Court remits case for public hearing regarding priority claim recognition in Ilva bankruptcy proceedings under specific transport laws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case for public hearing after finding the third ground of appeal raised a significant legal issue. Trasporti Pesanti s.r.l. argued that the Milan Tribunal incorrectly denied priority status for transport services, claiming they were essential to Ilva's production process despite missing documentation. The court agreed that the legal question regarding the scope of priority claims under the relevant transport legislation required detailed examination in open court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 comma 1-ter D.L. 347/2003; Art. 8 comma 1-bis L. 123/2017: When a lower court's decision on the recognition of a priority claim involves a complex interpretation of statutory requirements regarding the functional link to production, the case must be remitted for public hearing to ensure proper adjudication.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17185-2020 proposto da: TRASPORTI PESANTI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA ROSSATO; - ricorrente- contro ILVA s.p.a. in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA; - intimata - avverso il decreto n. 1963/2020 del TRIBUNALE di MILANOdepositato il 2/3/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/1/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI. F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17185/2020 Numero sezionale 20/2022 Numero di raccolta generale 11535/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 Rilevato che:
1. Il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di Ilva s.p.a. ammetteva al passivo il credito di € 117.894,07 vantato da Trasporti Pesanti s.r.l., con collocazione chirografaria piuttosto che con la prededuzione richiesta.
2. Il Tribunale di Milano, a seguito dell’opposizione proposta da Trasporti Pesanti s.r.l., negava il riconoscimento della prededuzione ai sensi dell’art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003, sia perché l’opponente non aveva dimostrato il ricorrere dell’elemento soggettivo previsto dall’art. 3, comma 1-ter, d. l. 347/2003, sia perché il mancato deposito di fatture, ordini e documenti di trasporto posti a sostegno della domanda di insinuazione impediva di verificare il ricorrere dei presupposti necessari per una simile collocazione. Per di più la compagine opponente, per sua stessa ammissione, aveva effettuato trasporti che, non inserendosi in alcun modo nel processo produttivo dell’acciaio svolto presso lo stabilimento di Taranto, non erano funzionali agli impianti essenziali di Ilva s.p.a..
3. Per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, depositato il 2 marzo 2020, ha proposto ricorso Trasporti Pesanti s.r.l., prospettando tre motivi di doglianza. L’intimata Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che:
4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l. fall., 24 e 111 Cost., in quanto il Tribunale, malgrado la delega al giudice relatore potesse investire la sola trattazione del giudizio, erroneamente non ha Ric. 2020 n. 17185 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -2- F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17185/2020 Numero sezionale 20/2022 Numero di raccolta generale 11535/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 previsto che parte opponente potesse discutere la causa di fronte al collegio, a cui spettava la decisione.
5. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 111-bis l. fall., in quanto i commissari straordinari, non costituendosi nel giudizio di opposizione, non avevano “contestato la prededucibilità del credito per come formulata nella domanda di riforma del decreto di esecutività dello stato passivo tardive di Ilva s.p.a. in a.s.”, sicché il Tribunale avrebbe dovuto disporre l’ammissione al passivo del credito richiesto, in applicazione del disposto dell’art. 111-bis, comma 1, l. fall., piuttosto che sottoporlo a valutazioni non rientranti nella sua competenza.
6. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 3, comma 1-ter, D.L. 347/2003 e 8, comma 1-bis, l. 123/2017: il Tribunale – a dire del ricorrente - ha erroneamente individuato i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per il riconoscimento della prededuzione al credito, non tenendo conto che il compendio normativo di riferimento riserva un simile trattamento a crediti vantati da tutte le imprese di autotrasporto in relazione a servizi concernenti le attività incluse nel generale processo produttivo di Ilva s.p.a..
Per di più il rigetto dell’opposizione era avvenuto su iniziativa del Tribunale, senza che i difensori della procedura di amministrazione straordinaria avessero contestato specificamente l’assenza in capo al creditore opponente dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per riconoscere la prededuzione e senza alcuna segnalazione al medesimo dell’esistenza della questione che il collegio giudicante aveva intenzione di rilevare di propria iniziativa. Ric. 2020 n. 17185 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -3- F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17185/2020 Numero sezionale 20/2022 Numero di raccolta generale 11535/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 8. Il Collegio ritiene che il terzo motivo di ricorso prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa in pubblica udienza. Così deciso in Roma in data 11 gennaio 2022 Il Presidente dott. Massimo Ferro Ric. 2020 n. 17185 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -4- F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U