Ordinanza Interlocutoria — n. 11609/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11623-2021 proposto da: DI SANTE PAOLO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO CHENG CHI CHANG; - ricorrente - contro RUSSO CARMINE, ANTONELLI ADRIANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAVOIA, 80, presso lo studio dell'avvocato ELETTRA BIANCHI, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO PIMPINI; - ContratiCOrrellti - avverso la sentenza n. 1473/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 03/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1168 cod. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 11609/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 1473/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 03/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11623-2021 proposto da: DI SANTE PAOLO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO CHENG CHI CHANG; - ricorrente - contro RUSSO CARMINE, ANTONELLI ADRIANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAVOIA, 80, presso lo studio dell'avvocato ELETTRA BIANCHI, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO PIMPINI; - ContratiCOrrellti - avverso la sentenza n. 1473/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 03/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale rigettò la domanda di reintegrazione del possesso di una servitù di passaggio avanzata da Paolo Di Sante nei confronti di Adriana Antonelli e Carmine Russo e la Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l'impugnazione dell'attore, il quale aveva lamentato il restringimento, mediante recinzione, di una parte dell'area adibita a transito, evidenziando che l'attore non aveva dimostrato il possesso dell'area recintata e che, inoltre, sulla base della svolta ctu, era rimasto accertato che il restringimento non limitava il passaggio; - l'insoddisfatto appellante, ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di unitaria doglianza, ulteriormente illustrata da memoria, e gli intimati resistono con controricorso; il ricorrente, prospetta violazione o falsa applicazione dell'art. 1168 cod. civ., nonché "omessa pronuncia ed esame di fatti decisivi, erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione; erronea individuazione del thema decidendum e del thema probandum, di non aver colto che lo spoglio era consistito nel restringimento del viottolo, il quale serviva, siccome non era controverso, a spazio di manovra per consentire l'accesso alla strada come pure che il transito lungo la strada era possibile, indipendentemente dalla prova, quindi non necessaria, che l'area recitata fosse stata nel possesso del [testuale] odierno ricorrente"; considerato che il Collegio reputa non emergere evidenza decisoria.
P.Q.M.
Ric. 2021 n. 11623 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2021. Il Presidente bEPOSaATA I CANCELLIRIA aki, 1 1 APR 2022 IL GANCI:LAME IL CANCELLIERE Enr