto per un periodo ultradecennale antecedentemente alla data del 2 ottobre 2003, a prescindere dal perfezionamento alla predetta data del diritto al trattamento pensionistico, o dalla presentazione a quella stessa data della domanda di riconoscimento all'INAIL o dall'ottenimento di una sentenza favorevole nell'ambito di giudizi avviati entro la data medesima, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 132, I. n. 350/2003; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, lo Zannoli; che il controricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 132, I. n. 350/2003 e 47 d.l. n. 269/2003, conv. in I. n. 326/2003, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale dovendo leggersi la previsione del citato art. 3, comma 132, I. n. 350/2003 che testualmente esclude l'applicazione della novella di cui al richiamato art. 47 nei confronti di quanti "abbiano già maturato alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8, della legge n. 257/1992" nel senso di ritenere presupposto il perfezionamento a quella data del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base dei predetti benefici, perfezionamento che l'Istituto ricorrente assume non essere stato neppure allegato dall'istante; che non è riscontrabile nella giurisprudenza d questa Corte un orientamento consolidato in ordine all'interpretazione della locuzione di cui all'art. 3, comma 132, I. n. 350/2003 che ammette, ai fini della determinazione della maturazione del trattamento pensionistico alla data del 2 ottobre 2003, il ricalcolo dei requisiti anagrafici e contributivi anche tenendo conto del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, I. n. 257/1992, rivestendo la causa a questa stregua valenza nomofilattica, che ne rende opportuna la trattazione nella sezione ordinaria
P.Q.M.
La Corte, non sussistendo i presupposti per la decisione della causa in sezione sesta, ne rimette la trattazione alla sezione quarta. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 1