Cassation court dismisses appeal for failure to fully reproduce external precedent text under Art. 366(1)(6) CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Ginnic Club Vanico SRL against the Palermo Court of Appeal's decision regarding INPS contribution prescription. The appellant argued based on an external precedent but failed to provide the full text of the binding judgment as required by law. The court ruled that partial transcription of the lower court's decision was insufficient to allow full cognizance of the legal and factual reasons underlying the original ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, nr. 6 c.p.c.; The grounds for a cassation appeal based on an external precedent must include the full text of the binding judgment to ensure complete cognizance of the reasons supporting the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 626-2020 proposto da: GINNIC CLUB VANICO SRL , in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FONTANA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ASP DI TRAPANI , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 13, presso lo studio dell'avvocato ANDREA GEMMA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCA MARIA CARINI; - controricorrente - contro F i r m a t o D a :
L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 626/2020 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 11321/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; - resistente - avverso la sentenza n. 498/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la Corte di appello di Palermo, con la sentenza nr. 498 del 2019, ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda, promossa da Ginnic Club Vanico s.r.l. (di seguito, breviter, Ginnic) in contraddittorio anche con l’INPS, di condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani al pagamento di somme varie per prestazioni rese nell’anno 2014, non corrisposte in ragione di una irregolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per un debito maturato da Ginnic nei confronti dell’ente previdenziale; ai fini che qui interessano, controversa unicamente la prescrizione del credito contributivo, la sentenza impugnata ha escluso che il credito INPS si fosse estinto per prescrizione.
A tale riguardo, ha giudicato applicabile il termine decennale di cui alla disposizione di salvaguardia ex art. 3, comma 9, legge nr. 335 del 1995; in sintesi, la Corte di appello ha osservato che: Ric. 2020 n. 00626 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 626/2020 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 11321/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 la vicenda traeva origine da due verbali ispettivi redatti da personale dell'Inps nel luglio ‘94 e nel Marzo ’95, di accertamento di impiego non regolare di lavoratori, per gli anni precedenti; all’accertamento, seguivano due decreti ingiuntivi, divenuti esecutivi (nel 1998) a seguito di declaratoria di estinzione dei relativi giudizi di opposizione; l'agente della riscossione, nel 2006, notificava, alla società una cartella di pagamento dell'importo complessivo di euro 2.255.960,70, nella quale confluivano anche i crediti di cui ai decreti ingiuntivi; l’efficacia di costituzione in mora, connessa alla notifica della cartella, non era neutralizzata dallo sgravio formalmente operato dall’INPS nel corso del relativo giudizio di opposizione, avendo l’Istituto precisato che «l’ulteriore iscrizione a ruolo era inutile» perché «le corrispondenti ragioni creditorie continuavano a sussistere essendo fondate sui […] titoli (id est: i decreti ingiuntivi) ormai divenuti definitivi»; per la Corte territoriale, la portata oggettiva di tali fatti giuridici e la loro sequenza temporale escludevano che potesse operare il termine quinquennale di prescrizione, tanto per effetto della disciplina intertemporale fissata dall’art. 3, comma 9, legge nr. 335 del 1995 cit., quanto in ragione degli effetti riconducibili alla definitività dei due decreti ingiuntivi; avverso tale decisione, ha proposto ricorso in cassazione, la società Ginnic con due motivi, cui ha resistito la ASP Trapani, con controricorso; l’INPS ha depositato procura speciale; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata; entrambe le parti costituite hanno depositato memoria;
CONSIDERATO CHE: Ric. 2020 n. 00626 sez. ML - ud. 25-01-2022 -3- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 626/2020 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 11321/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.– è dedotta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento agli artt. 132 cod.proc.civ., 118 disp.att.cod.proc.civ., 1219, 2943, comma 4, 2953 cod.civ., art. 3, commi 9 e 10, legge nr. 335 del 1995, art. 3 della legge nr. 241 del 1990; parte ricorrente assume un radicale difetto di motivazione della pronuncia impugnata.
