Italian court allows lawyer's appeal for higher fees based on party agreement and omitted proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation overturned a lower court's fee determination for a lawyer representing a condominium. The client argued that the judge ignored a specific party agreement on fees and failed to award compensation for two additional enforcement proceedings. The court ruled that the agreement prevails over statutory tariffs and that the lower court erred by omitting the extra proceedings from the liquidation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2233 c.c.; The agreement between parties on professional fees is the primary criterion for determination, excluding the application of statutory tariffs when such an agreement exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10130-2021 proposto da: FAVA SILVIA, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Baleniere 7, presso lo studio dell’avv. Cristian Serenellini, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro CONDOMINIO DON CAMILLO TORRES DI VIA DEI BASALDELLA 11737 E VIA ACHILLE FUNI 10/40 IN ROMA; -intimato - avverso il provvedimento del Tribunale di Roma del 13 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2022 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE L’avv. Silvia Fava ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Roma, che ha liquidato i compensi per attività professionale prestata in favore del Condominio intimato: richiesta e ottenimento di sette F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 10130/2021 Numero sezionale 2871/2022 Numero di raccolta generale 11514/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 decreti ingiuntivi, provvisoriamente esecutivi, notificati tutti insieme al precetto, oltre a due interventi in altrettante esecuzioni immobiliari. Con il primo motivo si rimprovera al giudice di avere operato la liquidazione secondo tariffa, pure in presenza di determinazione convenzionale del compenso, stabilito dalle parti in misura pari all’importo liquidato con il provvedimento monitorio.
Si rappresenta che l’esistenza dell’accordo, esibito a corredo dell’istanza, era stato ampiamente richiamato nel ricorso iniziale. Il secondo motivo denuncia omissione di pronuncia: il tribunale ha liquidato i compensi per cinque dei sette procedimenti monitori oggetto della istanza, avendo inoltre omesso la liquidazione dei compensi per gli interventi nelle procedure esecutive. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Il Condominio rimane intimato.
Il primo motivo è fondato. L’elencazione, contenuta nel primo comma dell’art. 2233 c.c., dei criteri per la determinazione convenzionale del compenso ha carattere gerarchico (Cass. n. 9514/1996; n. 29212/2019). Il criterio preferenziale individuato dal legislatore ai fini della determinazione del compenso del professionista è l’accordo delle parti. Il ricorso agli altri criteri di carattere sussidiario è precluso al giudice quanto esista uno specifico accordo fra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio (Cass.n. 29837/2011; n. 4081/2014).
Il professionista, nel proporre la domanda, aveva chiaramene richiamato l’accordo inter-partes relativo ai compensi dovuti per le ingiunzioni: il che impediva al giudice, secondo i principi sopra richiamati, di liquidare in base ai parametri stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014. F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 10130/2021 Numero sezionale 2871/2022 Numero di raccolta generale 11514/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 È fondato anche il secondo motivo. Il professionista aveva formulato una richiesta più ampia rispetto al decisum, in quanto comprendente non cinque ma sette procedimenti di ingiunzione e due interventi nelle procedure esecutive. Il tribunale, pertanto, nel circoscrivere la liquidazione in riferimento a cinque decreti ingiuntivi, è incorso nella omissione fondatamente denunciata con il motivo, trattandosi di capi autonomi rispetto a quelli sui cui è intervenuta la statuizione (Cass. n. 4388/1981; n. 28308/2017; n. 18797/2018).
Non ricorrono quindi le condizioni per potere intendere il silenzio della sentenza alla stregua di un rigetto implicito, posto che la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato non risulta incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311/2011; n. 24155/2017; n. 29191/2017). È assorbito il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione del principio di non contestazione. Si impone pertanto la cassazione dell’ordinanza impugnata in relazione al primo e al secondo motivo, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 marzo 2022. Il Presidente (dott.. Luigi Giovanni Lombardo) F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e