Cassation court allows appeal against first-instance judgment for lack of specific grounds and arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal admissible and set aside the lower court's dismissal of the condominium's appeal. The first instance judge had rejected the appeal because it lacked specific grounds and arguments, but the Cassation court found the appellant had clearly identified the contested issues regarding property transfer and condominium regulations. Consequently, the court ordered the case to be remanded to a different judge in Crotone for a new examination of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 342 c.p.c.; Art. 434 c.p.c.: An appeal must clearly identify the specific grounds and points contested, accompanied by arguments refuting the first-instance reasons, without requiring alternative decision drafts.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13928-2021 proposto da: CONDOMINIO RESIDENZIALE TURISTICO SANTA CRISTINA VILLAGE, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MOLLICA ANGELA, MOLLICA MARIA PINA; - intimate - avverso la sentenza n. 968/2020 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 09/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 13928/2021 Numero sezionale 3272/2022 Numero di raccolta generale 11351/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Condominio Residenziale Turistico Santa Cristina Village propone ricorso articolato in unico motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.) avverso la sentenza n. 968/2020 pronunciata il 9 novembre 2020 dal Tribunale di Crotone.
Gli intimati Angela Mollica e Maria Pina Mollica non ha svolto attività difensive. Il Condominio Residenziale Turistico Santa Cristina Village propose appello contro la sentenza n. 392/2014 resa dal Giudice di pace di Crotone, che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 141/2013, condannando le opponenti Angela Mollica e Maria Pina Mollica al pagamento della minor somma di € 350,64. L’appellante dedusse quattro motivi di gravame, lamentando, come espone lo stesso Tribunale nella sentenza impugnata, l’omessa motivazione, l’errata applicazione delle norme in tema di mandato e la cattiva valutazione delle risultanze probatorie.
In particolare, nell’appello si riprendevano le doglianze sulla mancata comunicazione del trasferimento della proprietà dell’unità immobiliare dal dante causa Franceso Mollica, sulla inosservanza dell’art. 4 del regolamento condominiale, sulla prova dei pagamenti eseguiti. Il Tribunale di Crotone ha tuttavia dichiarato inammissibile l’appello per mancanza di specificità dei motivi. Il motivo di ricorso del Condominio Residenziale Turistico Santa Cristina Village denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., trascrivendo le censure mosse nel proprio atto di appello.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il motivo di ricorso si rivela fondato. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 13928/2021 Numero sezionale 3272/2022 Numero di raccolta generale 11351/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 Secondo quanto chiarito da Cass. Sez. U, 16/11/2017, n. 27199, gli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tal senso, è da evidenziare come l’atto di appello proposto dal Condominio Residenziale Turistico Santa Cristina Village non si limitava a chiedere, senza indicare alcuna ragione di doglianza, la riforma dell'appellata sentenza, contenendo esso le ragioni di critica alla decisione di primo grado in punto di mancata comunicazione del trasferimento della proprietà dell’unità immobiliare dal dante causa Franceso Mollica, inosservanza dell’art. 4 del regolamento condominiale e prova dei pagamenti eseguiti. Il giudice d’appello, pertanto, avrebbe dovuto ritenere ammissibile il gravame e rispondere nel merito alle censure mosse dall'appellante.
Il ricorso va perciò accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Crotone in persona di diverso magistrato, che procederà ad esaminare nuovamente l’appello proposto dal Condominio Residenziale Turistico Santa Cristina Village uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 13928/2021 Numero sezionale 3272/2022 Numero di raccolta generale 11351/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Crotone in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 marzo 2022. Il Presidente MARIO BERTUZZI F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C