Decreto — n. 11300/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAETO RG 26699/2020 Roma, 01:eti , grati sul ricorso proposto da: a 3c)-0 MAGIRO SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesca Bazoli, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: CREDITO FONDIARIO SPA, quale mandataria della BRAMITO SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Genova nr. 65/2020 pubblicata in data 17.01.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 11300/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 65/2020 pubblicata in data 17.01.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
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ETO RG 26699/2020 Roma, 01:eti , grati sul ricorso proposto da: a 3c)-0 MAGIRO SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesca Bazoli, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: CREDITO FONDIARIO SPA, quale mandataria della BRAMITO SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Genova nr. 65/2020 pubblicata in data 17.01.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. </,z2 1 Coordinat Pr . Giaci ó kt, DEPOSITATO IN CANCELLERIA ogqi, 7 APR V