Italian Supreme Court dismisses appeal due to appellant's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation proceeding extinguished following the appellant's formal declaration of withdrawal. Both parties agreed to offset litigation costs, and the court noted that the withdrawal was regular and timely. Consequently, the judgment dismissed the appeal without ruling on the merits or imposing additional unified contribution fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the judicial proceeding without the need for a substantive decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22229-2021 proposto da: PERRELLA MARIA, rappresentata e difesa dall’avv. Rocco Ciardo in virtù di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro PERRELLA GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Flacassovitti; -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 216/2021, depositata il 27 gennaio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2022 dal Consigliere Giuseppe Tedesco. F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 22229/2021 Numero sezionale 2877/2022 Numero di raccolta generale 11510/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 Considerato che: -la ricorrente con dichiarazione del 16 febbraio 2022, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; -la dichiarazione è stata sottoscritta anche dalla controricorrente, che ha aderito anche alla richiesta di compensazione delle spese; -le dichiarazioni di rinuncia di accettazione sono regolari; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese; -non si applica il disposto dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto o improcedibilità e, trattandosi di dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass.23175/15).
P.Q.M.
visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 marzo 2022. Il Presidente (dott. Luigi Giovanni Lombardo) F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8