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Ordinanza Interlocutoria — n. 11444/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands bankruptcy appeal case to public hearing regarding interruption and resumption terms.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11444/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal against a Milan appellate court decision that extinguished the bankruptcy proceedings due to late resumption. The appellant argued that the resumption deadline should start from the moment bankruptcy administrators became inert, rather than the date of the bankruptcy declaration. The court noted the complexity of the legal issue and the need for public hearing to apply the Supreme Court's recent ruling on this specific point.

Regesto Legislator

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Art. 43, comma 3, I. fall.; Art. 300, 305 c.p.c.: In bankruptcy cases, while interruption is automatic, the resumption term begins when the party learns of the interruption, requiring public hearing for complex application.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings interruption of litigation resumption term legal representation capacity inertia of administrators extinction of judgment remission to public hearing eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 43, comma 3, I. fall.
12154, secondo la quale "in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, I. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art.305 c.p.c.
Art. 300 c.p.c.
Art. 305 c.p.c.
Art. 375 cod. proc. civ.
Art. 376 cod. proc. civ.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.
Art. 83, co. 2 D.L. 18/2020
La sentenza è stata depositata in data 14/11/2019, il termine di sei mesi, comprensivo della sospensione straordinaria prevista dall'art. 83, co.
art. 380bis c.p
La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.

Giurisprudenza citata

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S.U. 7 maggio 2021 n. 12154
2.1 La questione ricade nell'oggetto di S.U. 7 maggio 2021 n. 12154, secondo la quale "in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22395-2020 proposto da: SMERALDO IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati CRISTIANO BASILE e DANIELE DI BARTOLO e con i medesimi domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: avvcristianobasile©cnfpec.it avv.dibartolo©pec.it - ricorrente - contro INTESA SAN PAOLO SPA, incorporante di MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati VITTORIO VERSACE, NICOL SALVARANI e STEFANO DI MEO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in ROMA, VIA PISANELLI 2, pec: vittorio.versace@milano.pecavvocati.it fficola.salvarani@lodi.pecavvocati.it, stefanodimeo@ordineavvocatiroma.org - controricorrente - avverso la sentenza n. 4533/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNA MOSCARINI. 1.La società Smeraldo Immobiliare srl in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, resa in data 14 novembre 2019, che ha dichiarato l'estinzione del giudizio di appello per la tardiva riassunzione del medesimo entro la scadenza del termine di tre mesi dall'evento interruttivo, costituito dalla pubblicazione della sentenza di fallimento della stessa società Smeraldo Immobiliare srl. La Corte d'Appello, con la sentenza impugnata, ha ritenuto, per quanto ancora qui di interesse, che, essendo automatica l'interruzione del giudizio a seguito di sentenza dichiarativa di fallimento, il termine per la riassunzione decorresse dalla data della legale conoscenza che la parte interessata alla prosecuzione avesse avuto dell'effetto interruttivo e dunque dalla data della sentenza di fallimento.

Conseguentemente non avendo la parte provveduto a riassumere la causa entro i tre mesi dall'intervenuta dichiarazione di fallimento, il giudizio è stato ritenuto estinto.

2. Al ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 300 e 305 c.p.c. e Ric. 2020 n. 22395 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -2- art. 43 L.F. ed omesso esame del fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti -per non avere il giudice di merito considerato che la riassunzione decorreva non dalla data della dichiarazione di fallimento ma dal momento in cui era maturata l'inerzia degli organi fallimentari, legittimanti la capacità processuale del fallito-; ha resistito Intesa San Paolo S.p.A. incorporante la Mediocredito Italiano S.p.A. (già Leasint SpA) con controricorso. 5 Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.

La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. La società ricorrente ha depositato memoria a mezzo posta, che è pertanto inammissibile. Ritenuto che: 1.Parte resistente ha eccepito la decadenza della ricorrente dall'impugnazione, e dunque la tardività del ricorso, per essere stato il medesimo notificato in data 17/7/2020 oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza. 1.1 L'eccezione è infondata. La sentenza è stata depositata in data 14/11/2019, il termine di sei mesi, comprensivo della sospensione straordinaria prevista dall'art. 83, co. 2 del D.L. 18/2020, scadeva il 17/7/2021, cioè l'ultimo giorno utile per la notifica dell'impugnazione che è, pertanto, tempestiva.

2. Procedendo all'esame dell'unico motivo di ricorso,)ton esso si lamenta la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c. degli artt.300 e 305 c.p.c. e 43 L.F. e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La Ric. 2020 n. 22395 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -3- ricorrente assume che la sentenza non faccia buongoverno del tigraniticotkprincipìo di diritto secondo il quale "ea dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta a norma dell'art. 43 L.F., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore".

Se però l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia. Sulla base di questi principi, solo l'inerzia degli organi fallimentari poteva legittimare la riassunzione del giudizio e l'odierna ricorrente di tale inerzia poteva prendere cognizione solo all'udienza del 29 maggio 2018, allorchè riscontrava che, nonostante vi fosse già stata una udienza alla quale nessuno aveva partecipato, il curatore non aveva provveduto ad intervenire nel giudizio sicchè, prima della riscontrata inerzia della curatela, non sussisteva l'eccezionale legittimazione ad agire del fallito.

Da ciò sarebbe dovuto derivare, da parte della Corte d'Appello, il rigetto dell'eccezione di estinzione. 2.1 La questione ricade nell'oggetto di S.U. 7 maggio 2021 n. 12154, secondo la quale "in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, I. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art.305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 I. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa Ric. 2020 n. 22395 sez.

M3 - ud. 19-10-2021 -4- sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziaria''., yk, gc01-`-e Data la complessità della kgentenza il Collegio MV£9 che la sua - prima applicazione debba essere compiuta all'esito di pubblica udienza, di guisa che ritiene ricorrano motivi per disporre la remissione della causa alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile.

P.Q.M.

La Corte, per i motivi di cui sopra, dispone la remissione della causa alla pubblica udienza della terza Sezione Civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della C