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Ordinanza — n. 11346/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Social Security Court dismisses appeal against lawyer's exemption from separate management contributions based on income thresholds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11346/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court allowed the Social Security Institute's appeal, quashing the lower court's decision that exempted a lawyer from mandatory contributions. The lower court incorrectly relied solely on the lawyer's income being below a specific threshold to determine the nature of her work. The Court ruled that the obligation to join the separate management depends on whether the activity is habitual, not merely on the income amount exceeding a limit.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 26-31 della legge n. 335 del 1995; Art. 44 del d.l. n. 269 del 2003: The obligation for a self-employed professional to join the separate management depends on the habitual nature of the activity, not on the income threshold.

Parole chiave

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Italian Social Security Separate Management Habitual Activity Lawyer Contributions Income Threshold Cassazione Quota Self-Employed Status contributi di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31 della legge n. 335 del 1995
Angela Pecoraro a seguito dell’iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
Art. 18, commi 11 e 12 del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in legge n. 111 del 2011
335 del 1995, dell’art. 18, commi 11 e 12, del d.l.
Art. 44, comma 2 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003
111 del 2011, dell’art. 44, comma 2, del d.l.
Art. 2697 cod. civ.
326 del 2003, anche con riferimento all’art. 2697 cod. civ. (in relazione all’art.
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
(in relazione all’art. 360 n.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
art. 2697 cod. civ
326 del 2003, anche con riferimento all’art. 2697 cod. civ.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
11006, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3799 del 2019
in quest’ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr.
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Testo completo

021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro Pecoraro Angela, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Pisano, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo studio dell’Avv.

Giancarlo Viglione; - controricorrente - avverso la sentenza n. 296/2020 della Corte di appello di Salerno depositata il 2 settembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 dal Consigliere Ileana Fedele. F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6451/2021 Numero sezionale 1750/2022 Numero di raccolta generale 11346/2022 Rilevato che:

Data pubblicazione 07/04/2022 1. la Corte di appello di Salerno ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva dichiarato non dovuti i contributi previdenziali richiesti all’avv. Angela Pecoraro a seguito dell’iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2011;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, pur riconoscendo in linea generale l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata per coloro che esercitano abitualmente la professione di avvocato e che non sono tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense, ha ritenuto infondata la pretesa creditoria dell’I.N.P.S. «essendo esente la ricorrente, per non aver superato il limite di reddito di presunta non occasionalità dell’attività, dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata»;

3. avverso tale pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;

4. l’avv. Angela Pecoraro ha resistito con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18, commi 11 e 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in legge n. 111 del 2011, dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003, anche con riferimento all’art. 2697 cod. civ. (in relazione all’art. 360 n. 3, cod. proc. civ.), per avere la Corte di appello, in ipotesi di avvocato F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6451/2021 Numero sezionale 1750/2022 Numero di raccolta generale 11346/2022 iscritto all’albo degli avvocati ma non alla Cassa Nazionale Forense Data pubblicazione 07/04/2022 dichiarato non sussistente l’obbligo di contribuzione alla Gestione separata, sul presupposto che in difetto del superamento del limite di reddito, pari a euro 5.000,00, l’attività svolta debba essere qualificata come occasionale;

2. il motivo è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L. 18/02/2021, n. 4419, e Cass. Sez. L. 26/04/2021, n. 11006, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

3. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L. n. 4419 del 2021, cit., nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 44, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.

La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all’uopo avvalendosi delle presunzioni F i r m a t o D a :

L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6451/2021 Numero sezionale 1750/2022 Numero di raccolta generale 11346/2022 semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all’albo, dall’accensione Data pubblicazione 07/04/2022 della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità; fermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito dell’abitualità dev'essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, cit., presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero- professionali svolte in forma occasionale;

4. in quest’ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo 34 della parte motiva), debba essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla predetta soglia valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento F i r m a t o D a :

L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6451/2021 Numero sezionale 1750/2022 Numero di raccolta generale 11346/2022 che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il Data pubblicazione 07/04/2022 superamento della soglia di cui all’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata;

5. nella specie, la Corte territoriale ha desunto l’assenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata solo in relazione all’ammontare del reddito prodotto, inferiore alla soglia, senza accertare, in via fattuale e a monte, anche ricorrendo ad elementi di valenza presuntiva semplice, se l’attività professionale fosse abituale o occasionale, in tal modo dovendosi superare anche le osservazioni svolte dalla controricorrente sul punto;

6. pertanto, non essendosi la Corte di merito uniformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 Il Presidente Margherita Maria Leone F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E