Contesta, poi, che i crediti di cui alla cartella esattoriale notificata nel 2006 siano quelli oggetto dei decreti ingiuntivi; il motivo, nel suo complesso, è da respingere; costituisce orientamento oramai consolidato di questa Corte quello secondo cui affinché sia integrato il vizio di mancanza o apparenza della motivazione -agli effetti di cui all'art. 132 nr. 4 cod.proc.civ.- occorre che la motivazione della sentenza manchi del tutto, vuoi nel senso grafico vuoi nel senso logico ovvero allorché la motivazione, pur formalmente esistente, sia talmente contraddittoria da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum; nella fattispecie di causa, la motivazione che ha escluso la prescrizione del credito contributivo, in applicazione del termine decennale -ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge nr. 335 del 1995, per effetto degli accertamenti ispettivi finalizzati al recupero dell’evasione contributiva intervenuti durante la vigenza della preesistente normativa- interrotto in virtù degli atti indicati nello storico di lite, è assolutamente comprensibile sicché può discutersi della sua plausibilità e condivisibilità ma non della sua esistenza e/o della sua idoneità astratta a reggere la decisione; per il resto, le censure sono inammissibili; sempre per costante giurisprudenza della Corte, i motivi posti a fondamento del ricorso per cassazione, devono possedere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa e tradursi nell'esposizione di argomentazioni esaurienti ad illustrare le dedotte violazioni di norme o principi di diritto; nell'ottica descritta è necessario che rechino argomentazioni intelligibili, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni Ric. 2020 n. 00626 sez.
ML - ud. 25-01-2022 -4- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 626/2020 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 11321/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 in diritto contenute nella sentenza impugnata siano in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (ex multis, v.
Cass. nr. 24298 del 2016; Cass. nr. 16700 del 2020); deriva agevolmente che, nella fattispecie, risulta inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto, perché argomentata con una critica che investe l’intero iter argomentativo della decisione impugnata e, peraltro, sulla base di un presupposto di fatto differente da quello accertato dai giudici di merito. La società, infatti, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza di merito, assume che le somme oggetto dei decreti ingiuntivi siano relative a crediti diversi da quelli oggetto della cartella esattoriale del 2006; in tal modo, però, la ricorrente non considera che il vizio di cui all’art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. viene in rilievo esclusivamente in relazione al fatto accertato in sentenza (ex plurimis, in motiv., Cass. nr. 14391 del 2018) -che costituisce antecedente logico-giuridico del giudizio di sussunzione- e non rispetto a fatti diversamente ricostruiti e, nella specie, neppure prospettati secondo gli enunciati di Cass. nn. 8053 e 8054 del 2014 (e successive conformi) ovvero con indicazione del «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo; con il secondo motivo –ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.
– è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod.civ., dell’art. 324 cod.proc.civ., dell’art. art. 3, commi 9 e 10, della legge nr. 335 del 1995, dell’art. 112 cod.proc.civ.; parte ricorrente assume un giudicato esterno, rappresentato dalla pronuncia del Tribunale di Trapani, nr. 654 del 2011, intervenuto tra le stesse parti con riferimento alle medesime pretese originate dai decreti ingiuntivi, decisivo per un diverso esito della lite; il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità; Ric. 2020 n. 00626 sez. ML - ud. 25-01-2022 -5- F i r m a t o D a :
L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 626/2020 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 11321/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 a tacer d’altro, va osservato come la giurisprudenza di questa Corte, da tempo, abbia posto in evidenza il necessario coordinamento tra il principio secondo cui l'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena e il principio della necessaria specificità del ricorso.
Il motivo fondato su un giudicato esterno deve essere articolato con modalità conformi alle prescrizioni di cui all'art. 366, comma 1, nr. 6 cod.proc.civ. (Cass. n. 21560 del 2011 e successive conformi) tanto sotto il profilo della riproduzione del testo integrale della sentenza passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (Cass. nr. 2617 del 2015), tanto sotto il profilo della specifica indicazione della sede in cui essa sarebbe rinvenibile ed esaminabile nel giudizio di legittimità; la modalità di articolazione delle censure formulate con il motivo in esame non è conforme alla prescrizione di integrale trascrizione della sentenza passata in giudicato non potendosi ritenere il relativo onere comunque assolto dalla trascrizione solo parziale di alcuni brani della sentenza del Tribunale di Trapani, inadeguati a consentire la completa cognizione, nella loro concatenazione fattuale e giuridica, delle ragioni poste alla base del decisum; sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della parte costituita, come da dispositivo; nulla si provvede nei rapporti con l’INPS, in difetto di sostanziale attività difensiva; sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Ric. 2020 n. 00626 sez. ML - ud. 25-01-2022 -6- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 626/2020 Numero sezionale 737/2022 Numero di raccolta generale 11321/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2022. Il Presidente Dott.ssa Margherita Maria Leone Ric. 2020 n. 00626 sez. ML - ud. 25-01-2022 -7- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a :
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