Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11527/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding arbitration clause validity due to failure to formally disavow contract copy's conformity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11527/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Raggio Costruzioni SRL against the Bologna Court of Appeal's rejection of an arbitration award. The lower court held that the appellant failed to formally disavow the conformity of the contract copy submitted during the arbitration proceedings, as their previous objection was merely generic and lacked specific differentiation. Consequently, the court ruled that the appellant could not rely on testimonial evidence or presumptions to prove the contract's nullity or non-existence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 829, co. 1, n. 1 c.p.c.; Art. 214 c.p.c.; The party claiming the nullity of a contract must formally disavow the conformity of the document produced by the opponent; generic objections without specific differentiation do not satisfy this requirement, precluding reliance on alternative evidence like testimony.

Parole chiave

Generato dall'IA
arbitration clause validity formal disavowal requirement contract copy conformity nullity of contract evidence admissibility rules procedural default arbitral award enforcement contratto di costruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 829, co. 1, n. 1 c.p.c.
per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale, dopo aver qualificato l’azione come nullità del lodo per assenza di una valida convenzione di arbitrato, ex art. 829, co.
Art. 214 c.p.c.
2), che ne ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione (art. 214 c.p.c.), ha l'onere Ric.
Art. 2703 c.c.
Art. 2702 c.c.
2703 c.c.) né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte (art. 2702 c.c., in fine, e art.
Art. 215 c.p.c.
2702 c.c., in fine, e art. 215 c.p.c., comma 1, n.
Art. 216 c.p.c.
Art. 217 c.p.c.
ex art. 217 c.p.c., comma 1), non potendosi avvalere, di regola, né della prova testimoniale né di quella per presunzioni (art.
Art. 2725 c.c.
217 c.p.c., comma 1), non potendosi avvalere, di regola, né della prova testimoniale né di quella per presunzioni (art. 2725 c.c. e art.
Art. 2729 c.c.
e art. 2729 c.c., comma 2) per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento medesimo, salvo il caso, eccezionalmente previsto dall'art.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 5461/2006
civ., se la parte comparsa, contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo formale e specifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione» (Cass. 5461/2006); 2.3.
Cass. 4474/2022
Cassation court dismisses appeal upholding trial court's free evaluation of evidence and credibility of witnesses.
Cass. n. 9202 del 2004
216 c.p.c.) e producendo il documento, dal quale pretende di trarre la prova del contratto, ove già depositato in mera copia (Cass. n. 9202 del 2004, Cass.
Cass. n. 6272 del 2014
9202 del 2004, Cass. n. 6272 del 2014), in originale (arg.
Cass. n. 24306 del 2017
Cass. n. 24306 del 2017)» (conf.
Cass. 212/1985
Cass. Sez. U, 4315/2020
Cass. Sez. U, 4315/2020).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27149-2020 proposto da: RAGGIO COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSA MAURO; - ricorrente - contro NIKIFOROV VLADIMIR; - intimato - avverso la sentenza n. 2355/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata l'08/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27149/2020 Numero sezionale 2335/2022 Numero di raccolta generale 11527/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’impugnazione, da parte della Raggio Costruzioni s.r.l., del lodo arbitrale rituale del 30/10/2014 (promosso da Vladimir Nikiforov ex art. 808-ter c.p.c.) con cui il collegio arbitrale, respinta – anche all’esito di apposita prova testimoniale sul punto – l’eccezione preliminare di incompetenza per inesistenza del contratto preliminare di compravendita del 20/12/2007, contenente la clausola compromissoria, aveva dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento della Raggio Costruzioni s.r.l., condannandola a restituire a Nikiforov Vladimir le somme corrisposte a titolo di acconto (per complessivi € 140.000,00) e al risarcimento dei danni (per complessivi € 13.573,00); 1.1. per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale, dopo aver qualificato l’azione come nullità del lodo per assenza di una valida convenzione di arbitrato, ex art. 829, co. 1, n. 1, c.p.c., ha affermato:

i) che la Raggio Costruzioni non aveva disconosciuto nel corso del procedimento arbitrale la conformità all’originale della copia del contratto del 20.12.2007 contenente la clausola compromissoria; ii) che il disconoscimento «operato per la prima volta dinanzi» ad essa era comunque «assolutamente generico, essendosi la società attrice limitata a sostenere la nullità e/o inesistenza del contratto suddetto per mancata produzione dell'originale», senza nemmeno indicare gli aspetti differenziali della copia prodotta rispetto all’originale; iii) che la stessa attrice, «sulla scorta del medesimo contratto preliminare del 20 dicembre 2017, aveva avviato altro procedimento arbitrale, conclusosi con lodo irrituale», nel quale era stata «integralmente riportata la clausola compromissoria di cui all’art. 12» del preliminare (senza che la Raggio Costruzioni avesse dimostrato la conclusione tra le parti di un ulteriore preliminare in pari data); iv) che era stato anche escusso il presidente del precedente collegio arbitrale, il Ric. 2020 n. 27149 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27149/2020 Numero sezionale 2335/2022 Numero di raccolta generale 11527/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 quale aveva confermato di aver verificato la sottoscrizione del preliminare in questione, pur non ricordando se fosse stato prodotto in copia o in originale;

