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Ordinanza — n. 11510/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to appellant's formal withdrawal of the cassation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11510/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation proceeding extinguished following the appellant's formal declaration of withdrawal. Both parties agreed to offset litigation costs, and the court noted that the withdrawal was regular and timely. Consequently, the judgment dismissed the appeal without ruling on the merits or imposing additional unified contribution fees.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the judicial proceeding without the need for a substantive decision on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation procedure litigation costs offset unified contribution waiver ritiro dell'istanza giudiziaria diritto di ottenere una decisione rinuncia al diritto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 23175/15
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22229-2021 proposto da: PERRELLA MARIA, rappresentata e difesa dall’avv. Rocco Ciardo in virtù di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro PERRELLA GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Flacassovitti; -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 216/2021, depositata il 27 gennaio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2022 dal Consigliere Giuseppe Tedesco. F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 22229/2021 Numero sezionale 2877/2022 Numero di raccolta generale 11510/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 Considerato che: -la ricorrente con dichiarazione del 16 febbraio 2022, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; -la dichiarazione è stata sottoscritta anche dalla controricorrente, che ha aderito anche alla richiesta di compensazione delle spese; -le dichiarazioni di rinuncia di accettazione sono regolari; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese; -non si applica il disposto dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto o improcedibilità e, trattandosi di dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass.23175/15).

P.Q.M.

visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 marzo 2022. Il Presidente (dott. Luigi Giovanni Lombardo) F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8