Italian Court dismisses appeal for material error correction due to failure to notify the assisted party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal for material error correction inadmissible because the appellant failed to notify the document to the assisted party. Although the law allows such corrections at any time, the Court emphasized that notification is a mandatory requirement to ensure the right of defense for all interested parties. Consequently, the procedural defect prevented the Court from examining the substantive merits of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: While the correction of material errors in Cassation rulings may be requested at any time, the failure to notify the interested party renders the appeal inadmissible as notification is a requisite for ensuring the right of defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19881-2021 proposto da: RUFI KULA MAMUN, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELA VIGLIOTTI; - ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; - intimato - avverso l'ordinanza n. 18806/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 19881/2021 Numero sezionale 2342/2022 Numero di raccolta generale 11529/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 Rilevato che:
1. con “ricorso ex art. 391 bis c.p.c. per la correzione di errore materiale”, pervenuto a mezzo plico postale in data 17 luglio 2021, l’avv. Daniela Vigliotti, agendo “per il Sig. Rufi Kula Mamun”, ha chiesto di «provvedere alla correzione dell’errore materiale nella ordinanza n. 18806/2020 pubblicata il 10.09.2020» segnatamente nel punto del dispositivo in cui il ricorrente Ministero dell’interno, risultato soccombente, è stato condannato al pagamento delle spese in favore del controricorrente Rufi Kula Mamun senza che ne fosse stata disposta la distrazione in favore della stessa avv. Daniela Vigliotti, dichiaratasi antistatario; 1.1. al ricorso risultano allegati copia dell’ordinanza di questa Corte n. 18806/2020 e del controricorso contenente la formulazione dell’istanza di distrazione delle spese; 1.2. sulla base della proposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:
2. nella proposta del relatore è stata segnalata la necessità di verificare gli aspetti di seguito indicati: 2.1. la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, legittimato attivo ai fini della correzione dell’errore materiale relativo alla omessa distrazione delle spese è il difensore (Cass. Sez. U, 31033/2019, 16307/2010; Cass.12437/2017, 3566/2016, 6813/2015, 15346/2011); 2.2. l’avvenuta notifica del ricorso, dovendosi assicurare il contraddittorio non solo con il Ministero dell’interno ma anche con la stessa parte assistita dall’avv.
Vigliotti (Cass., Sez. 3, 15346/2011; Sez. 6-3, 6813/2015; Sez. 6-L, 27196/2018; Sez. 2, 8069/2021); Ric. 2021 n. 19881 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 19881/2021 Numero sezionale 2342/2022 Numero di raccolta generale 11529/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 2.3. il deposito di copia autentica del provvedimento da correggere (Cass., Sez. 6-3, 15238/2015;
Sez. 6-3, 3268/2017, Sez. 6-3, 22983/2020); 2.4. l’acquisizione del controricorso depositato dal ricorrente (nel ricorso n. 23881/18 R.G.), ai fini della verifica della formulazione dell’istanza di distrazione (Cass. 6813/2015, 3566/2016);
3. parte ricorrente non ha provveduto a depositare memoria ex art. 380-bis c.p.c. per chiarire la propria posizione sulle problematiche segnalate nella proposta del relatore;
4. ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (come modificato ad opera del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, applicabile ai ricorsi depositati successivamente al 30 ottobre 2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non fosse stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio) la correzione di errori materiali o di calcolo ex art. 287 c.p.c. contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione può essere «in qualsiasi tempo» chiesta dalla parte interessata, «con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti», ovvero «rilevata d’ufficio dalla Corte», (comma 1) fermo restando che «sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis primo e secondo comma» (comma 2) e che «sul ricorso per correzione dell’errore materiale pronuncia con ordinanza» (comma 3); 4.1. orbene, «a fronte di un dato normativo chiaro, il quale traccia in modo inequivocabile il procedimento che la parte è onerata di rispettare nel perseguimento dell’interesse alla correzione di un errore materiale» (Cass. 41002/2021), la parte ricorrente non ha nemmeno provveduto a notificare il ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile, poiché «la notificazione è requisito ordinario di ammissibilità del ricorso per cassazione, non soltanto nei giudizi contenziosi, ma anche nei procedimenti che, coinvolgendo gli interessi di una pluralità Ric. 2021 n. 19881 sez.
M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 19881/2021 Numero sezionale 2342/2022 Numero di raccolta generale 11529/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 di parti, postulano l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di ciascun soggetto controinteressato» (Cass. 26399/2021; cfr.
Cass. Sez. U, 12925/2014).
5. nulla sulle spese, in assenza di controparti;
6. stante il preliminare limite di non ammissibilità del ricorso, impeditivo, per il Collegio e come da proposta del relatore, di pronunciare sul fondamento della domanda e la sua conformità allo stesso atto quale intestato dalla parte, l’esito giustifica la debenza del versamento del raddoppio contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 01/03/2022 Il Presidente dott. Massimo Ferro Ric. 2021 n. 19881 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D