v) che, in caso di contratto per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam mancante della sottoscrizione di una parte (nel caso di specie il promissario acquirente), «il contraente che non abbia sottoscritto l'atto può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore» e, «in tal caso, la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma mancante» (Cass. 22223/2006); 1.2. avverso la suddetta sentenza Raggio Costruzioni s.r.l. ha proposto un motivo di ricorso per cassazione, corredato da memoria; 1.3. l’intimato Nikiforov non ha svolto difese; 1.4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:

2. il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2719, 1350 e 1351 c.c., per avere la corte d’appello «ritenuto la validità e la sussistenza della clausola compromissoria, pur in assenza di deposito dell’originale e in presenza di specifico disconoscimento da parte della Raggio Costruzioni (…) della conformità all’originale del preliminare del 20.12.2007», lamentando in particolare che, contrariamente a quanto affermato in sentenza:

i) la Raggio Costruzioni aveva disconosciuto la conformità all’originale del preliminare del 20.12.2007; ii) il disconoscimento non era stato generico; iii) la Corte d’appello non aveva tenuto conto che il documento disconosciuto era un contratto per il quale era prescritta la forma scritta ad substantiam e che quindi non avrebbe potuto essere provato «sulla scorta di un arbitrato irrituale a latere precedentemente radicato dalla stessa Raggio Costruzioni s.r.l.»; iv) il Nikiforov non aveva giustificato in alcun modo la mancata produzione dell’originale del preliminare;

Ric. 2020 n. 27149 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27149/2020 Numero sezionale 2335/2022 Numero di raccolta generale 11527/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 2.1. il motivo è infondato, poiché, tra le plurime rationes decidendi della sentenza impugnata, risulta decisiva e assorbente quella relativa alla genericità del disconoscimento della conformità della copia del contratto preliminare per cui è causa all’originale, in linea con la copiosa giurisprudenza di questa Corte per cui il disconoscimento ex art. 2719 c.c. deve avvenire, a pena di inefficacia, «attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale» (tra le più recenti, Cass. nn. 24634 e 3227 del 2021; nn. 25404, 24730, 22577, 19552 del 2020; nn. 16557, 3540 del 2019; n. 27633 del 2018; nn. 29993, 23902 del 2017); 2.2. il principio è stato ribadito anche in tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, sul rilievo che «l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia.

Ne consegue che la copia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciuta conforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 cod. proc. civ., se la parte comparsa, contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo formale e specifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione» (Cass. 5461/2006); 2.3. il richiamo in memoria al precedente di Cass. 4474/2022 – nella parte in cui si afferma che «in caso di contratto (...) per il quale sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta a pena di nullità, colui che intenda avvalersi del documento in giudizio, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione (art. 2703 c.c.) né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte (art. 2702 c.c., in fine, e art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), che ne ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione (art. 214 c.p.c.), ha l'onere Ric. 2020 n. 27149 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27149/2020 Numero sezionale 2335/2022 Numero di raccolta generale 11527/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 di avviare il procedimento di verificazione, proponendo la relativa istanza (art. 216 c.p.c.) e producendo il documento, dal quale pretende di trarre la prova del contratto, ove già depositato in mera copia (Cass. n. 9202 del 2004, Cass. n. 6272 del 2014), in originale (arg. ex art. 217 c.p.c., comma 1), non potendosi avvalere, di regola, né della prova testimoniale né di quella per presunzioni (art. 2725 c.c. e art. 2729 c.c., comma 2) per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento medesimo, salvo il caso, eccezionalmente previsto dall'art. 2725 c.c., in cui abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale (cfr.

Cass. n. 24306 del 2017)» (conf. Cass. 212/1985) – non è conducente, poiché si tratta di affermazione resa in fattispecie in cui la parte interessata aveva provveduto ritualmente al disconoscimento della conformità all’originale della copia prodotta dalla controparte, a differenza di quanto ritenuto nel caso in esame dal giudice a quo, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede;

3. segue il rigetto del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese dell’intimato;

4. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 01/03/2022 Il Presidente dott. Massimo Ferro Ric. 2020 n. 27149 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a