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Ordinanza — n. 11357/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses INPS appeal as inadmissible due to failure to cite decisive facts under Article 360(5) of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11357/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the INPS's appeal inadmissible because the counter-claimant failed to cite the specific decisive facts required by Article 360(5) of the Civil Procedure Code. The INPS argued that the appellant's failure to complete the 'quadro RR' section of the tax return constituted intentional concealment of social security debts, but the lower court had already rejected this based on the absence of fraudulent intent. The Court ruled that without a rigorous citation of the unexamined facts constituting the object of the dispute, the appeal could not proceed.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.; The appeal must rigorously cite the specific historical facts not examined that are decisive for the outcome, failing which the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 360 Civil Procedure decisive facts citation social security prescription tax return omission fraudulent concealment INPS contribution debt arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
6677), nella specie, non ritualmente censurato dall’Istituto; il motivo, infatti, non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo dell’art. 360 n.
Art. 2941, n. 8, cod. civ.
in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.
Art. 3-bis e 9 della legge 21 gennaio 1994, n. 53
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
5578, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054
Cass. Sez. 6– L. 30/11/2021, n. 37529
Cass. Sez. 6-3, 22/05/2018, n. 12605
Cass. Sez. 6-3, 22/05/2018, n. 12605); ne consegue che, non avendo svolto ulteriore attività difensiva il controricorrente, non può essergli riconosciuta, ai fini della regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alcuna rituale attività svolta in questa sede;
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro Mussio Mario, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Ferreri, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata gianfrancoferreri@pec.ordineavvocatitorino.it; - controricorrente - avverso la sentenza n. 337/2020 della Corte di appello di Torino depositata il 30 settembre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 dal Consigliere Ileana Fedele. F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9445/2021 Numero sezionale 1763/2022 Numero di raccolta generale 11357/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 Rilevato che:

1. la Corte di appello di Torino ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Torino, che aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti da Mario Mussio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2011;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., di cui al primo atto interruttivo in data 23 agosto 2017, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che, nel caso in esame, scadeva il 9 luglio 2012, infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd.

“quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, non essendo ravvisabile un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, considerato che il contribuente aveva comunque inserito nella dichiarazione il reddito assoggettabile a contribuzione e ciò, fra l’altro, escludeva la configurabilità di una impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, invero sormontabile con gli ordinari controlli;

3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;

4. Mario Mussio ha resistito con controricorso;F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9445/2021 Numero sezionale 1763/2022 Numero di raccolta generale 11357/2022 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. Data pubblicazione 07/04/2022proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge n. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione agli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ometta la compilazione del cd. quadro RR;

2. il motivo, nei termini prospettati, è inammissibile, per le medesime ragioni evidenziate da ultimo con le ordinanze Cass. Sez. 6-L. 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6-L. 21/02/2022, n. 5578, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

3. in particolare, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. Sez. L., 31/10/2018, n. 27950; Cass.6-L. 18/07/2019, n. 19403; Cass. 6-L. 30/06/2020, n. 13049);

4. quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l’operatività della causa (di sospensione) di cui F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9445/2021 Numero sezionale 1763/2022 Numero di raccolta generale 11357/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 all’art. 2941 n. 8 cod. civ. «ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (Cass. Sez. L. 24/07/2018, n. 19640, in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass. Sez. L. 13/10/2014, n. 21567);

5. la sentenza impugnata, a tale riguardo, ha effettuato una valutazione di merito, all’esito della quale ha escluso che la non completa compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto al riquadro relativo ai contributi, possa integrare una condotta di doloso occultamento del debito;

6. l’accertamento del dolo integra un giudizio di fatto (Sez. 6-L. 15/03/2021, n. 7254, che richiama anche Cass. Sez. L. 07/03/2019, n. 6677), nella specie, non ritualmente censurato dall’Istituto; il motivo, infatti, non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. Sez. U.07/04/2014, nn. 8053 e 8054, e delle successive pronunce conformi, anche a Sezioni semplici;

7. i rilievi dell’I.N.P.S. criticano il ragionamento decisorio e si fondano, a ben vedere, sull’erroneo presupposto di un «automatismo […] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo» che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (di recente, Sez. 6– L. 30/11/2021, n. 37529 e numerose altre ordinanze di questa Sezione);

8. sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9445/2021 Numero sezionale 1763/2022 Numero di raccolta generale 11357/2022 9. non può darsi luogo alla condanna dell’Istituto ricorrente al Data pubblicazione 07/04/2022 pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di prova della ritualità e tempestività della notificazione e del deposito del controricorso, non essendo stati rinvenuti fra gli atti telematici depositati il messaggio di posta elettronica certificata, con i suoi allegati e la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, e neppure la copia analogica degli stessi, ai sensi degli artt. 3-bis e 9 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, ovvero altra prova dell’avvenuta tempestiva notificazione del controricorso (cfr.

Cass. Sez. 6-3, 22/05/2018, n. 12605); ne consegue che, non avendo svolto ulteriore attività difensiva il controricorrente, non può essergli riconosciuta, ai fini della regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alcuna rituale attività svolta in questa sede;

10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 Il Presidente Margherita Maria Leone F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R