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Ordinanza — n. 11526/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to challenge lower court's rejection of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11526/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without ruling on the merits because the appellant failed to defend herself and did not properly challenge the lower court's rejection of her evidence arguments. The appellant argued that the appellate court erred in applying the proportional restitution rule and ignored testimonial evidence regarding employment, but the court found these grounds generic and insufficiently specific. Consequently, the decision was rejected as it lacked the necessary procedural specificity required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific and do not challenge the ratio decidendi of the lower court's rejection of evidence.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specificity rejection of evidence proportional restitution cassation procedure compensazione nel fallimento restituzione dei conferimenti accantonamento per rischi e perdite

Disposizioni normative citate

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Art. 2467 c.c.
la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato l’inefficacia ex art. 2467 c.c. del rimborso dei finanziamenti per Euro 543.020,00 effettuato dalla società Elle Studio s.r.l.
Art. 342 c.p.c.
Art. 356 c.p.c.
5 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo», avuto riguardo alla mancata delibazione della richiesta ex art. 356 c.p.c.
Art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.
115, 116 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo», avuto riguardo alla mancata delibazione della richiesta ex art.
Art. 115, 116 e 277 c.p.c.
Art. 13, co.1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
art. 2467 c.c
la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato l’inefficacia ex art. 2467 c.c.
art. 380 bis c.p
a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c.
art. 356 c.p
5 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo», avuto riguardo alla mancata delibazione della richiesta ex art. 356 c.p.c.
art. 342 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass.16291/2018
Cass.16291/2018) – avendo il c.t.u.
Cass.1229/2019
27033/2018
9356/2017
Cass. Sez. U, 4315/2020
Cass. Sez. U, 4315/2020).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27413-2020 proposto da: MANZARI ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI, 58, presso lo studio dell'avvocato AMEDEO DI SEGNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO VENERUSO; - ricorrente - contro FALL. ELLE STUDIO SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 2641/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27413/2020 Numero sezionale 2336/2022 Numero di raccolta generale 11526/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato l’inefficacia ex art. 2467 c.c. del rimborso dei finanziamenti per Euro 543.020,00 effettuato dalla società Elle Studio s.r.l. ai soci (nonché coniugi) Giuseppe Schiattarella e Anna Maria Manzari nell’anno precedente il fallimento della società (dichiarato in data 05/09/2011), condannandoli alla restituzione in proporzione delle loro rispettive partecipazioni societarie (95% e 5%); 1.1. per quanto rileva in questa sede, la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile, in quanto generico, il motivo d’appello sull’erronea imputazione dei versamenti a titolo di rimborso dei finanziamenti, ed ha rigettato le contestazioni relative alla sottocapitalizzazione, quale presupposto dell’art. 2467 c.c. (v.

Cass.16291/2018) – avendo il c.t.u. accertato anche la sproporzione fra indebitamento e patrimonio netto – e al criterio di proporzionalità alle partecipazioni societarie, posto che i rimborsi in favore della Manzari evidenziati dal c.t.u., per Euro 56.500,00 (non già Euro 6.500,00) superavano ampiamente la somma che la socia era stata condannata a restituire in forza del criterio applicato (Euro 27.191,12); 1.2. avverso la suddetta sentenza la sola Anna Maria Manzari ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi; 1.3. la curatela intimata non ha svolto difese; 1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c.

è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:

2. con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2467 c.c., per avere la corte d’appello trascurato che il versamento di Euro 50.000,00 era confluito su conto corrente cointestato con lo Schiattarella, di cui quest’ultimo «aveva attestato l’uso a Ric. 2020 n. 27413 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27413/2020 Numero sezionale 2336/2022 Numero di raccolta generale 11526/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 sé esclusivo», con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto restituire solo la somma effettivamente ricevuta di Euro 6.500,00; 2.1. il motivo è inammissibile sia per difetto di autosufficienza – in quanto non viene indicato come e quando sarebbero stati dedotti e provati la co-intestazione del conto corrente tra i due coniugi ed il suo “uso esclusivo” da parte dello Schiattarella – sia per difetto di interesse, poiché, operando il principio per cui «nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati (…) dall’art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali» (Cass. 26991/2013, 77/2018), la somma da restituire sarebbe stata superiore a quella calcolata dai giudici di merito secondo il criterio di proporzionalità alle partecipazioni societarie;

3. con il secondo mezzo si denunzia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo», avuto riguardo alla mancata delibazione della richiesta ex art. 356 c.p.c. di ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado sul rapporto di lavoro intrattenuto dalla Manzari con la Elle Studio s.r.l., quale causale dei bonifici effettuati in suo favore; 3.1. il motivo è inammissibile sia per un difetto di autosufficienza analogo a quello riscontrato nel primo motivo, sia perché la ricorrente non ha impugnato la ratio decidendi di inammissibilità del secondo motivo di appello (per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.) relativo proprio alla prova della causale dei bonifici effettuati dalla società ai soci; 3.2. inoltre, a fronte dell’istruttoria svolta in primo grado, di cui si dà atto nella sentenza impugnata (produzioni documentali della curatela fallimentare, interrogatorio formale dei convenuti, c.t.u.), la censura esula dalla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (che vietano al giudice, rispettivamente, di fondare la decisione su prove non dedotte Ric. 2020 n. 27413 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27413/2020 Numero sezionale 2336/2022 Numero di raccolta generale 11526/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, nonché di disattendere prove legali secondo il suo prudente apprezzamento) ed investe invece l'apprezzamento dell’efficacia dimostrativa delle fonti di prova rispetto al fatto che si intende provare, che non è sindacabile in sede di legittimità (Cass.1229/2019, 27033/2018, 9356/2017);

4. segue l’inammissibilità del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese dell’intimato;

5. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 01/03/2022 Il Presidente dott. Massimo Ferro Ric. 2020 n. 27413 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s