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Ordinanza Interlocutoria — n. 11607/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 11607/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11607/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6671-2021 proposto da: GUIDI LORENA, GUIDI ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 11, presso lo studio dell'avvocato MICHEL MARTONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO BALDASSARRI; - ricorrenti - contro LIPPI MAURIZIO, VETTORI GREGORIO, LIPPI MARTA, FRONZONI ADUA, VETTORI TOMMASO MARCELLO, LIPPI LUCA, GARGINI MARIATERESA, GRANILI BARBARA, LIPPI LAURA, LIPPI ROBERTO , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato GIAMMARIA CAMICI, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - contro ORSUCCI MARIA VITTORIA, GUIDI LEONARDO, GUIDI LORENZO; - intimati - avverso la sentenza n. 1567/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata 1'11/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 11607/2022 — snciv · Corte di Cassazione: c) non era rimasta provata l'apparenza dell'asserita servitù, mancando la presenza di opere permanenti e visibili funzionalmente destinate a dare accesso al fondo preteso servente. Considerato che il Collegio reputa non emergere evidenza decisoria.

Parole chiave

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carenza di legittimazione prova dell'indigenza verosimiglianza della persecuzione carenza dei requisiti materiali documenti mancanti tipo di veicolo
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6671-2021 proposto da: GUIDI LORENA, GUIDI ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 11, presso lo studio dell'avvocato MICHEL MARTONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO BALDASSARRI; - ricorrenti - contro LIPPI MAURIZIO, VETTORI GREGORIO, LIPPI MARTA, FRONZONI ADUA, VETTORI TOMMASO MARCELLO, LIPPI LUCA, GARGINI MARIATERESA, GRANILI BARBARA, LIPPI LAURA, LIPPI ROBERTO , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato GIAMMARIA CAMICI, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - contro ORSUCCI MARIA VITTORIA, GUIDI LEONARDO, GUIDI LORENZO; - intimati - avverso la sentenza n. 1567/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata 1'11/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei teimini seguenti: - Gregorio Vettori e Fernando Lippi citarono in giudizio Lorena, Roberto e Affilio Guidi perché fosse accertata l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraia a carico del fondo dei convenuti, acquisita per usucapione e, in subordine, perché fosse dichiarata sussistere servitù d'uso pubblico sulla particella n. 188, f. 41 e, in ulteriore subordine perché fosse dichiarata sussistere servitù di passaggio sulla medesima particella; - verificatesi successioni per morte, la cui narrazione qui non rileva, il Tribunale a definizione del giudizio di primo grado, accertò l'acquisto per usucapione in favore del fondo attoreo di una servitù di passaggio pedonale e con mezzi meccanici sulla particella n. 188, f. 41; - la Corte d'appello di Firenze rigettò l'appello di Lorena e Roberto Guidi, così confermando la sentenza di primo grado; ritenuto che i soccombenti appellanti ricorrono avverso la sentenza d'appello sulla base di tre motivi di doglianza e che Mariateresa Gargini, Roberto Lippi, Maurizio Lippi e Barbara Granili resistono con controricorso;

Ric. 2021 n. 06671 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -2- osserva Con i tre esposti motivi, tra loro correlati, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1051, 1061, 1158, 2697 cod. civ., avuto riguardo ai profili di cui appresso:

a) con l'appello era stata dedotta la mancanza di una puntuale individuazione del fondo servente e di quello dominante e la Corte di merito aveva disatteso la censura dando rilievo a una planimetria per più ragioni contestata proprio perché non specificamente dimostrativa dei luoghi;

b) gli attori non avevano provato di aver esercitato il possesso utile all'usucapione per il ventennio di legge, siccome avrebbe dovuto trarsi dalle risultanze della prova orale, che il ricorso passa in rassegna al fine di corroborare l'assunto secondo il quale la sentenza impugnata aveva finito per incorrere in "un errore di diritto nella qualificazione giuridica della fattispecie erroneamente ricondotta nell'ambito di un istituto giuridico (servitù di uso pubblico), che nulla ha a che vedere con quello sul quale i giudici del merito erano chiamati a pronunciarsi";

c) non era rimasta provata l'apparenza dell'asserita servitù, mancando la presenza di opere permanenti e visibili funzionalmente destinate a dare accesso al fondo preteso servente. Considerato che il Collegio reputa non emergere evidenza decisoria.

P.Q.M.

rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 20