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Ordinanza Interlocutoria — n. 11536/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to ordinary section to decide on prescription term start date for social security contributions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11536/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to the ordinary section to resolve a specific legal question regarding the start date of the prescription period for social security contributions. While the lower court declared the contributions prescribed based on a 2009 deadline, the INPS argued that a 2009 government decree extended this deadline to July 2009. The court noted that while the decree's relevance was already examined in a previous remittal, the specific issue of whether the lower court should have applied it de officio regarding the prescription term required further analysis. Consequently, the case was sent back to the ordinary section to decide on this absorbed legal question alongside others previously remitted.

Regesto Legislator

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Art. 2941 c.c., n. 8; Art. 380-bis c.p.c.: The court must determine the start date of the prescription term de officio, and if a specific legal question regarding the term's commencement remains unresolved after prior remittals, the case must be remitted to the ordinary section for a final decision.

Parole chiave

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social security contributions prescription period d.P.C.M. 2009 de officio examination remittal to ordinary section start date of term INPS vs engineer computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2941 c.c., n. 8
Art. 380-bis c.p.c.
pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica delle questioni e alla rimessione, alla Sezione ordinaria, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod.
art. 2941 c.c
art. 380 bis c.p
pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica delle questioni e alla rimessione, alla Sezione ordinaria, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod.
art. 360 c.p
con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273
Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467
10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di Ric.
Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1066-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro D'ANTONIO PIERANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI MIRTI, 40, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE FOSCHI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - F i r m a t o D a :

D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 1066/2021 Numero sezionale 2609/2022 Numero di raccolta generale 11536/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 avverso la sentenza n. 1407/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, respingendo l'appello dell'INPS e confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti all'ing. Pierangelo D’Antonio e dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2008, quale ingegnere iscritto all'Ordine degli Ingegneri ma non anche all’INARCASSA (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente); in particolare, la Corte d'appello ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale, la richiesta di pagamento dell'Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2008 scadeva il 16.6.2009 e che l’Inps aveva chiesto il pagamento con nota del 27.6.2014); per quel che interessa, ha osservato come la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, in difetto di prova dell'intenzionalità specifica di occultamento doloso del credito, non avesse efficacia sospensiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 c.c., n.

8. Il debitore, infatti, aveva puntualmente presentato la dichiarazione e compilato il quadro RE tanto che l’INPS aveva calcolato la contribuzione dovuta proprio sugli importi ivi indicati; avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, Pierangelo D’Antonio; Ric. 2021 n. 01066 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a :

P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 1066/2021 Numero sezionale 2609/2022 Numero di raccolta generale 11536/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935, 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con mod. nella L. n. 111 del 2011), per avere la Corte di appello dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante il professionista, nella dichiarazione dei redditi, avesse omesso di compilare il quadro RR.

In tal modo, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando la ricorrenza di una presunzione di occultamento di dati essenziali per ravvisare la esistenza o meno dell'obbligo contributivo;

2. la Corte di appello la Corte di appello non ha affrontato la questione del differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell’anno 2008 disposta sino al 6 luglio 2009, con il d.P.C.M. del 4 giugno 2009, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che si assume che l’avviso di pagamento sia stato notificato al contribuente in data 27.6.2014;

3. questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di Ric. 2021 n. 01066 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 1066/2021 Numero sezionale 2609/2022 Numero di raccolta generale 11536/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass.

Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123);

4. nondimeno, considerato che il ricorso dell’I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. “quadro RR”, ad avviso del Collegio occorre approfondire la questione della rilevabilità d’ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi, soprattutto nel caso, come nella specie, in cui la Corte territoriale abbia espressamente escluso l’applicazione del d.P.C.M. pure invocato dall’I.N.P.S., questione che riveste carattere assorbente rispetto agli ulteriori profili evidenziati dal controricorrente anche in memoria;

5. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica delle questioni e alla rimessione, alla Sezione ordinaria, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., di analoghe questioni (cfr. ordinanza interlocutoria n. 6027 del 2022), va disposta la rimessione a nuovo ruolo della causa in attesa della decisione in pubblica udienza delle questioni già rimesse;

P.Q.M.

dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della decisione, da parte della Sezione ordinaria, delle medesime questioni sottoposte con ordinanza interlocutoria n. 6027 del 2022. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, l’8 marzo 2022. Il Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo Ric. 2021 n. 01066 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E