Italian Supreme Court dismisses revocation appeal, ruling lawyer fees depend on substantive law, not procedural retroactivity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the revocation appeal inadmissible and ordered the plaintiff to pay the defendants' legal costs. The plaintiff argued that a new 2012 fee regulation should apply because the underlying court judgment was dated after its entry into force. The court rejected this, establishing that lawyer fee calculations are governed by substantive contract law rather than procedural rules, meaning the applicable tariff is determined by when the legal services were completed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2233 c.c.; Art. 11 disp. gen.: Lawyer fees are substantive obligations quantified at the time services conclude, excluding retroactive application of new procedural fee regulations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24878-2021 proposto da: CIRCOLO FILOLOGICO MILANESE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 269, presso lo studio dell'avvocato FLAMINIA RUECA, rappresentato e difeso dall'avvocato LIVIO GUERRERIO; - ricorrente - contro FARINI STEFANIA, COSTANTINO LUCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, rappresentati e difesi dagli avvocati LUCA COSTANTINO, STEFANIA GIOVANNA LEONARDA FARINI; - controricorrenti - avverso l'ordinanza n. 18003/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 23/06/2021;
F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 24878/2021 Numero sezionale 3275/2022 Numero di raccolta generale 11358/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Circolo Filologico Milanese ha proposto ricorso per la revocazione dell’ordinanza 23/06/2021, n. 18003/2021 della Corte di cassazione. Stefania Farini e Luca Costantini resistono con controricorso. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l'adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.
Il ricorrente ha presentato memoria. L’ordinanza 23/06/2021, n. 18003/2021 ha rigettato il ricorso del Circolo Filologico Milanese contro la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2830/2016, che aveva determinato in € 15.431,41, sulla base del d.m. n. 127 del 2004, i compensi spettanti agli avvocati Stefania Farini e Luca Costantini per l’attività difensiva svolta in favore del Circolo in un giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Milano. La Corte di cassazione ha confermato che non dovessero trovare applicazione i parametri introdotti dal d.m. n. 140 del 2012, ma, appunto, le tariffe contenute nel d.m. n. 127 del 2004, essendosi l’attività dei legali esaurita al momento della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., ovvero il 25 giugno 2012.
Il ricorso per revocazione lamenta l’errore di fatto consistente nella data della pronuncia della menzionata sentenza del Tribunale di Milano, all’esito del processo in cui si svolse l’attività difensiva oggetto di lite. La data di pronuncia e di pubblicazione di tale sentenza, avvertono i ricorrenti per revocazione, non era il 25 giugno 2012, ma il 7 settembre 2012, successiva, perciò, all’entrata in vigore del d.m. n. 140 del 2012. Va in premessa riaffermato che l'impugnazione per revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 24878/2021 Numero sezionale 3275/2022 Numero di raccolta generale 11358/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa.
L'errore di fatto ipotizzato, tuttavia, non risulta con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, ed in ogni caso si rivela essere non essenziale né decisivo, nel senso che, pur in sua assenza, la decisione non sarebbe stata diversa (Cass. Sez. 6 - 2, 10/06/2021, n. 16439; Cass. Sez. 2 , 02/08/2019, n. 20856; Cass. Sez. 6, 17/05/2018, n. 12046; Cass. Sez. L, 04/11/2015, n. 22520; Cass. Sez. L, 14/11/2014, n. 24334). Deve evidenziarsi che già la Corte d’appello di Milano, nella sentenza n. 2830/2016, aveva affermato che l’attività professionale degli avvocati Stefania Farini e Luca Costantini “si era conclusa all’udienza del 25 giugno 2012, con la discussione orale ex art. 281 quinquies c.p.c.”.
Stessa ricostruzione di fatto è contenuta nell’ordinanza 23/06/2021, n. 18003/2021 (dove solo si confonde la data della pronuncia della sentenza “ex art. 281 sexies”), affermandosi che il 25 giugno 2012 si era “esaurita l’attività dei professionisti”. L’eventuale errore sulla data del 25 giugno 2012 come momento di esaurimento dell’attività difensiva, che si assume rilevante ai fini della individuazione della disciplina normativa di determinazione dei compensi applicabile ratione temporis, non riguarda, allora, gli atti interni al processo di cassazione, quanto atti e documenti già valutati dai giudici del merito, ed era dunque da far valere immediatamente soltanto con i rimedi proponibili contro la medesima decisione della Corte d’appello.
Nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., il ricorrente espone che non possa dirsi applicabile “la vecchia tariffa del 2004” vigente alla data della discussione orale del 25 giugno 2012; che “in discussione non sono le spese giudiziali e la loro liquidazione, ma la liquidazione del compenso dovuto dalla parte al proprio difensore”: che “l’applicazione della tariffa del F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :
B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 24878/2021 Numero sezionale 3275/2022 Numero di raccolta generale 11358/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 2004” costituisce “violazione di legge e, precisamente, viola l’art. 9 del d. l. 1/2012 come modificato dalla legge di conversione 20 marzo 2012 n.27”, che aveva abrogato le tariffe. Le considerazioni svolte dal ricorrente nella memoria rafforzano gli argomenti che inducono a dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione.
Tale ricorso per revocazione mira a reintrodurre il "thema decidendum" originario della violazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Inoltre, proprio dal richiamato disposto dell’art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, e poi dal regime transitorio contenuto nell’art. 42 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, emergeva con chiarezza quanto la stessa memoria intende evidenziare, e cioè che le questioni di diritto intertemporale così disciplinate erano correlate alla liquidazione delle spese a carico della parte soccombente nel giudizio, rimanendo a tale disciplina perciò del tutto estranee le questioni implicate, piuttosto, dalla liquidazione delle spese a carico del cliente.
Le norme che, invero, stabiliscono l'entità dei compensi dovuti dal cliente al professionista per l'assistenza legale da questo prestatagli hanno natura non processuale, ma sostanziale, in quanto intese a consentire, nell'ambito di un rapporto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2233 c.c., la quantificazione dell'obbligazione che vincola il primo verso il secondo: ciò, com'è noto, rileva ai fini del diverso atteggiarsi del principio di irretroattività della legge, posto dall'art. 11 disp. gen., in relazione alle norme di carattere processuale ed alle norme di carattere sostanziale.
Il compenso per le prestazioni professionali forensi deve essere, quindi, liquidato in base alla tariffa vigente all'epoca delle svolte prestazioni e, in caso di successione di tariffe professionali, in base a quella vigente al momento in cui le prestazioni sono esaurite, data che l’ordinanza revocanda ha perciò individuato facendo riferimento all’udienza in cui si svolse la discussione orale ed il passaggio in decisione della causa. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :
B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 24878/2021 Numero sezionale 3275/2022 Numero di raccolta generale 11358/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di revocazione dai controricorrenti, che liquida in complessivi € 2.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 marzo 2022. Il Presidente MARIO BERTUZZI F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e