Court remands case to new role pending Supreme Court ruling on procedural requirements for cassation applications.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Gina Tralicci's appeal against the Rome Tribunal's acceptance of a bank's opposition based on formal title defects. While the appellant argued that essential transcription sufficed without an official's conformity certificate, the court deferred the final decision on the merits. The ruling was instead remanded to a new procedural role pending the publication of a specific interpretation by the Supreme Court regarding the validity of separate procurations in cassation requests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365, 380 bis c.p.c.; The Court must remand proceedings to a new role when a pending decision by the Supreme Court on a specific interpretative issue regarding procedural requirements affects the current case's outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22745-2019 proposto da: TRALICCI GINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA N 27, presso lo studio dell'avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MONTE PASCHI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA UNITA' 13, presso lo studio dell'avvocato LUISA RANUCCI, che la rappresenta e difende; - controricorrente avverso la sentenza n. 11846/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/06/2019; if udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA. Ric. 2019 n. 22745 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: Gina Tralicci ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza n. 11846 del 2019 del Tribunale di Roma esponendo che: - aveva intimato precetto alla s.p.a. MPS sulla base di un assegno circolare non trasferibile; - la società precettata si era opposta deducendo, per quanto qui ancora rileva, la mancata trascrizione integrale del titolo e la mancata attestazione di conformità dello stesso, ad opera dell'ufficiale giudiziario; - il Tribunale, qualificata l'opposizione ai sensi dell'art. 617, cod. proc. civ., l'accoglieva per come formulata; resiste con controricorso MPS, s.p.a.; il processo è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla rimessione pronunciata da Cass., n. 9358 del 2021;
Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 480, 360, n. 5, cod. proc. civ., 2917, cod. civ., 63, r.d. n. 1669 del 1933, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che era sufficiente la trascrizione degli elementi essenziali del titolo, e, ciò posto, non era di conseguenza necessaria l'attestazione di formale conformità dell'Ufficiale giudiziario; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;RG n 22745 del 2019 Cons. rel. Paol eca Rilevato che:
è necessario rinviare a nuovo ruolo in relazione all'ulteriore e specifica rimessione alle Sezioni Unite, in corso di pubblicazione e decisa, in relazione ai procedimenti iscritti ai nn. 8140 e 20381 del 2019 del R.G., da questa Sezione, relativamente all'applicabilità dell'indirizzo interpretativo secondo il quale la procura rilasciata a margine o in calce al ricorso per cassazione può soddisfare il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. in virtù della sua mera "collocazione topografica", anche nei casi in cui la stessa procura non sia redatta effettivamente a margine o in calce al ricorso ma sia redatta su foglio autonomo separato, materialmente congiunto al ricorso stesso ai sensi dell'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., e, in particolare, all'effettiva portata dell'eventuale applicabilità del suddetto indirizzo, nel caso in cui la procura stessa non contenga un riferimento idoneo a individuare il giudizio in corso, ovvero la sentenza impugnata oltre alle parti processuali e, diversamente, in presenza o meno di un generico riferimento a un'impugnazione in sede di legittimità, contenga invece espressioni univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali o indicazioni esclusivamente riferibili a incombenti processuali tipici dei gradi di merito;
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo. Roma, 27 gennaio 2022 Il Presidente Dott.ssa Antoni ima DEP